Art. 49.
                        Detrazioni per oneri
  1.  Ai  fini  delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri
sostenuti  ammessa in detrazione dall'imposta lorda, e' fissata al 19
per  cento,  a  condizione  che gli oneri stessi non siano deducibili
nella  determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo.
  2.  Le  disposizioni  del comma 1 si applicano agli oneri sostenuti
dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.