Art. 29. 
                       Titoli di solidarieta' 
 
  1. Per l'emissione di titoli da denominarsi  "di  solidarieta'"  e'
riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito  d'impresa
la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed  il  tasso  di
riferimento determinato con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto con il Ministro delle finanze,  purche'  i  fondi  raccolti,
oggetto di gestione separata, siano destinati a  finanziamento  delle
ONLUS. 
  2. Con lo stesso decreto  di  cui  al  comma  1  sono  stabiliti  i
soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le  condizioni,
i limiti, compresi quelli massimi relativi  ai  tassi  effettivamente
praticati e ogni altra disposizione necessaria per  l'attuazione  del
presente articolo.