Art. 46.
                      Revisione delle aliquote
               e del numero degli scaglioni di reddito
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e'  sostituito dal seguente: "1. L'imposta
lorda  e'  determinata  applicando  al  reddito complessivo, al netto
degli   oneri  deducibili  indicati  nell'articolo  10,  le  seguenti
aliquote per scaglioni di reddito:
    a) fino a lire 15.000.000 ........................ 18,5%
    b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000 26,5%
    c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 33,5%
    d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 39,5%
    e) oltre lire 135.000.000 ........................ 45,5%".
 
           Nota all'art. 46:
            - Si   riporta il testo dell'art.    11  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  11 (Determinazione  dell'imposta). -  1. L'imposta
          lorda e' determinata applicando  al reddito  coplessivo, al
          netto    degli  oneri deducibili indicati nell'art. 10,  le
          seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
           a) fino a L. 15.000.000 .......................   18,5%;
           b) oltre L. 15.000.000 e fino a lire  30.000.000  26,5%;
           c) oltre L. 30.000.000 e fino a lire  60.000.000  33,5%;
           d) oltre L. 60.000.000 e fino a lire 135.000.000  39,5%;
           e) oltre L. 135.000.000 ........................  45,5%.
            2. L'imposta netta e' determinata  operando  sull'imposta
          lorda,  fino  alla    concorrenza del   suo   ammontare, le
          detrazioni previste  negli articoli 12, 13 e 13-bis.
            3. Dall'imposta netta si detrae  l'ammontare dei  crediti
          di  imposta spettanti   al   contribuente   a  norma  degli
          articoli  14  e  15.  Se l'ammontare dei crediti di imposta
          e' superiore a quello dell'imposta netta  il   contribuente
          ha   diritto,   a   sua  scelta,  di  computare l'eccedenza
          in  diminuzione  dell'imposta  relativa   al   periodo   di
          imposta   successivo   o  di   chiederne  il   rimborso  in
          sede  di dichiarazione dei redditi".