Art. 16. 
           Disposizioni in materia di ritenute alla fonte 
 
  1. Sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  28,  secondo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  2. Sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  corrisposti  alle  ONLUS,  le
ritenute alla fonte sono effettuate a titolo  di  imposta  e  non  si
applica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile 1996,
n. 239, recante modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e
privati. 
 
          Note all'art. 16:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  28  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art.   28   (Ritenuta   sui   compensi   per  avviamento
          commerciale e sui contributi  degli  enti  pubblici).  -  I
          soggetti  indicati  nel  primo  comma  dell'art. 23, quando
          corrispondono compensi per  la  perdita  di  avviamento  in
          applicazione  della  legge  27  gennaio 1963, n. 19, devono
          operare all'atto del pagamento una  ritenuta  del  quindici
          per  cento  con  obbligo  di  rivalsa,  a titolo di acconto
          dell'imposta  sul   reddito   delle   persone   fisiche   o
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovuta
          dal percipiente.
            Le regioni, le  province,  i  comuni  e  gli  altri  enti
          pubblici  devono operare una ritenuta del quattro per cento
          a titolo  di  acconto  delle  imposte  indicate  nel  comma
          precedente  e  con  obbligo  di  rivalsa sull'ammontare dei
          contributi  corrisposti  ad  imprese,  esclusi  quelli  per
          l'acquisto di beni strumentali".
            - Si riporta il testo dell'art. 41 del TUIR:
            "Art.  41  (Redditi  di  capitale).  - 1. Sono redditi di
          capitale:
             a) gli interessi  e  gli  altri  proventi  derivanti  da
          mutui,  depositi  e  conti correnti, compresa la differenza
          tra la somma percepita alla scadenza e quella data a  mutuo
          o in deposito;
             b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni
          e titoli similari e degli altri titoli diversi dalle azioni
          e  titoli  similari,  compresa  la  differenza tra la somma
          percepita o  il  valore  normale  dei  beni  ricevuti  alla
          scadenza e il prezzo di emissione;
             b-bis)  i proventi derivanti dalle cessioni a termine di
          obbligazioni e titoli similari; essi sono costituiti  dalla
          differenza  tra  il  corrispettivo globale della cessione e
          quello dell'acquisto  se  l'acquisto  e'  contestuale  alla
          stipula del contratto a termine, e, negli altri casi, dalla
          differenza tra il corrispettivo globale della cessione e il
          valore  di  mercato  del titolo alla data della stipula del
          contratto  a  termine.    Per  le  obbligazioni da chiunque
          emesse all'estero si adotta  il  cambio  del  giorno  della
          stipula  del contratto a termine. Il valore di mercato deve
          essere documentato a cura del  venditore;  in  mancanza,  i
          proventi sono determinati in misura pari al 25 per cento su
          base   annua   applicato  al  corrispettivo  globale  della
          cessione.  Dal  corrispettivo  globale  della  cessione  si
          deducono  i  redditi  maturati  nel  periodo di valenza del
          contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai  sensi  del
          comma  primo  dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
             c) le rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue
          di cui agli articoli 1861 e 1869 c.c.;
             d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
          garanzia;
             e)  gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
          ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  salvo il disposto della lettera d) del 2 comma
          dell'art. 49;
             f) gli utili derivanti dai contratti di associazione  in
          partecipazione   e  dai  contratti  indicati  nel  1  comma
          dell'art. 2554 c.c., compresa la differenza  tra  la  somma
          percepita  o  il  valore  normale  dei  beni  ricevuti alla
          scadenza e le somme o il valore normale dei beni apportati,
          salvo il disposto della lettera c) del  2  comma  dell'art.
          49;
             g)  gli  utili corrisposti ai mandanti o fiducianti e ai
          loro aventi causa dalle societa' o dagli enti che hanno per
          oggetto   la   gestione,   nell'interesse   collettivo   di
          pluralita'  di  soggetti,  di masse patrimoniali costituite
          con somme di denaro e beni affidati da terzi o  provenienti
          dai  relativi  investimenti,  compresa  la  differenza  tra
          l'ammontare ricevuto alla scadenza  e  quello  affidato  in
          gestione;
             h)  gli altri interessi non aventi natura compensativa e
          ogni  altro   provento   in   misura   definita   derivante
          dall'impiego di capitale.
            2.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi si considerano
          similari alle azioni i titoli di partecipazione al capitale
          di enti, diversi dalle societa', soggetti  all'imposta  sul
          reddito  delle  persone giuridiche; si considerano similari
          alle obbligazioni:
             a) (soppressa).
             b) i buoni fruttiferi emessi da  societa'  esercenti  la
          vendita   a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai  sensi
          dell'art. 29 del regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436,
          convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
             c)  i  titoli  in  serie  o  di  massa  che   contengono
          l'obbligazione  incondizionata  di pagare alla scadenza una
          somma non inferiore a quella in essi indicata, con o  senza
          la   corresponsione   di  proventi  periodici,  e  che  non
          attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
          diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente  o
          dell'affare in relazione al quale siano stati emessi ne' di
          controllo sulla gestione stessa".
            - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
          n. 239 del 1996:
            "Art.  5  (Casi  particolari di assolvimento dell'imposta
          sostitutiva).  - 1. Gli interessi, premi  ed  altri  frutti
          dei  titoli  di  cui  all'art.    1  conseguiti,  anche dai
          soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,  nell'esercizio  di
          attivita'  commerciali, assoggettati ad imposta sostitutiva
          di cui all'art. 2 concorrono, in deroga  alle  disposizioni
          di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e
          108,  comma  1,  del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre  1986,  n.  917,  a formare il reddito d'impresa e
          l'imposta sostitutiva assolta si scomputa  ai  sensi  degli
          articoli 19 e 93 del predetto testo unico.
            2.  Per i titoli di cui all'art. 1, non depositati presso
          gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, gli interessi,
          premi, ed altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza
          delle cedole o del  titolo,  sono  in  ogni  caso  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  a  cura dell'intermediario che li
          eroga. Qualora i redditi di cui al periodo precedente siano
          corrisposti direttamente dal  soggetto  che  ha  emesso  il
          titolo,  l'imposta sostitutiva e' applicata da quest'ultimo
          soggetto e le disposizioni dell'art. 3 non si applicano  se
          detto  soggetto  non  rientra  fra  gli intermediari di cui
          all'art. 2, comma 2. Restano fermi i termini e le modalita'
          di  versamento,  nonche'  le  disposizioni   in   tema   di
          accertamento e di sanzioni, previsti dall'art. 4".