Art. 23. Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli 1. L'imposta sugli spettacoli non e' dovuta per le attivita' spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli enti associativi di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. 2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinche' l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Note all'art. 23: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 reca: "Imposta sugli spettacoli" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972 (S.O). - L'art. 111 del TUIR e' riportato in nota all'art. 5. - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e' riportato in nota all'art. 10.