Art. 11. Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale recata dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. 1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 1, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, lacausale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2."; b) nell'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5."; c) nell'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato."; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi."; d) l'articolo 5-bis e' abrogato; e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 (Tassazione presuntiva). 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte."; f) nell'articolo 7, i commi 1-bis ed 1-ter sono sostituiti dai seguenti: "1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.".
Note all'art. 11: Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, come modificato dal presente decreto: "Art. 1. (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore a 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalita' o la denominazioni o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi indentificati degli eventuali conti di destinazione. 2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa' finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario, diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque di interpone nella sua esecuzione. 3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinaue anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i decreti di cui all'articolo 7. 4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di certificati in serie o di massa o di titoli effettuati da persone fisiche, enti non commerciali o di societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2. 4-bis. Gli intermediari di cui al comma 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti, e dai corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo criteri da stabilire con decreto del Ministero delle finanze.". - L'art. 5 del TUIR, richiamato nell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, come ora modificato, e' riportato in nota all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 2 del D.L. n. 167 del 1990, come modificato del presente decreto: "Art. 2. (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5. 1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.". - L'art. 5 del TUIR, sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11. - Si riporta il testo dell'art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, come modificato dal presente decreto: "Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al terrnine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia devono indicarli nella dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione della presente disposizione si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti o soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. 2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi' indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attivita estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attivita finanziarie della specie. 3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi. 4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione od in amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'articolo 1, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualita' di controparti, nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. 5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli invernenti ed attivita al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire. 6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attivita estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.". - L'art. 5 del TUIR, sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11. - L'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, sopra richiamato, e' riportato all'art. 12 (testo novellato). - Si riporta il testo dell'art. 5-bis del D.L. n. 167 del 1990, ora abrogato: "Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 4 non sussiste per gli investimenti, le attivita di natura finanziaria ed i trasferimenti operati all'interno dell'Unione europea, fatta eccezione per i trasferimenti da e per l'Italia". - Si riporta il testo dell'art. 7 del D.L. n. 167 del 1990, come modificato dal presente decreto: "Art. 7. (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 nonche' degli altri dati e notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finaziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variari gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai decreti emanati ai sensi del comma 1, del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. - L'art. 5 del TUIR, sopra richiamato, e' riportato in nota all'art. 11. - Si riporta il testo del comma otto dell'articolo 13 del D.P.R. n. 605 del 1973, sopra richiamato (all'art. 7, D.L. n. 167/90): "Se le comunicazioni previste dall'art. 7 e dal terzo comma dell'art. 16 nonche' dal primo e dal terzo comma dell'art. 10 (4) vengono effettuate nei termini stabiliti si applica, a carico del soggetto o dei soggetti tenuti a sottoscriverle, la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 40 milioni; se le comunicazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla scadenza del termine si applica la pena pecuniaria da lire 40.000 a lire 200.000. In caso di comunicazione incomplete o inesatte si applica la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 400.000 per ciascuna omissione o inesattezza.".