Art. 28. 
Sanzioni  e  responsabilita'  dei  rappresentanti  legali   e   degli
                           amministratori 
 
  1. Indipendentemente da ogni altra sanzione  prevista  dalle  leggi
tributarie: 
    a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi
delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto
in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10,  ovvero  violano  le
disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma  1  del
medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da  lire
2 milioni a lire 12 milioni; 
    b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la  sanzione
amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono  di
inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1; 
    c) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, e'  punito
con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 
  2. Le sanzioni  previste  dal  comma  1  sono  irrogate,  ai  sensi
dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  dall'ufficio  delle
entrate nel cui ambito territoriale si  trova  il  domicilio  fiscale
della ONLUS. 
  3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi  amministrativi
delle organizzazioni che  hanno  indebitamente  fruito  dei  benefici
previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o  consentendo
a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con  il
soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute,
delle relative sanzioni e degli interessi maturati. 
 
          Nota all'art. 28:
            - Si riporta  il  testo  dell'art.  54  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
            "Art.  54 (Determinazione delle pene pecuniarie). - Nella
          determinazione della misura della pena pecuniaria  si  deve
          tenere  conto  della  gravita' del danno o del pericolo per
          l'erario e della personalita' dell'autore della  violazione
          desunta  dai suoi precedenti e dalle sue condizioni di vita
          individuale, familiare e sociale.
            La  pena  puo'  essere  aumentata  fino  alla  meta'  nei
          confronti  di  chi  nei  tre anni precedenti sia incorso in
          un'altra violazione della stessa indole, per la  quale  sia
          stata  inflitta  la  pena  pecuniaria.    Sono  considerate
          violazioni della stessa  indole  non  soltanto  quelle  che
          violano  una  stessa  disposizione  del presente decreto ma
          anche   quelle   che,pur   essendo   prevedute   in    piu'
          disposizioni,  presentano  in  concreto,  per la natura dei
          fatti che le costituiscono o dei motivi che le determinano,
          carattere fondamentale comune.
            Le pene pecuniarie sono ridotte ad un quarto  qualora  la
          violazione  consista  nella  inosservanza  di  un termine e
          l'obbligo  venga  adempiuto  entro  trenta   giorni   dalla
          scadenza  di  esso,  a  meno che la violazione non sia gia'
          stata constatata formalmente.
            Quando   il   reddito   netto  e'  definito  per  mancata
          impugnazione dell'accertamento dell'ufficio o per  rinuncia
          al  proposto gravame prima che sia intervenuta la decisione
          della  commissione  tributaria  di  primo  grado,  le  pene
          pecuniarie  applicabili  ai sensi degli articoli da 46 a 50
          sono ridotte alla meta'.
            In caso di presentazione della dichiarazione  integrativa
          entro  il  termine per la presentazione della dichiarazione
          per il  periodo  di  imposta  successivo,  in  luogo  delle
          sanzioni  previste  negli  articoli  46  e 49 si applica la
          soprattassa del 30 per cento  della  maggiore  imposta  che
          risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che
          risultera'  dalla  suddetta dichiarazione integrativa viene
          effettuato  prima  della  presentazione  della  stessa  nei
          termini   previsti   per   i   versamenti  di  acconto,  la
          soprattassa e' ridotta al 15 per cento.  La soprattassa  e'
          aumentata  al  60 per cento se la dichiarazione integrativa
          e' presentata entro il termine relativo alla  dichiarazione
          per il secondo periodo di imposta successivo".