Art. 21. 
               Esenzioni in materia di tributi locali 
 
  1. I comuni, le province, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle  ONLUS  la
riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro  pertinenza
e dai connessi adempimenti.