Art. 13.
                         Erogazioni liberali

  1.  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  nel  comma  1, relativo alle detrazioni d'imposta per oneri
sostenuti, dopo la lettera i), e' aggiunta, in fine, la seguente:
        "i-bis)  le  erogazioni  liberali  in denaro, per importo non
superiore  a  4  milioni  di  lire, a favore delle organizzazioni non
lucrative   di   utilita'   sociale  (ONLUS),  nonche'  i  contributi
associativi,  per  importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire,
versati  dai  soci  alle  societa'  di  mutuo  soccorso  che  operano
esclusivamente  nei  settori  di  cui  all'articolo  1 della legge 15
aprile  1886,  n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei
casi  di  malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso  di  decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie. La detrazione e'
consentita  a  condizione  che  il  versamento  di  tali erogazioni e
contributi  sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e secondo ulteriori
modalita'  idonee  a  consentire  all'Amministrazione  finanziaria lo
svolgimento  di  efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.";
      2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo
ai  singoli  soci di societa' semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla  societa'  medesima,  le  parole:  "Per  gli  oneri di cui alle
lettere  a),  g),  h) e i)" sono sostituite con le seguenti: "Per gli
oneri di cui alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)";
    b)  nell'articolo  65,  comma  2, relativo agli oneri di utilita'
sociale   deducibili   ai   fini  della  determinazione  del  reddito
d'impresa,  dopo  la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le
seguenti:
      "c-sexies)  le  erogazioni  liberali in denaro, per importo non
superiore  a  4  milioni  o  al  2  per  cento  del reddito d'impresa
dichiarato, a favore delle ONLUS;
      c-septies)   le   spese   relative  all'impiego  di  lavoratori
dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni
di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare  complessivo  delle  spese  per  prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi.";
    c)  nell'articolo  110-bis,  comma  1,  relativo  alle detrazioni
d'imposta  per  oneri  sostenuti  da enti non commerciali, le parole:
"oneri   indicati   alle  lettere  a),  g),  h)  e  i)  del  comma  1
dell'articolo 13-bis" sono sostituite dalle seguenti: "oneri indicati
alle  lettere  a),  g),  h),  i)  ed i-bis) del comma 1 dell'articolo
13-bis";
    d)  nell'articolo  113,  comma  2-bis,  relativo  alle detrazioni
d'imposta  per  oneri  sostenuti  da societa' ed enti commerciali non
residenti,  le  parole:  "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del  comma  1  dell'articolo  13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri  indicati  alle  lettere  a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis";
    e)  nell'articolo  114,  comma  1-bis,  relativo  alle detrazioni
d'imposta   per  oneri  sostenuti  dagli  enti  non  commerciali  non
residenti,  le  parole:  "oneri indicati alle lettere a), g), h) e i)
del  comma  1  dell'articolo  13-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"oneri  indicati  alle  lettere  a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1
dell'articolo 13-bis".
  2.  Le  derrate  alimentari  e  i  prodotti  farmaceutici, alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, che,
in  alternativa  alla  usuale  eliminazione dal circuito commerciale,
vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati
a    finalita'   estranee   all'esercizio   dell'impresa   ai   sensi
dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
  3.  I  beni  alla  cui  produzione  o  al  cui  scambio  e' diretta
l'attivita'  d'impresa  diversi  da quelli di cui al comma 2, qualora
siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a
finalita'  estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo
53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
il  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La  cessione  gratuita  di  tali  beni, per importo corrispondente al
costo  specifico  complessivamente non superiore a 2 milioni di lire,
sostenuto  per  la  produzione  o l'acquisto, si considera erogazione
liberale  ai fini del limite di cui all'articolo 65, comma 2, lettera
c-sexies), del predetto testo unico.
  4.  Le  disposizioni  dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che
delle  singole  cessioni  sia data preventiva comunicazione, mediante
raccomandata  con  avviso di ricevimento, al competente ufficio delle
entrate  e  che  la  ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da
conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno
ad  utilizzare  direttamente  i  beni  in  conformita' alle finalita'
istituzionali  e,  a  pena di decadenza dei benefici fiscali previsti
dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei
registri  previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in
apposito  prospetto,  che  tiene luogo degli stessi, la qualita' e la
quantita'  dei  beni  ceduti  gratuitamente  in  ciascun mese. Per le
cessioni  di  beni  facilmente  deperibili  e  di modico valore si e'
esonerati  dall'obbligo  della  comunicazione preventiva. Con decreto
del  Ministro  delle  finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite
ulteriori  condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate
disposizioni.
  5.   La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge
26  febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera
g),  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'
consentita  a  condizione  che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante   non   usufruisca   delle   detrazioni   d'imposta  di  cui
all'articolo  13-bis,  comma  1,  lettera  i-bis), del medesimo testo
unico.
  6.   La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali  previste  all'articolo  65,  comma  2, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione  che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il soggetto
erogante  non  usufruisca  delle  deduzioni  previste  dalla  lettera
c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
  7.   La  deducibilita'  dal  reddito  imponibile  delle  erogazioni
liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a
condizione  che  per  le  medesime  erogazioni  liberali  il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma
1-bis, del medesimo articolo 114.