Art. 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza 1. Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),"; b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,"; c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".
Nota all'art. 24: - Si riporta il testo dell'art. 40 del regio decreto n. 1933 del 1938, come modificato dal presente decreto: "Art. 40. L'Intendenza di finanza puo' autorizzare previo nulla osta della Prefettura: 1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia; 2) le tombole promosse e dirette da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purche' i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto; 3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, ONLUS, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purche' l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000. L'autorizzazione di cui al primo comma puo' essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1, 2 e 3. Per tale autorizzazione non e' richiesto il nulla osta della prefettura. I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1 e 3, debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe. (Il Ministro per le finanze, con suo decreto, determina quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo possono essere autorizzate annualmente da ciascuna Intendenza). Le operazioni previste al primo comma, n. 2, i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3, il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del regio decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovra' presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purche' svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi".