Art. 19. 
        Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni 
 
  1. Nell'articolo 3, comma 1, del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e  donazioni,  approvato  con
decreto  legislativo  31  ottobre   1990,   n.   346,   relativo   ai
trasferimenti  non  soggetti  all'imposta,  dopo  le  parole:  "altre
finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le  seguenti:
", nonche' quelli a favore  delle  organizzazioni  non  lucrative  di
utilita' sociale (ONLUS)". 
 
          Note all'art. 19:
            - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
          n. 346 del 1990, come modificato dal presente decreto:
            "Art. 3 (Trasferimenti non soggetti  all'imposta).  -  1.
          Non  sono  soggetti  all'imposta  i  trasferimenti a favore
          dello Stato, delle regioni, delle province  e  dei  comuni,
          ne'  quelli  a  favore  di  enti pubblici e di fondazioni o
          associazioni legalmente riconosciute, che hanno come  scopo
          esclusivo  l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica,
          l'educazione, l'istruzione o altre  finalita'  di  pubblica
          utilita',  nonche' quelli a favore delle organizzazioni non
          lucrative di utilita' sociale (ONLUS).
            2. I  trasferimenti  a  favore  di  enti  pubblici  e  di
          fondazioni  o associazioni legalmente riconosciute, diversi
          da  quelli  indicati  nel  comma  1,  non   sono   soggetti
          all'imposta  se sono stati disposti per le finalita' di cui
          allo stesso comma.
            3. Nei casi di  cui  al  comma  2  il  beneficiario  deve
          dimostrare,    entro    cinque    anni    dall'accettazione
          dell'eredita' o della donazione o dall'acquisto del legato,
          di avere impiegato i beni o diritti  ricevuti  o  la  somma
          ricavata  dalla loro alienazione per il conseguimento delle
          finalita' indicate dal testatore o dal donante. In mancanza
          di  tale  dimostrazione  esso  e'   tenuto   al   pagamento
          dell'imposta  con  gli  interessi  legali dalla data in cui
          avrebbe dovuto essere pagata.
            4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a
          condizione  di  reciprocita' per gli enti pubblici esteri e
          per le fondazioni e associazioni costituite all'estero".