Art. 5 Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 1. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, al netto delle relative minusvalenze, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico n. 917 del 1986, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'eventuale imposta sostitutiva pagata ai sensi del comma 2, fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nella predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 81, e' portata in detrazione dall'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma. 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'articolo 6. 4. Le imposte sostitutive di cui ai commi 1 e 2 sono corrisposte mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni; b) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 6. Per l'accertamento e la riscossione delle imposte sostitutive non dichiarate e non versate si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi. La maggiore imposta accertata e' riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare dell'imposta non dichiarata; se l'ammontare dell'imposta non dichiarata e' superiore a cinquanta milioni di lire si applica la sanzione amministrativa da due a quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'imposta non versata. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 5: - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. - L'art. 82 del TUIR e' riportato in nota all'art. 4. - Si riporta il testo dell'art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi: "7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato". - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito". Si riporta per opportuna conoscenza il testo dell'art. 11, relativo ai ruoli: "Art. 11 (Specie dei ruoli). - I ruoli si distinguono in principali, suppletivi, speciali e straordinari. Nei ruoli principali, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte liquidate in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' l'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali. Nei ruoli suppletivi, salvo quanto stabilito negli ultimi due commi, sono iscritte le imposte e le maggiori imposte liquidate in base agli accertamenti d'ufficio e in rettifica. Nei ruoli speciali sono iscritte le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni stesse, nonche' quelle liquidate in base agli accertamenti in rettifica e di ufficio. Nei ruoli straordinari vengono iscritte le imposte per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione. Essi devono essere previamente autorizzati dall'intendente di finanza il quale puo' disporre che si proceda alla iscrizione a titolo provvisorio anche in deroga alle norme di cui all'art. 15.".