Art. 6 
Opzione  per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  su  ciascuna
           plusvalenza o altro reddito diverso realizzato 
 
  1.  Il  contribuente  ha  facolta'  di  optare  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui  all'articolo  5  su  ciascuna  delle
plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere  c-bis)  e  c-ter)  del
comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986,  n.  917,  come  modificato  dall'articolo  3,  comma  1,   con
esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione  che
i titoli, quote o certificati siano in custodia o in  amministrazione
presso  banche  e  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  altri
soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro  delle  finanze.  Per  le  plusvalenze  realizzate  mediante
cessione a termine di valute estere ai sensi della  predetta  lettera
c-ter) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico n. 917 del  1986,
nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi  realizzati
mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma  1
dell'articolo 81 o i rapporti e  le  cessioni  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo'  essere  esercitata
sempreche'  intervengano  nei  predetti  rapporti  o  cessioni,  come
intermediari professionali o come controparti,  i  soggetti  indicati
nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti
rapporti di custodia, amministrazione, deposito. 
  2. L'opzione di cui al comma  1  e'  esercitata  con  comunicazione
sottoscritta  contestualmente   al   conferimento   dell'incarico   e
dell'apertura del deposito o conto corrente  o,  per  i  rapporti  in
essere,  anteriormente  all'inizio  del  periodo  d'imposta;  per   i
rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1  dell'articolo  81
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e  per  i
rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del  medesimo
comma 1 dell'articolo 81, del testo  unico  n.  917  del  1986,  come
modificato dall'articolo 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata
anche all'atto della conclusione  del  primo  contratto  nel  periodo
d'imposta  da  cui  l'intervento  dell'intermediario  trae   origine.
L'opzione ha effetto per tutto il periodo  d'imposta  e  puo'  essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il
periodo d'imposta successivo. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  novanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto,  sono  stabilite  le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo. 
  3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva  di
cui all'articolo 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo  o
provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non  siano
in  possesso  dei  dati   e   delle   informazioni   necessarie   per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  al  comma  1  sulle
plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono  richiederle  al
contribuente, anteriormente all'effettuazione  delle  operazioni;  il
contribuente  comunica  al  soggetto   incaricato   dell'applicazione
dell'imposta i dati e le informazioni richieste,  consegnando,  anche
in  copia,  la  relativa  documentazione,   o,   in   mancanza,   una
dichiarazione  sostitutiva  in  cui  attesti  i  predetti   dati   ed
informazioni. I soggetti di cui al comma  1  sospendono  l'esecuzione
delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto,  fino  a
che   non   ottengono   i   dati   e   le   informazioni   necessarie
all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura
inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente  con
applicazione delle sanzioni di cui al terzo periodo del comma 11. 
  4.  Per  l'applicazione  dell'imposta  su   ciascuna   plusvalenza,
differenziale  positivo  o  provento   realizzato,   escluse   quelle
realizzate mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere,  i
soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli,  quote,
certificati o rapporti appartenenti a  categorie  omogenee,  assumono
come costo o valore di acquisto il costo  o  valore  medio  ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati
o rapporti. 
  5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite  o  differenziali
negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino  a
loro concorrenza, l'importo delle predette  minusvalenze,  perdite  o
differenziali negativi dalle plusvalenze,  differenziali  positivi  o
proventi realizzati  nelle  successive  operazioni  poste  in  essere
nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo  d'imposta  e
nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione
o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o  deposito  le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati
in deduzione, non oltre il  quarto  periodo  d'imposta  successivo  a
quello del realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi  e  differenziali
positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma  1,
intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di
provenienza, ovvero  portate  in  deduzione  ai  sensi  del  comma  4
dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 4, comma 1. I soggetti di cui al  comma
1 rilasciano al  contribuente  apposita  certificazione  dalla  quale
risultino i  dati  e  le  informazioni  necessarie  a  consentire  la
deduzione  delle  predette  minusvalenze,  perdite  o   differenziali
negativi. 
  6. Agli effetti del  presente  articolo  si  considera  cessione  a
titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote,  certificati
o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione
di  cui  al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti  diversi  dagli
intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad  un  rapporto  di
gestione di cui all'articolo 7, salvo che il  trasferimento  non  sia
avenuto per successione o donazione. In tal caso la  plusvalenza,  il
provento,  la  minusvalenza  o   perdita   realizzate   mediante   il
trasferimento sono determinate con riferimento al  valore,  calcolato
secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'articolo 7, alla data del
trasferimento, dei titoli, quote, certificati o  rapporti  trasferiti
ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al  versamento  dell'imposta,
possono sospendere l'esecuzione  delle  operazioni  fino  a  che  non
ottengano dal contribuente provvista per il  versamento  dell'imposta
dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di  cui  al
comma 1 rilasciano  al  contribuente  apposita  certificazione  dalla
quale risulti il valore dei titoli,  quote,  certificati  o  rapporti
trasferiti. 
  7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati  o  rapporti
di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti  di  custodia  o
amministrazione,  intestati  agli  stessi  soggetti  intestatari  dei
rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui  al
comma 2, per il calcolo della plusvalenza,  reddito,  minusvalenza  o
perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al
precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi
dei commi 3 e 4 e si applica il comma  12,  sulla  base  di  apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 
  8. L'opzione non puo' essere esercitata  e,  se  esercitata,  perde
effetto,  qualora  le  percentuali  di   diritti   di   voto   o   di
partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli  o  diritti
complessivamente posseduti dal contribuente,  anche  nell'ambito  dei
rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 7, siano superiori a quelle
indicate nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  81  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   modificato
dall'articolo 3, comma 1. Se  il  superamento  delle  percentuali  e'
avvenuto   successivamente   all'esercizio   dell'opzione,   per   la
determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva  ai
sensi del  comma  1  dell'articolo  5  si  applica  il  comma  7.  Il
contribuente comunica ai soggetti di cui al comma  1  il  superamento
delle percentuali  entro  quindici  giorni  dalla  data  in  cui  sia
avvenuto  o,  se   precedente,   all'atto   della   prima   cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di  verificare  il  superamento.
Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione
si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 5 per cento del valore
delle partecipazioni, titoli o  diritti  posseduti  alla  data  della
violazione. 
  9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono  al  versamento  diretto
dell'imposta  dovuta  dal  contribuente   al   concessionario   della
riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale,  competente
in ragione del loro domicilio fiscale, entro il  quindicesimo  giorno
del secondo mese successivo a  quello  in  cui  e'  stata  applicata,
trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato  o  ricevendone
provvista  dal  contribuente.  Per  le  operazioni   effettuate   con
l'intervento di  intermediari  autorizzati  ad  operare  nei  mercati
regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini
del  versamento,  entro  il  termine   previsto   per   le   relative
liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente
una attestazione del versamento entro il mese successivo a quello  in
cui questo e' stato effettuato. 
  10. I soggetti di cui al  comma  1  comunicano  all'amministrazione
finanziaria entro il termine stabilito  per  la  presentazione  della
dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma  dell'articolo
9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.
600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi
e  quello  delle  imposte  sostitutive  applicate  nell'anno   solare
precedente. Con decreto del Ministro  delle  finanze  da  pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto sono stabilite le modalita' di
effettuazione di tale comunicazione. 
  11. Per l'accertamento e la  riscossione  dell'imposta  sostitutiva
non dichiarata o non versata dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
La maggiore imposta accertata  e'  riscossa  mediante  iscrizione  in
ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione  amministrativa  da
una  a  due  volte  l'ammontare  dell'imposta  non   dichiarata;   se
l'ammontare dell'imposta non  dichiarata  e'  superiore  a  cinquanta
milioni di lire si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  due  a
quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento  dell'imposta
si applica la sanzione amministrativa del 50 per  cento  dell'imposta
non versata. 
  12. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma  9
dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotto dall'articolo 4, comma  1,  sulle  plusvalenze,  proventi,
minusvalenze e perdite derivanti  da  titoli,  quote,  certificati  o
rapporti per i quali e' stata esercitata l'opzione di cui al comma 1,
si assume come data di acquisto la data media ponderata  di  acquisto
relativa a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati
o rapporti. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 6: 
            - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. 
            - L'art. 82 del TUIR e' riportato in nota all'art. 4. 
            - Si riporta il testo  dell'art.  9,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: 
            "I sostituti d'imposta, anche se soggetti all'imposta sul
          reddito delle  persone  giuridiche,  devono  presentare  la
          dichiarazione prescritta dall'art. 7 tra il 1  settembre  e
          il 31  ottobre  di  ciascun  anno  per  i  pagamenti  fatti
          nell'anno solare precedente, ovvero  nell'ipotesi  indicata
          nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui
          e'  stata  deliberata  la  distribuzione  nell'anno  solare
          precedente". 
            Si fa presente che il  decreto  legislativo  n.  241  del
          1997, a decorrere dal 1  gennaio  1999,  ha  modificato  il
          comma quarto dell'art. 9 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 660/1973, come appresso riportato: 
            "4. I  sostituti  d'imposta  che  non  sono  tenuti  alla
          presentazione della dichiarazione unificata annuale  devono
          presentare la dichiarazione tra il 1  e  il  30  aprile  di
          ciascun  anno  per  i  pagamenti  fatti  nell'anno   solare
          precedente ovvero per gli utili di  cui  all'art.  27,  dei
          quali e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare
          precedente. La presentazione  della  dichiarazione  in  via
          telematica deve  essere  effettuata  entro  il  31  maggio,
          rispettando i termini  e  le  modalita'  stabiliti  con  il
          decreto di cui all'art. 8". 
            - Si rinvia alla nota all'art. 5, per quanto riguarda  la
          riscossione mediante ruoli.