Art. 20. Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva 1. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)". 2. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, come modificato dal presente decreto: "Art. 25 (Esenzioni e riduzioni). - Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore: a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle prov- ince, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica; b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a); c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilita', nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS). L'esenzione e' revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro; d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte o per atto tra vivi nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente o abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa; e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 250 milioni. Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3 gli incrementi di valore: a) degli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi o associazioni dotate di personalita' giuridica, nonche' alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; b) degli immobili appartenenti ai soggetti indicati ai nn. 3, 7 e 15 dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'edilizia economica e popolare approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165; c) degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali; d) dei fabbricati destinati all'esercizio di attivita' commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione e degli immobili destinati all'esercizio di cave e torbiere e relative pertinenze, sempreche' l'attivita' commerciale sia in essi esercitata direttamente dal proprietario o dall'enfiteuta. Nei confronti delle societa' che esercitano esclusivamente attivita' di locazione finanziaria l'esenzione si applica anche per i fabbricati dati in locazione; e) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento ad opera dello stesso proprietario o enfiteuta di attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive; f) degli immobili totalmente destinati allo svolgimento delle attivita' politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attivita' culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attivita' sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, nonche' dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, rappresentanti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle societa' di mutuo soccorso; g) degli immobili destinati all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione; h) degli immobili di proprieta' degli enti di sviluppo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257; i) degli immobili di proprieta' della Cassa per la formazione della piccola proprieta' coltivatrice di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121. Per gli immobili di cui, alle lettere c), e), f) e g) del comma precedente l'esenzione si applica a condizione che al compimento del decennio la destinazione ivi indicata duri da almeno otto anni. L'imposta di cui agli articoli 2 e 3 e' ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio. L'imposta di cui all'art. 3 e' ridotta: a) al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili appartenenti agli enti di cui alla lettera c) dell'art. 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali; b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attivita' agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione; c) al 20 per cento per gli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali, appartenenti agli enti che gestiscono forme di previdenza ed assistenza sociale a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153. L'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge. L'imposta di cui all'art. 2 e' ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore conseguenti ai trasferimenti di cui all'art. 1, comma 1, quarto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di cui al n. 21 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni". - Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, del decreto- legge n. 79 del 1997 (convertito con modificazioni della legge n. 140 del 1997): "3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e' dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprieta', oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera n-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis), del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1 gennaio 2003".