Art. 22. 
           Agevolazioni in materia di imposta di registro 
 
  1. Alla  tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  nell'articolo  1,  concernente  il  trattamento  degli   atti
traslativi a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e degli
atti  traslativi  o  costitutivi  di  diritti  reali  immobiliari  di
godimento,  dopo  il  settimo  periodo,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: "Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni  di
cui alla nota II-quater): lire 250.000."; nel medesimo articolo, dopo
la nota II-ter), e' aggiunta, in fine, la  seguente:  "II-quater).  A
condizione che la ONLUS dichiari  nell'atto  che  intende  utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attivita' e  che
realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto.  In
caso di dichiarazione mendace o di  mancata  effettiva  utilizzazione
per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta  nella
misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al  30  per
cento della stessa imposta."; 
    b) dopo l'articolo 11 e' aggiunto, in fine,  il  seguente:  "Art.
11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche  statutarie  concernenti  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale: lire 250.000.". 
 
          Note all'art. 22:
            -  Si  riporta  il testo dell'art. 1 della tariffa, parte
          prima, allegata al testo  unico  dell'imposta  di  registro
          (approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica n.
          131 del 1986), come modificato dal presente decreto:
  "Tariffa Parte I - Atti soggetti a registrazione in termine fisso:
                               Art. 1.
  1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta'
di beni immobili in genere e atti traslativi o costi-
tutivi di diritti reali immobiliari di godimento,
compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i
provvedimenti di espropriazione per pubblica utilita'
e i trasferimenti coattivi                                       8%
  Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli
e relative pertinenze a favore di soggetti diversi
dagli imprenditori ag ricoli a titolo principale o di
associazioni o societa' cooperative di cui agli articoli
12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153                       15%
  Se il trasferimento ha per oggetto immobili di
interesse storico, artistico e archeologico soggetti
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sempreche' l'acqui-
rente non venga meno agli obblighi della loro conserva-
zione e protezione  4%                                           4%
  Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove
ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)                 4%
  Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o
porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero
8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti
di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili,
a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che
intende trasferirli entro tre anni                               1%
  Se il trasferimento avviene a favore dello Stato
ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi
costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore
di comunita' montane                                       L. 250.000
  Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati
all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi       L. 250.000
  Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) ove ricorrano
le condizioni di cui alla nota II-quater)                  L. 250.000
            Note:
             I)  Per  gli  atti  traslativi stipulati da imprenditori
          agricoli a titolo principale o da associazioni  o  societa'
          cooperative  di  cui  agli  articoli  12 e 13 della legge 9
          maggio   1975,   n.   153,   ai   fini    dell'applicazione
          dell'aliquota  dell'8  per cento l'acquirente deve produrre
          al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
          sussistenza  dei requisiti in conformita' a quanto disposto
          dall'art.  12  della  legge  9  maggio  1975,  n.  153.  Il
          beneficio  predetto  e'  esteso altresÿ agli acquirenti che
          dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
          sopra indicati requisiti e che entro il triennio  producano
          la  stessa  certificazione; qualora al termine del triennio
          non  sia  stata  prodotta  la   documentazione   prescritta
          l'ufficio  del  registro  competente  provvede  al recupero
          della differenza d'imposta. Si  decade  dal  beneficio  nel
          caso   di   destinazione  dei  terreni,  e  delle  relative
          pertinenze, diversa dall'uso  agricolo  che  avvenga  entro
          dieci  anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
          deve  essere  comunicato  entro  un  anno  all'ufficio  del
          registro  competente. In caso di omessa denuncia si applica
          una soprattassa  pari  alla  meta'  della  maggior  imposta
          dovuta  in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei
          casi in cui si procede  al  recupero  della  differenza  di
          imposta  sono  dovuti gli interessi di mora di cui al comma
          4, dell'art.  55,  del  testo  unico,  con  decorrenza  dal
          momento  del  pagamento della imposta principale ovvero, in
          caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
            II) Ai fini dell'applicazione  dell'aliquota  del  4  per
          cento la parte acquirente:
             a)  ove  gia' sussista il vincolo previsto dalla legge 1
          giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve
          dichiarare nell'atto di acquisto gli  estremi  del  vincolo
          stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
             b)  qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve
          presentare, contestualmente  all'atto  da  registrare,  una
          attestazione,  da  rilasciarsi  dall'amministrazione  per i
          beni culturali e ambientali, da cui risulti che e' in corso
          la  procedura  di  sottoposizione  dei  beni  al   vincolo.
          L'agevolazione  e'  revocata  nel  caso  in  cui,  entro il
          termine di due anni decorrente dalla data di  registrazione
          dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta sottoposizione
          del bene al vincolo.
            Le attestazioni relative ai beni situati  nel  territorio
          della regione siciliana e delle province autonome di Trento
          e  di  Bolzano  sono rilasciate dal competente organo della
          regione siciliana e delle province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano.
            L'acquirente   decade   altresi'   dal   beneficio  della
          riduzione d'imposta qualora i beni vengano in  tutto  o  in
          parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
          della  loro  conservazione e protezione, ovvero nel caso di
          mutamento   di    destinazione    senza    la    preventiva
          autorizzazione  dell'amministrazione per i beni culturali e
          ambientali, o di mancato  assolvimento  degli  obblighi  di
          legge  per consentire l'esercizio del diritto di prelazione
          dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per  i
          beni  culturali  e  ambientali  da' immediata comunicazione
          all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
          decadenza. In tal caso,  oltre  alla  normale  imposta,  e'
          dovuta   una   soprattassa   pari   al   trenta  per  cento
          dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
          comma 4, dell'art. 55,  del  testo  unico.  Dalla  data  di
          ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il
          termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
            II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del  4
          per  cento  agli  atti  traslativi  a  titolo oneroso della
          proprieta' di case di abitazione non di lusso e  agli  atti
          traslativi    o   constitutivi   della   nuda   proprieta',
          dell'usufrutto, dell'uso e  dell'abitazione  relativi  alle
          stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
             a)  che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune
          in  cui  l'acquirente  ha  o  stabilisca  entro   un   anno
          dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
          in  cui l'acquirente svolge la propria attivita' ovvero, se
          trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in  quello  in
          cui  ha  sede  o  esercita  l'attivita'  il soggetto da cui
          dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia  cittadino
          italiano  emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito
          come prima casa sul territorio italiano.  La  dichiarazione
          di  voler  stabilire la residenza nel comune ove e' ubicato
          l'immobile  acquistato  deve  essere  resa,   a   pena   di
          decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
             b)  che  nell'atto  di acquisto l'acquirente dichiari di
          non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge
          dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e  abitazione  di
          altra  casa  di abitazione nel territorio del comune in cui
          e' situato l'immobile da acquistare;
             c)  che  nell'atto  di acquisto l'acquirente dichiari di
          non essere titolare, neppure per quote, anche in regime  di
          comunione  legale  su  tutto  il  territorio  nazionale dei
          diritti di proprieta', usufrutto, uso,  abitazione  e  nuda
          proprieta'  su  altra  casa  di abitazione acquistata dallo
          stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al
          presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della  legge  22
          aprile  1982,  n.  168,  all'art.  2  del  decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  5  aprile  1985,  n. 118, all'art. 3, comma 2, della
          legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art.  5, commi 2  e  3,
          dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n.
          237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del
          decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, commi 2 e
          3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1,
          commi  2  e  3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455,
          all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.
          16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 marzo
          1993, n. 75 e all'art. 16 del decreto-legge 22 maggio 1993,
          n. 155,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio 1993, n. 243.
            2.  In  caso  di  cessioni soggette ad imposta sul valore
          aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)  e  c)
          del  comma  1,  comunque  riferite  al  momento  in  cui si
          realizza l'effetto traslativo  possono  essere  effettuate,
          oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
          preliminare.
            3.  Le  agevolazioni  di  cui  al comma 1, sussistendo le
          condizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  medesimo
          comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
          separato,  delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui   alla
          lettera    a).   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,
          limitatamente ad una  per  ciascuna  categoria,  le  unita'
          immobiliari  classificate  o classificabili nelle categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, che siano  destinate  a  servizio
          della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
            4.  In  caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento
          per  atto  a  titolo  oneroso  o  gratuito  degli  immobili
          acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima
          del  decorso del termine di cinque anni dalla data del loro
          acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria  e
          catastale  nella  misura ordinaria, nonche' una sovrattassa
          pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta  di
          cessioni   soggette   all'imposta   sul   valore  aggiunto,
          l'ufficio del registro presso cui sono stati  registrati  i
          relativi   atti   deve   recuperare   nei  confronti  degli
          acquirenti una penalita' pari alla differenza fra l'imposta
          calcolata in base all'aliquota applicabile  in  assenza  di
          agevolazioni    e   quella   risultante   dall'applicazione
          dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per  cento.  Sono
          dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55
          del  presente testo unico.  Le predette disposizioni non si
          applicano  nel  caso  in cui il contribuente, entro un anno
          dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di
          cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro im-
          mobile da adibire a propria abitazione principale.
            II-ter) Ove non si realizzi la condizione, alla quale  e'
          subordinata  l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento,
          del  ritrasferimento  entro  il  triennio,  le  imposte  di
          registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute nella misura
          ordinaria e si rende applicabile una soprattassa del 30 per
          cento oltre agli interessi  di  mora  di  cui  al  comma  4
          dell'art.   55 del presente testo unico. Dalla scadenza del
          triennio decorre il termine per il recupero  delle  imposte
          ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.
            II-quater)  A  condizione che la ONLUS dichiari nell'atto
          che  intende  utilizzare  direttamente  i   beni   per   lo
          svolgimento   della   propria   attivita'  e  che  realizzi
          l'effettivo utilizzo diretto entro due anni  dall'acquisto.
          In  caso  dichiarazione  mendace  o  di  mancata  effettiva
          utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
          dovuta  l'imposta  nella  misura  ordinaria   nonche'   una
          sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento della stessa
          imposta".