Art. 47
         Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
  1.  L'articolo  12  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Detrazioni per
carichi  di  famiglia).  -  1.  Dall'imposta  lorda si detraggono per
carichi di famiglia:
  a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
  1)  lire  1.057.552,  se  il  reddito  complessivo  non supera lire
30.000.000;
  2)  lire  961.552,  se  il  reddito complessivo e' superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
  3)  lire  889.552,  se  il  reddito complessivo e' superiore a lire
60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
  4)  lire  817.552,  se  il  reddito complessivo e' superiore a lire
100.000.000;
  b)  per  ciascun  figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli  adottivi  e  gli  affidati o affiliati, nonche' per ogni altra
persona  indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con
il  contribuente  o  percepisca  assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
336.000  da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.
  2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali
e   il   contribuente   non  e'  coniugato  o  se  coniugato,  si  e'
successivamente  legalmente  ed effettivamente separato, ovvero se vi
sono  figli  adottivi,  affidati  o affiliati del solo contribuente e
questi  non  e'  coniugato  o, se coniugato, si e' successivamente ed
effettivamente  separato,  la detrazione prevista alla lettera a) del
comma  1  si  applica  per  il  primo figlio e per gli altri figli si
applica la detrazione prevista dalla lettera b).
  3.  Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che
le   persone   alle   quali  si  riferiscono  possiedano  un  reddito
complessivo,  computando  anche le retribuzioni corrisposte da enti e
organismi  internazionali,  rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni,  nonche'  quelle  corrisposte  dalla Santa Sede, dagli enti
gestiti  direttamente  da  essa  e  dagli  enti centrali della Chiesa
cattolica,  non  superiore  a  lire  5.500.000,  al lordo degli oneri
deducibili.
  4.  Le  detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e
competono  dal  mese  in  cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.".