Art. 23. 
               Esenzioni dall'imposta sugli spettacoli 
 
  1. L'imposta sugli  spettacoli  non  e'  dovuta  per  le  attivita'
spettacolistiche indicate  nella  tariffa  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   640,   svolte
occasionalmente dalle ONLUS nonche' dagli  enti  associativi  di  cui
all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5, comma 1,  lettera  a),
in  concomitanza  di   celebrazioni,   ricorrenze   o   campagne   di
sensibilizzazione. 
  2. L'esenzione spetta a condizione che dell'attivita' richiamata al
comma  1  sia  data  comunicazione,  prima  dell'inizio  di  ciascuna
manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente  competente.
Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  da  emanarsi  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
potranno essere stabiliti condizioni e limiti  affinche'  l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale. 
 
          Note all'art. 23:
            -  Il  decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
          1972 reca:   "Imposta sugli spettacoli"  ed  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  292  dell'11  novembre 1972
          (S.O).
            - L'art. 111 del TUIR e' riportato in nota all'art. 5.
            - L'art. 17 della legge n. 400 del 1988 e'  riportato  in
          nota all'art.  10.