Art. 11. 
         Anagrafe delle ONLUS e decadenza dalle agevolazioni 
 
  1. E' istituita presso il Ministero delle finanze l'anagrafe  unica
delle ONLUS. Fatte salve le disposizioni contemplate nel  regolamento
di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,
in materia di istituzione del registro delle imprese,  approvato  con
il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i
soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  delle  attivita'  previste
all'articolo 10, ne danno  comunicazione  entro  trenta  giorni  alla
direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze nel cui
ambito  territoriale  si  trova  il  loro   domicilio   fiscale,   in
conformita' ad apposito modello approvato con  decreto  del  Ministro
delle finanze. La predetta comunicazione e' effettuata  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto da  parte
dei soggetti che, alla predetta  data,  gia'  svolgono  le  attivita'
previste  all'articolo  10.  Alla  medesima  direzione  deve   essere
altresi' comunicata ogni successiva modifica che comporti la  perdita
della qualifica di ONLUS. 
  2. L'effettuazione  delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  1  e'
condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal
presente decreto. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze  da  emanarsi,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono stabilite le modalita' di esercizio del controllo  relativo
alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della  denominazione
di ONLUS, nonche'  i  casi  di  decadenza  totale  o  parziale  dalle
agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra  disposizione
necessaria per l'attuazione dello stesso. 
 
          Note all'art. 11: 
            - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n. 580  del
          1993: 
            "Art. 8 (Registro  delle  imprese).  -  1.  E'  istituito
          presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle 
          imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 
            2. L'ufficio provvede  alla  tenuta  del  registro  delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188  e  seguenti  del
          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente
          legge e al regolamento di  cui  al  comma  8  del  presente
          articolo, sotto la vigilanza di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 
            3. L'ufficio e' retto da un conservatore  nominato  dalla
          giunta nella persona del segretario generale ovvero  di  un
          dirigente della camera di commercio. L'atto di  nomina  del
          conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
            4. Sono iscritti in sezioni speciali del  registro  delle
          imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135  del
          codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art.  2083
          del medesimo codice e  le  societa'  semplici.  Le  imprese
          artigiane iscritte agli albi di cui  alla  legge  8  agosto
          1985,  n.  443,  sono  altresi'  annotate  in  una  sezione
          speciale del registro delle imprese. 
            5. L'iscrizione nelle sezioni  speciali  ha  funzione  di
          certificazione anagrafica e di pubblicita'  notizia,  oltre
          agli effetti previsti dalle leggi speciali. 
            6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione  e  la
          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
          modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
          per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo  la
          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio
          nazionale. 
            7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente  articolo
          deve trovare piena attuazione entro il termine  massimo  di
          tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
          curare la tenuta del registro delle ditte di cui  al  testo
          unico approvato con regio decreto  20  settembre  1934,  n.
          2011 (5), e successive modificazioni. 
            8. Con regolamento emanato ai sensi  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
          concerto con il  Ministro  di  grazia  e  giustizia,  entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono stabilite le norme di  attuazione  del
          presente articolo che dovranno prevedere in particolare: 
             a)  il  coordinamento   della   pubblicita'   realizzata
          attraverso il registro  delle  imprese  con  il  Bollettino
          ufficiale delle societa' per  azioni  e  a  responsabilita'
          limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' coop-
          erative, previsti dalla legge 12 aprile  1973,  n.  256,  e
          successive modificazioni; 
             b) il rilascio,  anche  per  corrispondenza  e  per  via
          telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di  certificati
          di iscrizione nel registro delle imprese o  di  certificati
          attestanti il deposito di atti a tal fine  richiesti  o  di
          certificati  che  attestino  la  mancanza  di   iscrizione,
          nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto  per  il
          quale  siano  previsti  l'iscrizione  o  il  deposito   nel
          registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; 
             c) particolari procedure  agevolative  e  semplificative
          per l'istituzione e la tenuta delle  sezioni  speciali  del
          registro, evitando duplicazioni di adempimenti  ed  aggravi
          di oneri a carico delle imprese; 
             d)  l'acquisizione  e  l'utilizzazione  da  parte  delle
          camere di commercio di  ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico, statistico ed  amministrativo  non  prevista  ai
          fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
          sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di  adempimenti
          a carico delle imprese. 
            9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori  diretti
          iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del
          diritto annuale di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
          b), e' determinato, in sede  di  prima  applicazione  della
          presente legge,  nella  misura  di  un  terzo  dell'importo
          previsto per le ditte individuali. 
            10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47  del  testo
          unico approvato con regio decreto  20  settembre  1934,  n.
          2011, e successive modificazioni. 
            11. Allo scopo di  favorire  l'istituzione  del  registro
          delle  imprese,  le  camere  di  commercio  provvedono,   a
          decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge, ad  acquisire  alla  propria  banca  dati  gli  atti
          comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
          delle imprese. 
            12. Le disposizioni di cui ai commi  1,  2,  3,  4  e  10
          entrano in vigore  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          regolamento di cui al comma 8. 
            13. Gli uffici  giudiziari  hanno  accesso  diretto  alla
          banca dati  e  all'archivio  cartaceo  del  registro  delle
          imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del  registro
          delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
          integrale o parziale  di  ogni  atto  per  il  quale  siano
          previsti l'iscrizione  o  il  deposito,  con  le  modalita'
          disposte dal regolamento di cui al comma 8. 
            - Il  D.P.R.  n.  581  del  1993  reca:  "Regolamento  di
          attuazione dell'art. 8 della legge  29  dicembre  1993,  n.
          580, in materia di istituzione del registro  delle  imprese
          di cui all'art. 2188 del codice civile"  ed  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996 (S.O.). 
            - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400  del  1988  e'
          riportato in nota all'art. 10. 
            - Si riporta il testo dell'art.  13-bis  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 13-bis (Detrazioni di  imposte  per  oneri).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detrae un  importo  pari  al  22  per
          cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
             a) gli interessi passivi  e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
             b) gli interessi passivi, e  relativi  oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione principale  entro  sei
          mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
          milioni di lire. L'acquisto della unita'  immobiliare  deve
          essere effettuato nei sei  mesi  antecedenti  o  successivi
          alla data della stipulazione del contratto  di  mutuo.  Per
          abitazione principale si  intende  quella  nella  quale  il
          contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta  non
          oltre il periodo d'imposta nel corso del quale  e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  In  caso
          di  contitolarita'  del  contratto  di  mutuo  o  di   piu'
          contratti di mutuo il  limite  di  7  milioni  di  lire  e'
          riferito all'ammontare complessivo degli  interessi,  oneri
          accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
          spetta, nello  stesso  limite  complessivo  e  alle  stesse
          condizioni, anche con riferimento  alle  somme  corrisposte
          dagli  assegnatari  di  alloggi  di  cooperative  e   dagli
          acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
          cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
          degli  interessi  passivi,  oneri  accessori  e  quote   di
          rivalutazione relativi ai mutui ipotecari  contratti  dalla
          stessa e ancora indivisi; 
             c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire  250
          mila. Dette spese sono costuite esclusivamente dalle  spese
          mediche, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma  1,
          lettera b), e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
          specialistiche  e  per  protesi  dentarie  e  sanitarie  in
          genere.  Le  spese  riguardanti  i  mezzi  necessari   alla
          deambulazione,  alla  locomozione  e  al  sollevamento   di
          portatori di  menomazioni  funzionali  permanenti,  nonche'
          quelle  per  sussidi  tecnici  e  informatici   rivolti   a
          facilitare   l'autosufficienza   e   le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992 n. 104,  si  assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi  necessari  per  la  locomozione  di   portatori   di
          menomazioni  funzionali  permanenti   si   comprendono   le
          automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici,  se
          con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri  cubici,  se
          con motore diesel, adattate  ad  invalidi,  per  ridotte  o
          impedite capacita' motorie, anche se prodotte in serie.  Si
          considerano rimaste a  carico  del  contribuente  anche  le
          spese rimborsate per  effetto  di  contributi  o  premi  di
          assicurazione da lui versati e per i quali  non  spetta  la
          detrazione d'imposta o che  non  sono  deducibili  dal  suo
          reddito  complessivo  ne'  dai  redditi  che  concorrono  a
          formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a  carico  del
          contribuente le spese rimborsate per effetto di  contributi
          o premi che, pur essendo versati  da  altri,  concorrono  a
          formare il suo reddito, salvo che il datore  di  lavoro  ne
          abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; 
             d) le spese funebri sostenute in dipendenza della  morte
          di persone indicate nell'art. 433 del codice  civile  e  di
          affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione
          di lire per ciascuna di esse; 
             e)  le  spese  per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          secondaria e  universitaria,  in  misura  non  superiore  a
          quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
          statali; 
             f)  i   premi   per   assicurazioni   sulla   vita   del
          contribuente, i  premi  per  le  assicurazioni  contro  gli
          infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori  per
          legge, per importo complessivamente non superiore a lire  2
          milioni e 500 mila. La detrazione  relativa  ai  premi  per
          assicurazioni sulla vita e' ammessa  a  condizione  che  il
          contratto di assicurazione abbia  durata  non  inferiore  a
          cinque anni  dalla  sua  stipulazione  e  non  consenta  la
          concessione di prestiti nel periodo di  durata  minima.  In
          caso  di  riscatto   dell'assicurazione   nel   corso   del
          quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
          della detrazione d'imposta costituisce reddito  soggetto  a
          tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e'  determinata
          applicando una aliquota non superiore al 27 per  cento;  in
          tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
          corrisposta al  contribuente,  una  ritenuta  a  titolo  di
          acconto commisurata  all'ammontare  complessivo  dei  premi
          riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
          scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si  tiene
          conto, ai fini del limite di lire 2  milioni  e  500  mila,
          anche dei premi di assicurazione in relazione ai  quali  il
          datore di lavoro ha effettuato la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
             g)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
             h) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
          della legge 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese le erogazioni effettuate per  l'organizzazione  di
          mostre e di esposizioni, che siano di  rilevante  interesse
          scientifico o culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli
          studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
          mostre, le esposizioni, gli  studi  e  le  ricerche  devono
          essere autorizzati, previo parere del  competente  comitato
          di settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
          il conto consuntivo. Il Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni fatte a  favore  delle  associazioni  legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
          volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei termini assegnati ovvero utilizzate non in  conformita'
          alla  destinazione  affluiscono,  nella   loro   totalita',
          all'entrata dello Stato; 
             i) le erogazioni liberali in  denaro,  per  importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
             i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
          superiore  a  4   milioni   di   lire,   a   favore   delle
          organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),
          nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
          a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
          di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
          cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818,  al
          fine  di  assicurare  ai  soci  un  sussidio  nei  casi  di
          malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
          caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
          e' consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali
          erogazioni  e  contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o
          ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
          pagamento previsti dall'art. 23 del decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
          consentire all'Amministrazione finanziaria  lo  svolgimento
          di efficaci controlli, che  possono  essere  stabilite  con
          decreto del Ministro delle finanze  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400.
          1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  22
          per cento per le erogazioni liberali in  denaro  in  favore
          dei partiti e movimenti politici per importi  compresi  tra
          500.000 e 50 milioni di lire effettuate mediante versamento
          bancario o postale. 
            2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e)  e  f)  del
          comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati  sostenuti
          nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12  che  si
          trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando,  per
          gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
          stabilito. 
            3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g),  h),  i)  ed
          i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
          all'art. 5 la  detrazione  spetta  ai  singoli  soci  nella
          stessa proporzione prevista nel menzionato art. 5 ai fini 
          della imputazione del reddito." 
            - Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 65 (Oneri di utilita' sociale). - 1. Le spese rela-
          tive ad opere o servizi utilizzabili dalla generalita'  dei
          dipendenti  o  categorie  di   dipendenti   volontariamente
          sostenute   per   specifiche   finalita'   di   educazione,
          istruzione, ricreazione, assistenza sociale e  sanitaria  o
          culto, sono deducibili per  un  ammontare  complessivo  non
          superiore al 5 per mille  dell'ammontare  delle  spese  per
          prestazioni   di   lavoro   dipendente   risultante   dalla
          dichiarazione dei redditi. 
            2. Sono inoltre deducibili: 
             a) le erogazioni liberali  fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui alla  lettera  g)  dell'art.  10,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2% del  reddito
          d'impresa dichiarato; 
             b) le erogazioni liberali  fatte  a  favore  di  persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2% del  reddito
          d'impresa dichiarato; 
             c) le erogazioni liberali fatte a favore di  universita'
          e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare
          complessivamente non superiore al 2% del reddito  d'impresa
          dichiarato; 
             c-bis) le erogazioni liberali a favore dei concessionari
          privati  per  la   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          comunitario per  un  ammontare  complessivo  non  superiore
          all'1% del reddito imponibile  del  soggetto  che  effettua
          l'erogazione stessa; 
             c-ter) le spese sostenute dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e del decreto del
          Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,  n.  1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle  finanze.  La  deduzione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che comportano la indeducibilita' e  dalla  data
          di ricevimento della comunicazione inizia  a  decorrere  il
          termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi; 
             c-quater) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore
          dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni
          e di associazioni legalmente riconosciute che  senza  scopo
          di lucro svolgono o  promuovono  attivita'  di  studio,  di
          ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  1
          della legge 1 giugno 1939,  n.  1089,  e  nel  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
          comprese le erogazioni effettuate per  l'organizzazione  di
          mostre e di esposizioni, che siano di  rilevante  interesse
          scientifico o culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli
          studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.  Le
          mostre, le esposizioni, gli  studi  e  le  ricerche  devono
          essere autorizzati, previo parere del  competente  comitato
          di settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e
          ambientali,  dal  Ministero  per   i   beni   culturali   e
          ambientali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed
          il conto consuntivo. Il Ministero per i  beni  culturali  e
          ambientali  stabilisce  i  tempi  necessari  affinche'   le
          erogazioni fatte a  favore  delle  associazioni  legalmente
          riconosciute, delle istituzioni e  delle  fondazioni  siano
          utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego
          delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
          non imputabile al  donatario,  essere  prorogati  una  sola
          volta. Le erogazioni liberali non integralmente  utilizzate
          nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformita'
          alla  destinazione,  affluiscono,  nella  loro   totalita',
          all'entrata dello Stato; 
             c-quinquies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro,  per
          importo non superiore al 2 per cento del reddito  d'impresa
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
             c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per  importo
          non superiore a 4 milioni o al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS; 
             c-septies) le spese relative all'impiego  di  lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi. 
            3. (soppresso). 
            4. Le erogazioni liberali diverse da  quelle  considerate
          nei precedenti commi e nel comma 1 dell'art.  62  non  sono
          ammesse in deduzione". 
            - Si riporta il testo dell'art. 110-bis  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 110-bis (Detrazione di imposta  per  oneri).  -  1.
          Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
          ammontare, un importo pari al  22  per  cento  degli  oneri
          indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma  1
          dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a condizione  che  i
          predetti oneri non siano  deducibili  nella  determinazione
          dei singoli redditi che concorrono  a  formare  il  reddito
          complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si
          e' fruito della detrazione l'imposta dovuta per il  periodo
          nel quale l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
          un importo pari al 22 per cento dell'onere rimborsato. 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  113  del  TUIR,  come
          modificato dal presente decreto: 
            "Art. 113 (Societa' ed enti commerciali).  -  1.  Per  le
          societa' e gli enti commerciali con stabile  organizzazione
          nel  territorio  dello  Stato,   eccettuate   le   societa'
          semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo  le
          disposizioni del Capo II sulla base di apposito  conto  dei
          profitti e  delle  perdite  relativo  alla  gestione  delle
          stabili organizzazioni e alle altre attivita' produttive di
          redditi imponibili in Italia. 
            2. In mancanza di stabili organizzazioni  nel  territorio
          dello Stato i redditi che concorrono a formare  il  reddito
          complessivo sono determinati secondo  le  disposizioni  del
          Titolo I relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal
          reddito complessivo si deducono  gli  oneri  indicati  alle
          lettere a) e g) del comma  1  dell'art.  10  e,  per  quote
          costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il  pagamento
          e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
          643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1,
          terzo periodo. 
            2-bis.  Dall'imposta   lorda   si   detrae,   fino   alla
          concorrenza del suo ammontare, un importo pari  al  22  per
          cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h),  i)  ed
          i-bis)  del  comma  1  dell'art.  13-bis.  Si  applica   la
          disposizione dell'art. 110-bis, comma 1, ultimo periodo. 
            3. Per la determinazione del  reddito  complessivo  delle
          societa' semplici e delle associazioni ad esse equiparate a
          norma dell'art. 5 si applicano in ogni caso le disposizioni
          del comma 2. 
            4. Per le societa' di tipo diverso da quelli regolati nel
          codice civile si applicano le disposizioni del 1 e 2  comma
          o quelle del 3 comma secondo che abbiano o non abbiano  per
          oggetto l'esercizio di attivita' commerciali". 
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  114  del  TUIR,  come
          modificato dal presente  decreto  (modifiche  recate  dagli
          artt. 7 e 13): 
    

           "Art.  114  (Enti  non  commerciali).  -  1.  Il  reddito
          complessivo  degli  enti  non  commerciali  e'  determinato
          secondo   le   disposizioni   del  titolo  I.  Dal  reddito
          complessivo  si  deducono,  se  non  sono  deducibili nella
          determinazione   del   reddito  d'impresa  che  concorre  a
          formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma
          1  dell'art.  10  e l'imposta di cui all'art. 3 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si
          applica  la  disposizione  dell'art.  110,  comma  1, terzo
          periodo.
            1-bis.   Dall'imposta   lorda   si   detrae,   fino  alla
          concorrenza  del  suo  ammontare, un importo pari al 22 per
          cento  degli  oneri indicati alle lettere a), g), h), i) ed
          i-bis) del comma 1 dell'art. 13-bis. La detrazione spetta a
          condizione  che i predetti oneri non siano deducibili nella
          determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare
          il   reddito   complessivo.   Si  applica  la  disposizione
          dell'art. 110-bis, comma 1, terzo periodo.
            2.   Agli  enti  non  commerciali  che  hanno  esercitato
          attivita'  commerciali  mediante stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato  si  applicano le disposizioni dei
          commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 109.
            2-bis. Sono altresi' deducibili:
             a)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  a favore dello
          Stato,  di  altri  enti  pubblici  e  di  associazioni e di
          fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza
          scopo  di  lucro,  svolgono  o promuovono attivita' dirette
          alla  tutela  del  patrimonio  ambientale,  effettuate  per
          l'acquisto,  la tutela e la valorizzazione delle cose indi-
          cate  nei  numeri 1) e 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno
          1939,  n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo
          comma  dell'art.  2  della medesima legge o assoggettati al
          vincolo  della  inedificabilita'  in  base  ai piani di cui
          all'art.  5  della  medesima  legge  e  al decreto-legge 27
          giugno  1985,  n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  agosto  1985,  n. 431, ivi comprese le erogazioni
          destinate  all'organizzazione  di  mostre e di esposizioni,
          nonche'  allo  svolgimento  di  studi  e ricerche aventi ad
          oggetto  le  cose  anzidette;  il mutamento di destinazione
          degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma,
          senza    la    preventiva   autorizzazione   del   Ministro
          dell'ambiente,  come  pure  il  mancato  assolvimento degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione   dello   Stato  sui  beni  immobili  vincolati,
          determina  la  indeducibilita'  delle spese dal reddito. Il
          Ministro   dell'ambiente  da'  immediata  comunicazione  ai
          competenti Uffici tributari delle violazioni che comportano
          la  decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento
          della  comunicazione  iniziano a decorrere i termini per il
          pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
             b)   le  erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi   di  gestione  di  parchi  e  riserve  naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona   di   tutela   speciale   paesistico-ambientale  come
          individuata  dalla vigente disciplina, statale e regionale,
          nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni private in-
          dicate  alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
          di   conservazione,   valorizzazione,   studio,  ricerca  e
          sviluppo   dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di
          interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;
             c)  le  spese  sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione  e alla protezione degli immobili vincolati ai
          sensi  della  legge  29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte
          degli  elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'art. 1 della
          medesima  legge  o  assoggettati  al  vincolo  assoluto  di
          inedificabilita'  in  base ai piani di cui all'art. 5 della
          stessa  legge  e  al  decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
          n. 431.
            2-ter.  - Il Ministro dell'ambiente e la Regione, secondo
          le   rispettive   attribuzioni   e   competenze,   vigilano
          sull'impiego  delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e
          c)  del  comma  2-bis  del  presente  articolo effettuate a
          favore  di soggetti privati, affinche' siano perseguiti gli
          scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate
          dai   beneficiari   e   siano   rispettati  i  termini  per
          l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni.
          Detti  termini  possono  essere  prorogati  una  sola volta
          dall'autorita'  di  vigilanza, per motivi non imputabili ai
          beneficiari".
            -  Il  testo dell'art. 109 del TUIR (richiamato nell'art.
          114  del  medesimo  testo  unico  come  ora  modificato) e'
          riportato in nota all'art. 3.
            - Si riporta il testo dell'art. 53 del TUIR:
            "Art. 53 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
             a)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  beni  e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
             b)  i  corrispettivi  delle  cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
             c)  i  corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
          partecipazione  in  societa' ed enti indicati nelle lettere
          a),  b)  e d) del comma 1 dell'art. 87, comprese quelle non
          rappresentate da titoli, nonche' di obbligazioni e di altri
          titoli   in   serie  o  di  massa,  che  non  costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie, anche se non rientrano tra i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
             d)  le  indennita'  conseguite a titolo di risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
             e) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli
          in  natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base
          a contratto;
             f)   i  contributi  spettanti  esclusivamente  in  conto
          esercizio a norma di legge.
            2.  Si  comprende  inoltre tra i ricavi il valore normale
          dei beni di cui al comma 1 destinati al consumo personale o
          familiare  dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati
          a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
            2-bis.  Ai  fini  delle imposte sui redditi i beni di cui
          alla   lettera   c)   del   comma   1   non   costituiscono
          immobilizzazioni finanziarie se non sono iscritti come tali
          nel bilancio".
            -  L'art.  17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato in
          nota all'art. 10.
            -  La legge n. 49 del 1987 e' menzionata in nota all'art.
          10.
            - Si riporta il testo dell'art. 10 del TUIR:
            "Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito complessivo
          si  deducono,  se  non sono deducibili nella determinazione
          dei  singoli  redditi che concorrono a formarlo, i seguenti
          oneri sostenuti dal contribuente:
             a)  i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui
          redditi  degli immobili che concorrono a formare il reddito
          complessivo,  compresi i contributi ai consorzi obbligatori
          per  legge  o in dipendenza di provvedimenti della pubblica
          amministrazione;  sono  in  ogni  caso esclusi i contributi
          agricoli unificati;
             b)  le  spese  mediche  e quelle di assistenza specifica
          necessarie  nei  casi  di  grave e permanente invalidita' o
          menomazione,  sostenute  dai  soggetti indicati nell'art. 3
          della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste
          a  carico  del  contribuente  anche le spese rimborsate per
          effetto  di  contributi  o di premi di assicurazione da lui
          versati  e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o
          che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai
          redditi   che   concorrono   a  formarlo;  si  considerano,
          altresi',  rimaste  a  carico  del  contribuente  le  spese
          rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  premi che, pur
          essendo  versati  da  altri,  concorrono  a  formare il suo
          reddito;
             c)  gli  assegni  periodici  corrisposti  al coniuge, ad
          esclusione  di  quelli destinati al mantenimento dei figli,
          in  conseguenza  di  separazione  legale  ed  effettiva, di
          scioglimento  o annullamento del matrimonio o di cessazione
          dei  suoi  effetti civili, nella misura in cui risultano da
          provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
             d)   gli  assegni  periodici  corrisposti  in  forza  di
          testamento  o  di  donazione  modale e, nella misura in cui
          risultano  da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
          assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
          433 del codice civile;
             d-bis)  le  somme  restituite  al soggetto erogatore, se
          hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
             e)  i  contributi previdenziali ed assistenziali versati
          in  ottemperanza  a  disposizioni di legge. I contributi di
          cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101,
          sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;
          e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
          complementari  previste  dal  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124, e successive modificazioni ed integrazioni,
          dai  soggetti  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del
          medesimo  decreto,  per  un  importo non superiore al 6 per
          cento,  e  comunque a lire 5 milioni, del reddito di lavoro
          autonomo o d'impresa dichiarato;
             f)  le  somme  corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati ad
          adempiere   funzioni   presso  gli  uffici  elettorali,  in
          ottemperanza  alle  disposizioni  dell'art. 119 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
          dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
             g)  i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in
          favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi
          dell'art.  28  della  legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un
          importo   non   superiore   al  2  per  cento  del  reddito
          complessivo dichiarato;
             h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte
          per   disposizioni  di  legge  al  conduttore  in  caso  di
          cessazione  della  locazione  di immobili urbani adibiti ad
          usi diversi da quello di abitazione;
             i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di
          2  milioni  di lire, a favore dell'Istituto centrale per il
          sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
             l)  le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29,
          comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21,
          comma  1,  della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art.
          3,  comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti
          e alle condizioni ivi previsti.
            2.  Le  spese  di  cui  alla  lettera b) del comma 1 sono
          deducibili anche se sono state sostenute per le persone in-
          dicate nell'art. 433 del codice civile.
            3.  Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1
          sostenuti  dalle  societa'  semplici  di  cui all'art. 5 si
          deducono  dal  reddito  complessivo  dei singoli soci nella
          stessa  proporzione  prevista  nel  medesimo art. 5 ai fini
          della  imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
          deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
          avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
          cui  all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
          26   ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta  dalle  societa'
          stesse".
            -  Si  riporta  il  testo degli artt. 3, 10, 19-ter, 20 e
          20-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (gli artt. 3, 10 e 19-ter
          come modificati dal presente decreto):
            "Art.   3   (Prestazioni  di  servizi).  -  Costituiscono
          prestazioni  di  servizi le prestazioni verso corrispettivo
          dipendenti   da   contratti  d'opera,  appalto,  trasporto,
          mandato,  spedizione,  agenzia,  mediazione,  deposito e in
          genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere
          quale ne sia la fonte. Costituiscono prestazioni di servizi
          a  titolo  oneroso  quelle effettuate per l'uso personale o
          familiare  dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano
          un'arte  o  una  professione o per altre finalita' estranee
          all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione.
            Costituiscono   inoltre   prestazioni   di   servizi,  se
          effettuate verso corrispettivo:
             1)   le  concessioni  di  beni  in  locazione,  affitto,
          noleggio e simili;
             2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a
          diritti    d'autore,    quelle   relative   ad   invenzioni
          industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e
          quelle  relative  a  marchi e insegne, nonche' le cessioni,
          concessioni,  licenze  e  simili  relative a diritti o beni
          similari ai precedenti;
             3)  i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi
          di  merci,  comprese  le operazioni finanziarie mediante la
          negoziazione,  anche  a  titolo  di cessione pro-soluto, di
          crediti, cambiali o assegni;
             4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
             5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
            Le   prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo
          sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di beni e
          servizi  relativi  alla  loro  esecuzione  sia  detraibile,
          costituiscono  per  ogni  operazione  di valore superiore a
          lire   cinquantamila   prestazioni   di  servizi  anche  se
          effettuate     per     l'uso    personale    o    familiare
          dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre
          finalita'    estranee    all'esercizio   dell'impresa,   ad
          esclusione  delle  somministrazioni nelle mense aziendali e
          delle  prestazioni  di  trasporto,  didattiche, educative e
          ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del
          personale   dipendente,   nonche'   delle   operazioni   di
          divulgazione   pubblicitaria   svolte   a  beneficio  delle
          attivita'  istituzionali  di  enti e associazioni che senza
          scopo  di  lucro perseguono finalita' educative, culturali,
          sportive, religiose e di assistenza e solidarieta' sociale,
          nonche'  delle  organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale   (ONLUS),   e   delle   diffusioni   di  messaggi,
          rappresentazioni,  immagini  o  comunicazioni  di  pubblico
          interesse  richieste  o  patrocinate  dallo Stato o da enti
          pubblici.  Le  assegnazioni  indicate  al n. 6) dell'art. 2
          sono  considerate  prestazioni  di servizi quando hanno per
          oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1) 2)
          e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o
          ricevute  dai mandatari senza rappresentanza sono consider-
          ate  prestazioni  di  servizi  anche  nei  rapporti  tra il
          mandante e il mandatario.
            Non sono considerate prestazioni di servizi:
             a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a
          diritti  d'autore  effettuate  dagli  autori e loro eredi o
          legatari,  tranne  quelle relative alle opere di cui ai nn.
          5)  e  6) dell'art. 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
          alle  opere  di ogni genere utilizzate da imprese a fini di
          pubblicita' commerciale;
             b) i prestiti obbligazionari;
             c)  le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b)
          e c) del terzo comma dell'art. 2;
             d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed
          f) del terzo comma dell'art. 2;
             e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai
          diritti  d'autore,  tranne  quelli concernenti opere di cui
          alla  lettera a), e le prestazioni relative alla protezione
          dei  diritti  d'autore  di  ogni genere, comprese quelle di
          intermediazione nella riscossione dei proventi;
             f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai
          prestiti obbligazionari;
             g) (soppressa);
             h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi
          di  cui al n. 3) del secondo comma dell'art. 2 e quelle dei
          mandatari di cui al terzo comma del presente articolo".
            "Art. 10 (Operazioni esenti). - Sono esenti dall'imposta:
             1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione
          e  la  negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da
          parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
          l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione
          di  fideiussioni  e  di  altre  garanzie  e  la gestione di
          garanzie  di  crediti da parte dei concedenti; le dilazioni
          di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, rel-
          ative  a  depositi  di  fondi,  conti  correnti, pagamenti,
          giroconti,   crediti   e   ad   assegni   o  altri  effetti
          commerciali,  ad  eccezione  del  recupero  di  crediti; la
          gestione  di  fondi comuni di investimento, le dilazioni di
          pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
             2)  le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e
          di vitalizio;
             3)  le  operazioni relative a valute estere aventi corso
          legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti
          e  le  monete  da  collezione  e  comprese le operazioni di
          copertura dei rischi di cambio;
             4)  le  operazioni,  relative  ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
             5)  le operazioni relative alla riscossione dei tributi,
          comprese   quelle   relative   ai   versamenti  di  imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
             6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle
          lotterie  nazionali,  nonche' quelle relative all'esercizio
          dei  totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui al decreto
          ministeriale  16  novembre  1955, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955 e alla legge 24 marzo
          1942,  n.  315, e successive modificazioni, ivi comprese le
          operazioni relative alla raccolta delle giuocate;
             7)  le operazioni relative all'esercizio delle scommesse
          in   occasione   di   gare,   corse,  giuochi,  concorsi  e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
             8)  le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative
          cessioni,  risoluzioni  e  proroghe,  di  terreni e aziende
          agricole,  di aree diverse da quelle destinate a parcheggio
          di  veicoli,  per  le  quali  gli strumenti urbanistici non
          prevedono  la  destinazione  edificatoria, ed i fabbricati,
          comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili
          destinati  durevolmente al servizio degli immobili locati e
          affittati,  esclusi  quelli  strumentali  che  per  le loro
          caratteristiche    non   sono   suscettibili   di   diversa
          utilizzazione   senza   radicali  trasformazioni  e  quelli
          destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle imprese
          che li hanno costruiti per la vendita;
             8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati,  o  di porzioni di
          fabbricato,   a   destinazione   abitativa,  effettuate  da
          soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
          dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
          appaltatrici,  gli  interventi  di  cui  all'art. 31, primo
          comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
          457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
          principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
          predetti fabbricati o delle predette porzioni;
             9)    le    prestazioni   di   mandato,   mediazione   e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1)  a 7), nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate  in  relazione  a rapporti di cui siano parti la
          Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi  o le banche
          agenti  ai  sensi  dell'art.  4, ultimo comma, del presente
          decreto;
             10) (soppresso);
             11)  le  cessioni  di  oro  in  lingotti,  pani, verghe,
          bottoni, granuli;
             12) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 fatte ad enti
          pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni aventi
          esclusivamente   finalita'   di   assistenza,  beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
             13)  le  cessioni  di  cui  al n. 4 dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
             14)  le  prestazioni  di  trasporto  pubblico  urbano di
          persone  effettuate  con  qualsiasi  mezzo.  Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra comuni non distanti fra loro oltre cinquanta chilometri
          e  pubblici  anche  i trasporti mediante veicoli da piazza.
          Per  i  trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23
          giugno  1927,  n. 1110 e al regio decreto-legge 7 settembre
          1938, n. 1696, convertito nella Legge 5 gennaio 1939, n. 8,
          l'esenzione  si  applica limitatamente a quelli costituenti
          l'unico  sistema  di  collegamento tra comuni o frazioni di
          comuni;
             15)  le  prestazioni di trasporto di malati o feriti con
          veicoli   all'uopo   equipaggiati,  effettuate  da  imprese
          autorizzate e da ONLUS;
             16) le prestazioni relative ai servizi postali;
             17) (soppresso);
             18)   le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi,  cura  e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e suc-
          cessive  modificazioni,  ovvero individuate con decreto del
          Ministro  della  sanita', di concerto con il Ministro delle
          finanze;
             19)  le  prestazioni  di  ricovero  e  cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
             20)  le  prestazioni  educative  dell'infanzia  e  della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
             21)  le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi,
          asili,  case  di riposo per anziani e simili, delle colonie
          marine,  montane e campestri e degli alberghi e ostelli per
          la  gioventu'  di  cui  alla  legge  21 marzo 1958, n. 326,
          comprese   le   somministrazioni   di  vitto,  indumenti  e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
             22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche
          e  simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie,
          pinacoteche,  monumenti,  ville,  palazzi, parchi, giardini
          botanici e zoologici e simili;
             23)  le  prestazioni  previdenziali  e  assistenziali  a
          favore del personale dipendente;
             24)  le  cessioni  di  organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
             25) (soppresso);
             26) (soppresso);
             27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
             27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi o liquidi;
             27-ter)  le  prestazioni  socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste dall'art. 41 della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  o  da  enti  aventi finalita' di
          assistenza  sociale  e  da  ONLUS,  sia direttamente che in
          esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere.
             27-quater. Le prestazioni delle compagnie baracellari di
          cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1997, n. 382.
             27-quinquies)  le  cessioni  che  hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2.
            "Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). -
          Per  gli  enti  indicati  nel  quarto  comma dell'art. 4 e'
          ammessa  in detrazione, a norma degli articoli precedenti e
          con  le  limitazioni,  riduzioni e rettifiche ivi previste,
          soltanto   l'imposta   relativa   agli   acquisti   e  alle
          importazioni  fatti nell'esercizio di attivita' commerciali
          o agricole.
            La   detrazione   spetta  a  condizione  che  l'attivita'
          commerciale   o   agricola  sia  gestita  con  contabilita'
          separata  da  quella  relativa  alla attivita' principale e
          conforme alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20-bis
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600.  L'imposta  relativa  ai  beni e ai servizi
          utilizzati   promiscuamente  nell'esercizio  dell'attivita'
          commerciale  o  agricola  e  dell'attivita'  principale  e'
          ammessa in detrazione per la parte imputabile all'esercizio
          dell'attivita' commerciale o agricola.
            La  detrazione  non  e' ammessa in caso di omessa tenuta,
          anche   in   relazione   all'attivita'   principale,  della
          contabilita'  obbligatoria  a  norma di legge o di statuto,
          ne'  quando  la  contabilita' stessa presenti irregolarita'
          tali  da  renderla inattendibile. Per le regioni, province,
          comuni  e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al
          comma   precedente   e'   realizzata   nell'ambito   e  con
          l'osservanza  delle  modalita' previste per la contabilita'
          pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto.
            Le  disposizioni  del precedente comma si applicano anche
          agli  enti pubblici di assistenza e beneficenza ed a quelli
          di  previdenza  nonche'  all'Automobil Club d'Italia e agli
          automobile clubs.".
            "Art.  20  (Volume  d'affari).  - Per volume d'affari del
          contribuente   s'intende   l'ammontare   complessivo  delle
          cessioni  di  beni  e  delle  prestazioni  di servizi dallo
          stesso  effettuate,  registrate  o soggette a registrazione
          con  riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23
          e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26.
          Non  concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di
          beni  ammortizzabili,  compresi  quelli  indicati nell'art.
          2425, n. 3 c.c., nonche' i passaggi di cui all'ultimo comma
          dell'art. 36 del presente decreto.
            L'ammontare   delle   singole   operazioni  registrate  o
          soggette   a  registrazione,  ancorche'  non  imponibili  o
          esenti,   e'  determinato  secondo  le  disposizioni  degli
          articoli  13,  14  e  15.  I corrispettivi delle operazioni
          imponibili  registrati  a norma dell'art. 24 sono computati
          al  netto  della  diminuizione  prevista  nel  quarto comma
          dell'art. 27.".
            -   L'art.   20-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973, richiamato nell'art. 19-ter del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e'
          introdotto dall'art. 25 del presente decreto.