Art. 12. 
           Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi 
 
  1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  dopo
l'articolo 111-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, del presente
decreto, e' inserito il seguente: 
    "Art. 111-ter (Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale).
- 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di
attivita' commerciale lo svolgimento  delle  attivita'  istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale. 
    2.  I   proventi   derivanti   dall'esercizio   delle   attivita'
direttamente connesse non  concorrono  alla  formazione  del  reddito
imponibile.".