Art. 14. 
        Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, recante la disciplina dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 3, terzo comma,  primo  periodo,  relativo  alla
individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di  servizi,  dopo
le  parole:  "solidarieta'  sociale,"  sono  inserite  le   seguenti:
"nonche' delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale
(ONLUS),"; 
    b) all'articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni  esenti
dall'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  nel  numero  12),  dopo  le  parole:  "studio   o   ricerca
scientifica" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e alle ONLUS"; 
      2) nel numero 15),  dopo  le  parole:  "effettuate  da  imprese
autorizzate" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "e da ONLUS"; 
      3) nel numero 19), dopo le parole: "societa' di mutuo  soccorso
con personalita' giuridica" sono inserite le seguenti: "e da ONLUS"; 
      4) nel numero 20), dopo le parole: "rese da istituti  o  scuole
riconosciute da pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: 
"e da ONLUS"; 
      5) nel numero 27-ter),  dopo  le  parole:  "o  da  enti  aventi
finalita' di assistenza sociale" sono inserite  le  seguenti:  "e  da
ONLUS"; 
    c) nell'articolo 19-ter, relativo alla detrazione  per  gli  enti
non commerciali, nel secondo comma, le parole: "di  cui  all'articolo
20" sono sostituite dalle  seguenti:  "di  cui  agli  articoli  20  e
20-bis".