Art. 48.
Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e trattamento
   tributario delle indennita' di fine rapporto
  1.  L'articolo  13  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  concernente  le  altre  detrazioni  dall'imposta, e'
sostituito  dal  seguente:  "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione  del  reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di
lavoro   dipendente   spetta   una   detrazione  dall'imposta  lorda,
rapportata  al  periodo  di  lavoro  o di pensione nell'anno, anche a
fronte  delle  spese  inerenti alla produzione del reddito, secondo i
seguenti importi:
  a)  lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente non supera lire 9.100.000;
  b)  lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
  c)  lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
  d)  lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
  e)  lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
  f)  lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
  g)  lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
  h)  lire  950.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
  i)  lire  850.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
  l)  lire  750.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
  m)  lire  650.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
  n)  lire  550.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
  o)  lire  450.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
  p)  lire  350.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
  q)  lire  250.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
  r)  lire  150.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
  s)  lire  100.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente e' superiore a lire 100.000.000.
  2.  Se  alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore a
lire  18.000.000  e  il  reddito  dell'unita'  immobiliare adibita ad
abitazione   principale  e  delle  relative  pertinenze,  spetta  una
ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, di
lire 70.000.
  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi  di  lavoro  autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa  di  cui  all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
  a)  lire  700.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
  b)  lire  600.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
  c)  lire  500.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
  d)  lire  400.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
  e)  lire  300.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa  e' superiore a lire 9.900.000 ma non a lire
15.000.000;
  f)  lire  200.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 15.000.000 ma non a lire
30.000.000;
  g)  lire  100.000  se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
autonomo  e  di  impresa e' superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000.".
  2.  All'articolo  17,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "di una somma pari a lire 500 mila"
sono sostituite dalle seguenti: "di una somma pari a lire 600 mila".
 
           Note all'art. 48:
            - L'art.  49 del  TUIR, richiamato all'art.  13 del  TUIR
          medesimo,  novellato  dal presente decreto, e' riportato in
          nota all'art. 10.
            - Si riporta il testo dell'art. 79 del  TUIR,  richiamato
          all'art.  13  del  TUIR  medesimo,  novellato  dal presente
          decreto:
            "Art. 79 (Imprese minori). -   Il reddito  d'impresa  dei
          soggetti   che  secondo    le  norme    del    decreto  del
          Presidente  della Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,
          sono   ammessi   al regime  di  contabilita' semplificata e
          non hanno optato per  il  regime  ordinario  e'  costituito
          dalla    differenza  tra   l'ammontare dei   ricavi di  cui
          all'art.   53 e degli   altri   proventi   di   cui    agli
          articoli   56   e  57,  comma  1, conseguiti   nel  periodo
          d'imposta   e    l'ammontare   delle     spese  documentate
          sostenute    nel    periodo  stesso.    La  differenza   e'
          rispettivamente aumentata  e  diminuita    delle  rimanenze
          finali e delle esistenze  iniziali  di  cui  agli  articoli
          59,   60   e   61   ed  e' ulteriormente  aumentata   delle
          plusvalenze  realizzate   ai  sensi dell'art.  54 o   delle
          sopravvenienze    attive   di cui  all'art. 55  e diminuita
          dalle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art.
          66.
            2. (Soppresso).
            3. Le quote  di ammortamento sono ammesse in   deduzione,
          secondo  le  disposizioni  degli  articoli    67  e  68,  a
          condizione  che     sia  tenuto  il   registro   dei   beni
          ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite
          su  crediti   sono deducibili   a  norma dell'art.  66. Non
          e' ammessa  alcuna deduzione  a titolo  di  accantonamento;
          tuttavia  gli  accantonamenti  di    cui all'art. 70   sono
          deducibili a   condizione che  risultino    iscritti    nei
          registri   di   cui   all'art. 18  del  decreto indicato al
          comma 1.
            4. (Soppresso).
            5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti
          commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65,
          74 e 78, al comma 2 dell'art. 57,  ai    commi  1,  2  e  4
          dell'art.  64, ai commi 1, 2,  5 e 6 dell'art. 75, ai commi
          1, 2, 3, 4   e 6 dell'art. 76 e  all'art.  77.  Si  applica
          inoltre,    con riferimento ai  ricavi ed alle  plusvalenze
          che concorrono a formare  il reddito di impresa  pur    non
          risultando   dalle  registrazioni    ed  annotazioni    nei
          registri  di cui   all'art. 18   del decreto  indicato  nel
          comma  1,  la  disposizione dell'ultimo periodo del comma 4
          dell'art. 75.
            6. Il reddito imponibile non puo' in nessun  caso  essere
          determinato  in   misura   inferiore   a  quello risultante
          dalla  applicazione   dei criteri previsti  dal  successivo
          art. 80  per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire
            6-bis.  Per  gli enti  non  commerciali  e  gli organismi
          di    tipo associativo   di cui  agli articoli  108 e  111,
          che  rientrano tra  i soggetti  disciplinati dal   presente
          articolo, non  si applicano  le disposizioni del comma 6.
            7.  Per  gli intermediari  e rappresentanti di  commercio
          e  per gli esercenti  le   attivita' indicate   al    primo
          comma  dell'art.  1  del decreto del Ministro delle finanze
          13 ottobre 1979, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
          288  del 22 ottobre 1979,  il reddito d'impresa determinato
          a  norma dei  precedenti comuni e'  ridotto, a   titolo  di
          deduzione  forfettaria  delle  spese non documentate, di un
          importo pari alle seguenti percentuali  dell'ammontare  dei
          ricavi:  3 per cento dei ricavi fino a 12  milioni di lire;
          1 per cento dei  ricavi oltre 12 e fino a   150 milioni  di
          lire;  0,50  per cento   dei ricavi oltre  150 e fino a 180
          milioni di lire.
            8. Per le imprese autorizzate  all'autotrasporto di merci
          per conto di  terzi il  reddito determinato  a   norma  dei
          precedenti  commi    e'  ridotto,  a  titolo  di  deduzione
          forfettaria di spese non documentate, di   lire  15    mila
          (20/d)   per    i    trasporti  personalmente    effettuati
          dall'imprenditore  oltre  il   comune   in cui   ha    sede
          l'impresa    ma nell'ambito della  regione o  delle regioni
          confinanti  e di  lire 30 mila per quelli effettuati  oltre
          tale  ambito.  La  deduzione spetta una sola   volta    per
          ogni     giorno   di   effettuazione      del    trasporto,
          indipendentemente     dal    numero    dei  viaggi.    Alla
          dichiarazione  dei redditi  deve    essere  allegato     un
          prospetto,       sottoscritto    dal  dichiarante,  recante
          l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata   e
          localita'   di  destinazione nonche'  degli  estremi  delle
          relative bolle di  accompagnamento delle merci o, in   caso
          di  esonero  dall'obbligo  di  emissione  di  queste, delle
          fatture o delle lettere di vettura di   cui  all'art.    56
          della    legge  6  giugno    1974,  n.    298;  le bolle di
          accompagnamento,   le fatture e  le  lettere    di  vettura
          devono essere conservate fino alla scadenza del termine per
          l'accertamento.
             2. (Soppresso)".
            -  Si    riporta  il  testo dell'art.   17 deI TUIR, come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  17  (Indennita'  di  fine  rapporto).  -   1.   Il
          trattamento  di  fine  rapporto    e  le   altre indennita'
          equipollenti, comunque  denominate, commisurate alla durata
          dei rapporti di lavoro dipendente di cui  alla  lettera  a)
          del  comma  1 dell'art.  16 sono imponibili per  un importo
          che si determina riducendo il loro  ammontare netto di  una
          somma  pari a lire 600  mila per ciascun anno preso a  base
          di  commisurazione  con  esclusione    dei  periodi      di
          anzianita'     convenzionale;  per    i  periodi  inferiori
          all'anno la riduzione e'  rapportata a mese. Se il rapporto
          si svolge  per  un  numero  di    ore  inferiore  a  quello
          ordinario  previsto  dai contratti collettivi  nazionali di
          lavoro  di    categoria,  la  somma  e'   proporzionalmente
          ridotta.  L'imposta  si  applica    con  la  aliquota,  con
          riferimento all'anno in cui    e'  sorto  il  diritto  alla
          percezione,  corrispondente    all'importo   che    risulta
          dividendo    il  predetto ammontare netto per    il  numero
          degli   anni  e  frazione    di  anno  preso  a  base    di
          commisurazione e  moltiplicando  il  risultato per  dodici.
          L'ammontare   netto delle    indennita'  equipollenti    al
          trattamento   di fine rapporto,  comunque denominate,  alla
          cui  formazione concorrono contributi previdenziali   posti
          a  carico  dei    lavoratori  dipendenti  e  assimilati, e'
          computato previa   detrazione di   una  somma    pari  alla
          percentuale di tale indennita'  corrispondente al rapporto,
          alla data del collocamento a  riposo o alla data in cui  e'
          maturato  il  diritto  alla percezione, fra l'aliquota  del
          contributo previdenziale posto a carico    dei   lavoratori
          dipendenti   e   assimilati  e   l'aliquota complessiva del
          contributo stesso versato    all'ente,  cassa  o  fondo  di
          previdenza.
            2.  Le  altre indennita' e somme indicate alla lettera a)
          del comma 1 dell'art. 16, anche se commisurate alla  durata
          del  rapporto  di lavoro e anche se corrisposte da soggetti
          diversi dal datore di lavoro, sono imponibili  per il  loro
          ammontare  netto complessivo   con  l'aliquota  determinata
          agli  effetti  del comma 1. L'ammontare netto e' costituito
          dall'importo    dell'indennita'    che      eccede   quello
          complessivo     dei  contributi  versati   dal   lavoratore
          sempreche' l'importo dei contributi a carico del lavoratore
          non  ecceda   il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o
          in natura, al netto dei contributi obbligatori  dovuti  per
          legge,  percepito  in  dipendenza  del rapporto di lavoro e
          negli statuti dei fondi   o casse    di  previdenza  tenuti
          alla  prestazione    non  siano  previste    clausole   che
          consentano   l'erogazione   di    anticipazioni  periodiche
          sull'indennita'  spettante. Tuttavia le medesime indennita'
          e  somme,  se   percepite   a    titolo   definitivo    per
          effetto    della cessazione   del  solo  rapporto   con  il
          soggetto  erogatore,  sono imponibili per il loro ammontare
          netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui  al
          comma 1.
            3.  Se per il lavoro prestato  anteriormente alla data di
          entrata in vigore della  legge 29  maggio 1982,  n. 297  il
          trattamento   di fine  rapporto    risulta  calcolato    in
          misura  superiore   ad una  mensilita' della   retribuzione
          annua    per     ogni   anno     preso     a   base      di
          commisurazione, ai  fini della determinazione dell'aliquota
          ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
            4.  Sulle anticipazioni  relative al trattamento di  fine
          rapporto e alle indennita'  equipollenti  la    imposta  si
          applica,  salvo  conguaglio  all'atto  della   liquidazione
          definitiva, a   norma del comma    1;  sulle  anticipazioni
          relative  alle  altre indennita'  e somme di cui al comma 2
          l'imposta si applica,    salvo  conguaglio  all'atto  della
          liquidazione  definitiva,    con    l'aliquota    stabilita
          all'art.  11  per  il  primo scaglione di reddito.
            5.  Nell'ipotesi  di   cui  all'art.  2122  del    codice
          civile    e  nell'ipotesi  di  cui   al comma 3 dell'art. 7
          l'imposta, determinata a norma  del    presente   articolo,
          e'    dovuta     dagli   aventi   diritto proporzionalmente
          all'ammontare percepito  da ciascuno; nella seconda ipotesi
          la quota  dell'imposta   sulle   successioni  proporzionali
          al credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa
          in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti
          commi.
            6. Con decreti del Ministro  delle finanze sono stabiliti
          i criteri e le modalita'  per lo scambio delle informazioni
          occorrenti ai fini dell'applicazione   del  comma   2   tra
          i      soggetti    tenuti      alla  corresponsione   delle
          indennita'   e delle   altre somme    in  dipendenza  della
          cessazione del medesimo rapporto di lavoro".