Art. 20. 
Esenzioni dall'imposta sull'incremento di  valore  degli  immobili  e
                 dalla relativa imposta sostitutiva 
 
  1. Nell'articolo 25, primo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  643,   recante
disciplina dell'imposta sull'incremento  di  valore  degli  immobili,
relativo all'esenzione dall'imposta degli  incrementi  di  valore  di
immobili acquistati a titolo  gratuito,  dopo  le  parole:  "pubblica
utilita'", sono inserite le seguenti: ",  nonche'  da  organizzazioni
non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)". 
  2. L'imposta sostitutiva  di  quella  comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3,  del  decreto-
legge 28 marzo 1997, n.  79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale. 
 
          Note all'art. 20:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  25  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  643  del  1972,  come
          modificato dal presente decreto:
            "Art.  25  (Esenzioni  e  riduzioni).   -   Sono   esenti
          dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:
             a)  degli  immobili  acquistati a titolo gratuito, anche
          per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle prov-
          ince, dai comuni e dai  relativi  consorzi  o  associazioni
          dotate di personalita' giuridica;
             b)  degli  immobili  trasferiti a titolo oneroso tra gli
          enti di cui alla lettera a);
             c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per
          causa di morte,  da  enti  pubblici  o  privati  legalmente
          riconosciuti,  qualora la donazione, l'istituzione di erede
          o  il  legato  abbiano  scopo  specifico   di   assistenza,
          educazione,   istruzione,  studio,  ricerca  scientifica  o
          pubblica utilita', nonche' da organizzazioni non  lucrative
          di   utilita'  sociale  (ONLUS).  L'esenzione  e'  revocata
          qualora la realizzazione dello  scopo  non  sia  dimostrata
          entro  cinque  anni  dall'acquisto mediante l'esibizione di
          idonea documentazione all'ufficio del registro;
             d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali  di
          cui   all'art.     39  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per  causa
          di  morte  o  per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia
          diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice  la  famiglia
          che si dedica direttamente o abitualmente alla coltivazione
          dei   fondi  e  all'allevamento  e  governo  del  bestiame,
          sempreche'  la  complessiva  forza  lavorativa  del  nucleo
          familiare   non   sia  inferiore  ad  un  terzo  di  quella
          occorrente per le normali necessita' della coltivazione del
          fondo  e   dell'allevamento   e   governo   del   bestiame.
          L'esistenza  di  questi  requisiti  deve  essere  attestata
          dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna
          e' equiparato a quello dell'uomo nel  calcolo  della  forza
          lavorativa;
             e)  degli  immobili trasferiti per causa di morte il cui
          valore complessivo agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire
          250 milioni.
            Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 gli incrementi
          di valore:
             a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni,
          alle   province,   ai  comuni  e  ai  relativi  consorzi  o
          associazioni dotate di personalita' giuridica, nonche' alle
          istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
             b) degli immobili appartenenti ai soggetti  indicati  ai
          nn.  3,  7  e  15  dell'art. 16 del testo unico delle leggi
          sull'edilizia economica e popolare approvato con  il  regio
          decreto 28 aprile 1938, n. 1165;
             c)  degli  immobili  appartenenti  agli enti di cui alla
          lettera c) dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   598,   destinati
          all'esercizio delle attivita' istituzionali;
             d) dei fabbricati destinati all'esercizio  di  attivita'
          commerciali  e  non  suscettibili  di  diversa destinazione
          senza radicale trasformazione e  degli  immobili  destinati
          all'esercizio  di  cave  e  torbiere e relative pertinenze,
          sempreche' l'attivita' commerciale sia in  essi  esercitata
          direttamente   dal   proprietario   o  dall'enfiteuta.  Nei
          confronti  delle  societa'  che  esercitano  esclusivamente
          attivita'  di  locazione finanziaria l'esenzione si applica
          anche per i fabbricati dati in locazione;
             e) degli immobili totalmente destinati allo  svolgimento
          ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita'
          assistenziali,    previdenziali,   sanitarie,   didattiche,
          culturali, ricreative e sportive;
             f) degli immobili totalmente destinati allo  svolgimento
          delle  attivita'  politiche dei partiti rappresentati nelle
          assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali,
          ricreative, sportive ed educative di  circoli  aderenti  ad
          organizzazioni  nazionali  legalmente  riconosciute;  delle
          attivita'   sindacali   dei   sindacati   dei   lavoratori,
          dipendenti   ed   autonomi,  nonche'  dalle  organizzazioni
          rappresentative delle imprese, rappresentanti nel Consiglio
          nazionale   dell'economia   e   del   lavoro;   dei    fini
          istituzionali delle societa' di mutuo soccorso;
             g)  degli  immobili  destinati  all'esercizio  del culto
          purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8  e
          19 della Costituzione;
             h)  degli  immobili di proprieta' degli enti di sviluppo
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
          febbraio 1966, n. 257;
             i)  degli  immobili  di  proprieta'  della  Cassa per la
          formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui  al
          decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 5
          marzo 1948, n. 121.
            Per gli immobili di cui, alle lettere c), e), f) e g) del
          comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al
          compimento  del  decennio la destinazione ivi indicata duri
          da almeno otto anni.
            L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per
          cento per  gli  incrementi  di  valore  degli  immobili  di
          interesse  artistico,  storico o archeologico soggetti alla
          legge 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che  in  base  a
          certificazione   del   competente   organo  della  pubblica
          amministrazione   degli   obblighi   stabiliti    per    la
          conservazione   e  la  protezione  dell'immobile  risultino
          adempiuti fino alla data del suo trasferimento o  a  quella
          del compimento del decennio.
            L'imposta di cui all'art. 3 e' ridotta:
             a)  al  50  per cento per gli incrementi di valore degli
          immobili appartenenti agli enti  di  cui  alla  lettera  c)
          dell'art.  2,  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 598, non destinati  all'esercizio  delle
          attivita' istituzionali;
             b)  al  40  per  cento  per gli incrementi di valore dei
          terreni o fabbricati destinati ad  esercizio  di  attivita'
          agricola  o  forestale  a  condizione che detti terreni non
          siano compresi in  piani  urbanistici  particolareggiati  o
          lottizzazioni   convenzionate   che   ne   modifichino   la
          destinazione;
             c) al 20 per cento per gli incrementi  di  valore  degli
          immobili   non   destinati  all'esercizio  delle  attivita'
          istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono  forme
          di  previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30
          aprile 1969, n. 153.
            L'imposta di cui all'art. 2 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' ridotta al 50
          per cento per  gli  incrementi  di  valore  degli  immobili
          trasferiti  a causa di morte in linea retta o in favore del
          coniuge.
            L'imposta di cui all'art. 2 e' ridotta al  50  per  cento
          per  gli  incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti
          di cui all'art.  1, comma 1, quarto periodo, della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  e
          di cui al n. 21 della tabella A, parte seconda, allegata al
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni".
            - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto-
          legge  n.  79  del 1997 (convertito con modificazioni della
          legge n. 140 del 1997):
            "3.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, per
          gli immobili caduti in successione, acquistati dal  defunto
          prima  del  31  dicembre  1992,  e' dovuta solidalmente dai
          soggetti che hanno acquistato  il  diritto  di  proprieta',
          oppure  diritti reali di godimento sugli immobili medesimi,
          una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento
          di valore degli immobili, pari all'uno per cento  del  loro
          valore    complessivo   alla   data   dell'apertura   della
          successione, se detto valore supera 250  milioni  di  lire.
          L'imposta  non  si detrae da quella sulle successioni e, se
          versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio
          anche per gli altri. In luogo della  dichiarazione  di  cui
          all'art.  18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti
          tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di
          essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli
          29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera  i-bis),
          del  decreto  legislativo  n.  346 del 1990, introdotte dal
          comma  1,  lettere  b)  e  c).   Per   l'accertamento,   la
          riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il
          contenzioso  si  applicano le disposizioni di cui al citato
          decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva  si  applica
          alle  successioni  apertesi  fino  alla  data del 1 gennaio
          2003".