Art. 50. 
Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito  delle
                           persone fisiche 
  1. E' istituita l'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e'  deducibile  ai
fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 
  2. L'addizionale regionale e'  determinata  applicando  l'aliquota,
fissata dalla regione in cui il  contribuente  ha  la  residenza,  al
reddito complessivo determinato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri  deducibili  riconosciuti
ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per  lo
stesso anno l'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  al  netto
delle detrazioni per essa riconosciute e  dei  crediti  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 
  3. L'aliquota dell'addizionale regionale  di  cui  al  comma  1  e'
fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da  ciascuna  regione
con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non
oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui  l'addizionale
si riferisce. 
  4. Relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  l'addizionale
regionale e' trattenuta dai sostituti d'imposta di cui agli  articoli
23 e 29 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600,  come  sostituiti,  rispettivamente,  dall'articolo  7,
comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislativo 2 settembre  1997,
n. 314, all'atto della effettuazione delle operazioni  di  conguaglio
relative a detti redditi.  L'importo  trattenuto  e'  indicato  nella
certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto  n.
600 del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1,  lettera
b), dello stesso decreto legislativo n. 314 del 1997 che i  sostituti
sono obbligati a consegnare al sostituito. 
  5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 e' versata,  in  unica
soluzione e con le modalita' e nei termini previsti per il versamento
delle ritenute e del saldo dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche, alla regione in cui il contribuente ha il domicilio  fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui  si  riferisce  l'addizionale
stessa, ovvero relativamente ai redditi  di  lavoro  dipendente  e  a
quelli assimilati a questi alla regione in cui il  sostituito  ha  il
domicilio fiscale all'atto della effettuazione  delle  operazioni  di
conguaglio relative a detti redditi. 
  6.  Per  la  dichiarazione,  la  liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione, il contenzioso, le sanzioni  e  tutti  gli  aspetti  non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le  regioni  partecipano
alle  attivita'  di  liquidazione  e  accertamento   dell'addizionale
regionale segnalando elementi  e  notizie  utili  e  provvedono  agli
eventuali rimborsi richiesti dagli interessati  dopo  aver  acquisiti
gli elementi necessari presso l'amministrazione finanziaria. 
  7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241,  recante  norme  di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e  dell'imposta
sul valore  aggiunto  e  i  relativi  versamenti,  nonche'  norme  di
unificazione  degli   adempimenti   fiscali   e   previdenziali,   di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni  dopo  la
lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente:   "d-bis)   all'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche". 
  8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota  dell'addizionale  regionale
di cui al comma 1 e' fissata nella misura  dello  0,5  per  cento  su
tutto il territorio nazionale. 
 
           Nota all'art. 50:
            -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 14, 15 e 46 del
          TUIR:
            "Art. 14 (Credito di imposta  per gli  utili  distribuiti
          da  societa' ed enti). - 1. Se  alla formazione del reddito
          complessivo  concorrono  utili  distribuiti  in   qualsiasi
          forma  e  sotto  qualsiasi  denominazione  dalle societa' o
          dagli enti indicati alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
          dell'art.  87,   al contribuente  e' attribuito  un credito
          di imposta pari  a  nove  sedicesimi  dell'ammontare  degli
          utili stessi.
            2.    Nel caso  di distribuzione  di utili  in natura  il
          credito  di imposta e'  determinato in relazione  al valore
          normale  degli stessi alla data in cui sono stati posti  in
          pagamento.
            3.  Relativamente  agli utili   percepiti dalle societa',
          associazioni e  imprese indicate  nell'art. 5,  il  credito
          di   imposta spetta   ai singoli   soci,     associati    o
          partecipanti  nella   proporzione  ivi stabilita.
            4.  Ai    soli  fini    della  applicazione dell'imposta,
          l'ammontare del credito di imposta e' computato in  aumento
          del reddito complessivo.
            5.  La  detrazione   del credito di imposta, deve  essere
          richiesta, a pena  di  decadenza,  nella  dichiarazione dei
          redditi  relativa  al periodo di imposta in cui  gli  utili
          sono  stati  percepiti  e  non spetta in   caso di   omessa
          presentazione  della    dichiarazione     o  di      omessa
          indicazione  degli utili  nella  dichiarazione  presentata.
          Se    nella  dichiarazione   e' stato   omesso soltanto  il
          computo  del credito  di imposta in   aumento  del  reddito
          complessivo,  l'ufficio delle imposte puo'  procedere  alla
          correzione   anche  in  sede  di  liquidazione dell'imposta
          dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
            6. Il  credito di imposta  spetta anche quando gli  utili
          percepiti  sono  tassati separatamente   ai sensi dell'art.
          16; in   questo caso il suo  ammontare  e'    computato  in
          aumento  degli  utili  e   si detrae dalla relativa imposta
          determinata a norma dell'art. 18.
            6-bis.  Il  credito d'imposta di  cui ai commi precedenti
          non  spetta,  limitatamente  agli      utili,   la      cui
          distribuzione  e'  stata deliberata anteriornente alla data
          di acquisto, ai soggetti  che acquistano dai  fondi  comuni
          di  investimento di cui  alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e
          successive    modificazioni,    o    dalle  societa'     di
          investimento    a  capitale  variabile  (SICAV),  di cui al
          D.Lgs.  25  gennaio  1992,  n.  84,  azioni  o   quote   di
          partecipazione  nelle societa' o enti indicati alle lettere
          a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del presente testo unico.
            7.  Le    disposizioni  del  presente    articolo  non si
          applicano  per le partecipazioni agli utili spettanti    ai
          promotori,  ai  soci  fondatori,  agli  amministratori e ai
          dipendenti    della  societa'  o  dell'ente  e  per  quelle
          spettanti    in    base    ai  contratti   di  associazione
          in partecipazione e ai contratti indicati nel  primo  comma
          dell'art.  2554  del   codice civile,  ne' per  i  compensi
          per   prestazioni di   lavoro corrisposti  sotto  forma  di
          partecipazione    agli  utili  e  per gli utili di cui alla
          lettera g) del comma 1 dell'art. 41.
            7-bis. Le disposizioni   del presente articolo  non    si
          applicano   per   gli  utili  percepiti  dall'usufruttuario
          allorche' la costituzione o la cessione   del diritto    di
          usufrutto   sono   state poste  in essere  da soggetti  non
          residenti,  privi  nel territorio   dello   Stato di    una
          stabile organizzazione".
            "Art.  15  (Credito  di  imposta   per i redditi prodotti
          all'estero). - 1.    Se  alla    formazione    del  reddito
          complessivo  concorrono    redditi prodotti all'estero,  le
          imposte  ivi pagate  a titolo  definitivo su  tali  redditi
          sono  ammesse  in   detrazione dall'imposta netta fino alla
          concorrenza   della    quota    di      imposta    italiana
          corrispondente    al  rapporto  tra  i    redditi  prodotti
          all'estero e   il  reddito  complessivo  al  lordo    delle
          perdite  di    precedenti  periodi  di imposta   ammesse in
          diminuzione.
            2.  Se  concorrono  redditi  prodotti   in   piu'   Stati
          esteri  la detrazione si applica separatamente per ciascuno
          Stato.
            3.  La  detrazione  deve  essere    richiesta,  a pena di
          decadenza, nella dichiarazione dei    redditi  relativa  al
          periodo  di  imposta in   cui le imposte estere  sono state
          pagate   a titolo definitivo.   Se  l'imposta  dovuta    in
          Italia   per il  periodo di  imposta nel  quale il  reddito
          estero  ha  concorso a  formare  la   base   imponibile  e'
          stata   gia' liquidata,  si  procede  a  nuova liquidazione
          tenendo   conto   anche dell'eventuale   maggior    reddito
          estero    e la   detrazione   si  opera dall'imposta dovuta
          per  il    periodo  di  imposta    cui  si    riferisce  la
          dichiarazione  nella   quale e'  stata chiesta. Se  e' gia'
          decorso il termine  per  l'accertamento la  detrazione   e'
          limitata  alla    quota  dell'imposta  estera proporzionale
          all'ammontare del reddito prodotto all'estero  acquisito  a
          tassazione in Italia.
            4.  La  detrazione    non  spetta  in  caso  di    omessa
          presentazione della dichiarazione o di  omessa  indicazione
          dei   redditi   prodotti   all'estero  nella  dichiarazione
          presentata.
            5. Per le   imposte pagate  all'estero  dalle    societa,
          associazioni e imprese indicate  nell'art. 5 la  detrazione
          spetta  ai    singoli  soci, associati o partecipanti nella
          proporzione ivi stabilita".
            "Art.  46 (Redditi  di lavoro  dipendente).  - 1.    Sono
          redditi    di  lavoro  dipendente  quelli che derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi  qualifica,  alle dipendenze e sotto la direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato   lavoro  dipendente  secondo  le  norme  della
          legislazione sul lavoro.
            2. Costituiscono redditi di lavoro   dipendente anche  le
          pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati".
            -  Il  testo  dell'art.  47 del TUIR e' riportato in nota
          all'art. 10.
            - Si riporta il testo degli articoli  23 e 29 del  D.P.R.
          n. 600 del 1973:
            "Art.  23  (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente). -
          1. Gli enti e  le  societa'   indicati   nell'art.   2  del
          decreto    del    D.P.R.    29  settembre  1973, n. 598, le
          societa' e associazioni indicate nell'art.  5   del  D.P.R.
          29  settembre    1973   n. 597   e le  persone fisiche  che
          esercitano imprese commerciali ai  sensi  dell'art.  51  di
          detto  decreto  o imprese agricole,   i quali corrispondono
          compensi e  altre somme di cui  all'art.  46 dello   stesso
          decreto    per prestazioni   di  lavoro dipendente,  devono
          operare  all'atto  del pagamento   una ritenuta   a  titolo
          di  acconto    dell'imposta    sul  reddito   delle persone
          fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.
             La ritenuta da operare e' determinata:
            a)  sugli    emolumenti  comunque    denominati,  esclusi
          quelli indicati alle  successive lettere  b),  e  c), sulle
          pensioni    e sulla   parte imponibile delle  indennita' di
          cui  al terzo comma dell'art.  48 del predetto D.P.R.    29
          settembre    1973, n.  597, corrisposti  in ciascun periodo
          di paga,   con   le aliquote   dell'imposta    sul  reddito
          delle  persone fisiche,   ragguagliando al  periodo di paga
          i  corrispondenti  scaglioni    annui  di    reddito     ed
          effettuando   le detrazioni  previste negli  articoli 15  e
          16  del detto  decreto  rapportate al  periodo stesso.   Le
          detrazioni    di cui  agli articoli  15 e  16 del  D.P.R 29
          settembre   1973,   n.    597,    sono      effettuate    a
          condizione   che  il percipiente dichiari di avervi diritto
          e ne indichi la misura;
            b) sulle mensilita' aggiuntive  e    sui  compensi  della
          stessa natura, con  le  aliquote dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone      fisiche,   ragguagliando   a   mese  i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito;
            c) sugli    emolumenti  arretrati    relativi  ad    anni
          precedenti  con i criteri  di cui  all'art. 13  del decreto
          indicato  nella    precedente lettera   a), intendendo  per
          reddito  complessivo netto  l'ammontare globale dei redditi
          di  lavoro    dipendente percepiti dal prestatore di lavoro
          nel biennio precedente;
            d) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato nella precedente lettera a) con i criteri
          di cui all'art. 14 dello stesso decreto.
            I soggetti  indicati nel  primo comma  devono  effettuare
          entro  due  mesi  dalla    fine  dell'anno  e, in   caso di
          cessazione del    rapporto  di  lavoro,    alla    data  di
          cessazione,    il    conguaglio tra   le   ritenute operate
          sugli emolumenti  di   cui alle   lettere a)   e    b)  del
          comma  precedente  nonche'  sugli  emolumenti di   cui alla
          lettera b) dell'art.  47 del  decreto indicato nel  secondo
          comma, lettera a),   e  l'imposta  dovuta    sull'ammontare
          complessivo   degli emolumenti  stessi, tenendo conto delle
          sole detrazioni d'imposta  gia' applicate a    norma  della
          lettera  a) del secondo comma. Possono essere inclusi nelle
          operazioni di   conguaglio di    fine    anno  anche    gli
          emolumenti    in   denaro o  in natura,  corrisposti  entro
          il  12 del   mese   di   gennaio   dell'anno successivo,  a
          condizione  che le relative ritenute siano versate entro il
          giorno 15 dello stesso mese se il sostituto di  imposta  e'
          titolare  di  conto fiscale ovvero entro il giorno 20 negli
          altri casi.
            Le  disposizioni  dei  precedenti   commi si    applicano
          anche    alle  persone  fisiche  che  esercitano  arti    e
          professioni ai sensi dell'art.   49 del   decreto  indicato
          nel   comma   precedente,      quando   corrispondono   per
          prestazioni   di  lavoro  dipendente  compensi    e   altre
          somme  deducibili  ai   fini della determinazione  del loro
          reddito  di lavoro autonomo.
            Per le pensioni  e per le indennita' di   fine  rapporto,
          corrisposte  su  fondi  la    cui gestione e' demandata per
          legge  o per convenzione a soggetti  diversi dai  datori di
          lavoro, gli    obblighi  previsti    nei  commi  precedenti
          incombono  a  tali    soggetti, ferma restando, nel caso di
          convenzione, la  responsabilita'  solidale  del  datore  di
          lavoro.
            Per  i    rapporti  di  lavoro   dipendente che importano
          prestazioni di attivita'  lavorativa e  corresponsione   di
          emolumenti     per  una    sola  parte    dell'anno,  sugli
          emolumenti  corrisposti non  si  fa luogo  a ritenuta  fino
          a  concorrenza    dell'ammontare  di reddito corrispondente
          all'intero importo delle detrazioni   di  imposta  previste
          nell'art.  12  del testo  unico delle imposte  sui redditi,
          approvato  con    D.P.R.  22  dicembre  1986  n.    917,  e
          all'importo  delle    detrazioni,  rapportate al periodo di
          lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo  testo
          unico,  alle  condizioni    stabilite nella lettera a)  del
          secondo comma del presente articolo;  sulla parte eccedente
          la  ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli
          scaglioni  di  reddito  dell'imposta  sul    reddito  delle
          persone   fisiche,    computando  anche    le  somme    non
          assoggettate a ritenuta.
            Ai   fini'   dell'applicazione   della   ritenuta   sugli
          emolumenti  indicati  nelle  lettere   a) e b) del  secondo
          comma si tiene   conto  anche  delle  somme    corrisposte,
          delle   ritenute  operate  e   delle  detrazioni effettuate
          nel  corso del precedente rapporto  di lavoro  intrattenuto
          dal    dipendente   nello stesso   periodo   di  imposta ed
          indicate  nel certificato  di  cui  al  comma  2  dell'art.
          7-bis  che  lo  stesso dipendente puo' consegnare al  nuovo
          datore di lavoro".
            "Art.  29    (Ritenuta  su  compensi    e  altri  redditi
          corrisposti dallo Stato).  - 1.  Le amministrazioni   dello
          Stato,    comprese  quelle    con ordinamento autonomo, che
          corrispondono i compensi e  le altre somme di  cui all'art.
          23   devono effettuare    all'atto    del  pagamento    una
          ritenuta  diretta    in  acconto   dell'imposta sul reddito
          delle persone fisiche dovuta dai percipienti.  La  ritenuta
          e' operata:
            1)     sugli    stipendi,    pensioni,      vitalizi    e
          retribuzioni  aventi carattere fisso e  continuativo, con i
          criteri e le  modalita' di cui al  secondo  comma,  lettera
          a), dell'art. 23;
            2)  sulle  mensilita'  aggiuntive  e   sui compensi della
          stessa  natura,  nonche'  su    ogni  altro  compenso     o
          retribuzione diversi da  quelli da cui  al n.  1)  e  sulla
          parte   imponibile   delle  indennita' di  cui all'art. 48,
          terzo comma, del D.P.R   29 settembre 1973, n.    597,  con
          l'aliquota  applicabile    allo scaglione di reddito   piu'
          elevato della categoria  o  classe   di    stipendio    del
          percipiente    all'atto   del pagamento o, in mancanza, con
          l'aliquota del 10 per cento;
            3) sugli  arretrati degli emolumenti  di cui ai n.  1)  e
          2),    con i criteri   di  cui   all'art.  13  del  decreto
          indicato  nel  numero precedente,  intendendo  per  reddito
          complessivo   netto   l'ammontare globale  dei  redditi  di
          lavoro    dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel
          biennio precedente;
            4) sulla  parte  imponibile  del    trattamento  di  fine
          rapporto  e  delle  indennita'  equipollenti  e sulle altre
          indennita' e somme di cui alla lettera e) dell'art. 12  del
          decreto  indicato  nel n. 2), con i criteri di cui all'art.
          14 dello stesso decreto.
            Gli uffici che  dispongono il pagamento degli  emolumenti
          di  cui  al  n. 1) devono   effettuare entro due mesi dalla
          fine  dell'anno o dalla data di  cessazione del    rapporto
          di  lavoro,   se questa   e' anteriore alla fine dell'anno,
          il conguaglio  tra  le  ritenute    operate  su  tutti  gli
          emolumenti  di    cui  ai  numeri  1) e 2)   corrisposti al
          dipendente e l'imposta dovuta sull'ammontare    complessivo
          degli  emolumenti  stessi,  tenendo    conto  delle    sole
          detrazioni considerate  nella lettera  a) dell'art.  23.  A
          tal   fine   i   soggetti   e   gli   altri   organi    che
          corrispondono  i  compensi e le  retribuzioni di  cui al n.
          2)  devono  comunicare  ai  predetti  uffici, entro la fine
          dell'anno e comunque non oltre   il 10   gennaio  dell'anno
          successivo,  l'ammontare  delle somme corrisposte  al lordo
          ed  al  netto delle  ritenute  operate; per  i compensi   a
          carattere   ricorrente   la   comunicazione    deve  essere
          effettuata con   note  riepilogative    annuali;  entro  lo
          stesso   termine   deve   essere   altresi'  effettuata  la
          comunicazione per gli arretrati  di  cui  al  n.    3).  Le
          comunicazioni  devono  essere    redatte  in conformita' ad
          apposito modello approvato con  decreto del Ministro  delle
          finanze   da   pubblicare   nella  Gazzetta  Ufficiale;  la
          trasmissione  puo'  avvenire  anche   tramite      supporto
          magnetico.  Qualora, alla data  di cessazione del  rapporto
          di  lavoro,   l'ammontare   degli   emolumenti dovuti   non
          consenta l'integrale    applicazione  della    ritenuta  di
          conguaglio,  la differenza e' recuperata mediante  ritenuta
          sulle competenze di altra natura che siano liquidate  anche
          da  altro  soggetto  in  dipendenza del cessato rapporto di
          lavoro.
            Per i rapporti  di lavoro dipendente a tempo  determinato
          di  durata  inferiore    all'anno     si  applicano      le
          disposizioni   del penultimo  e dell'ultimo comma dell'art.
          23. Nel caso in cui   il dipendente abbia  intrattenuto  un
          precedente  rapporto di lavoro  a tempo indeterminato nello
          stesso periodo di  imposta    si  applica  la  disposizione
          dell'art.  23, settimo comma.
            Le  amministrazioni    della  Camera  dei   deputati, del
          Senato    e  della  Corte  costituzionale,  nonche'   della
          Presidenza della Repubblica per i compensi e le altre somme
          di  cui  al  primo  comma  corrisposti ai propri dipendenti
          effettuano all'atto del  pagamento una ritenuta in  acconto
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  con  i
          criteri  indicati  nello  stesso  comma  ed  osservando  le
          disposizioni di cui al secondo e terzo  comma. Le  medesime
          amministrazioni,   all'atto del  pagamento delle indennita'
          di cui alla lettera    d)  dell'art.  47  del    D.P.R.  29
          settembre  1973,   n. 597, applicano  una ritenuta a titolo
          di acconto dell'imposta stessa   commisurata al    quaranta
          per   cento    del  relativo  ammontare    al  netto    dei
          contributi previdenziali,   con le    aliquote  determinate
          secondo    i criteri   indicati  nel  primo comma.  Per  le
          pensioni,   i   vitalizi   e     indennita'    dovuti    in
          dipendenza    della  cessazione  delle    cariche e   delle
          funzioni  la ritenuta   deve essere  applicata  sull'intero
          ammontare  delle  pensioni  e  dei  vitalizi  e sulla parte
          imponibile delle indennita'.
            Le amministrazioni di cui al primo  comma e quelle di cui
          al quarto comma  che corrispondono  i compensi  e le  altre
          somme  di cui   agli articoli   24,   primo   comma,    25,
          25-bis,   26,   quinto   comma   e  28 effettuano  all'atto
          del    pagamento      le    ritenute    stabilite     dalle
          disposizioni stesse".
            -  Si    riporta  il testo   dell'art. 17   del D.Lgs. n.
          241/1997, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 17  (Oggetto). -  1. I contribuenti    titolari  di
          partita  IVA eseguono   versamenti unitari  delle  imposte,
          dei contributi  dovuti dall'INPS e delle    altre  somme  a
          favore   dello   Stato,      delle  regioni  e  degli  enti
          previdenziali, con  eventuale compensazione   dei  crediti,
          dello  stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti,
          risultanti dalle    dichiarazioni    e    dalle     denunce
          periodiche      presentate  successivamente  alla  dato  di
          entrata     in  vigore  del   presente   decreto.      Tale
          compensazione   deve  essere   effettuata  entro  la   data
          di presentazione della dichiarazione successiva.
            2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
          crediti e i debiti relativi:
            a)  alle    imposte  sui   redditi e alle   ritenute alla
          fonte  riscosse  mediante  versamento    diretto  ai  sensi
          dell'art. 3, primo  comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
          602;
            b)  all'imposta  sul    valore aggiunto dovuta ai   sensi
          degli articoli 27  e 33  del D.P.R.  26 ottobre   1972,  n.
          633 e  quella dovuta  dai soggetti di cui all'art. 74;
            c)     alle  imposte    sostitutive  delle   imposte  sui
          redditi  e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) all'imposta prevista  dall'art. 3, comma 143,  lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
            d-bis) all'addizionale    regionale    all'imposta    sul
          reddito  delle persone fisiche;
            e)  ai  contributi  previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai titolari  di  posizione  assicurativa  in  una    delle
          gestioni  amministrate  da  enti previdenziali, comprese le
          quote associative;
            f) ai  contributi previdenziali ed assistenziali   dovuti
          dai  datori  di    lavoro    e    dai      committenti   di
          prestazioni  di  collaborazione coordinata e   continuativa
          di cui  all'art. 49, comma 2,  lettera a), del testo  unico
          delle  imposte    sui  redditi,  approvato  con   D.P.R. 22
          dicembre 1989, n. 917;
            g) ai premi   per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali  dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
            h) agli  interessi previsti in  caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'art. 20".