Art. 46. Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di reddito 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a lire 15.000.000 ........................ 18,5% b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5% c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5% d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5% e) oltre lire 135.000.000 ........................ 45,5%".
Nota all'art. 46: - Si riporta il testo dell'art. 11 del TUIR, come modificato dal presente decreto: "Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito coplessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: a) fino a L. 15.000.000 ....................... 18,5%; b) oltre L. 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%; c) oltre L. 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%; d) oltre L. 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%; e) oltre L. 135.000.000 ........................ 45,5%. 2. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis. 3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Se l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi".