Art. 7 
Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali
                           di portafoglio 
 
  1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai  sensi
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire
masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non  relativi
all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e
diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere  da  c-bis)  a
c-quinquies), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1,  comma  3,  e  3,
comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del
risultato della gestione ai sensi del  comma  4,  per  l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 
  2. Il contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione  dell'imposta
sostitutiva  mediante  comunicazione   sottoscritta   rilasciata   al
soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti in essere, anteriormente all'inizio del  periodo  d'imposta.
L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere  revocata
solo entro la scadenza di ciascun anno solare,  con  effetto  per  il
periodo d'imposta successivo. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' per l'esercizio e la  revoca  dell'opzione  di
cui al presente articolo. 
  3. Qualora sia stata esercitata l'opzione  di  cui  al  comma  2  i
redditi  che  concorrono  a  formare  il  risultato  della  gestione,
determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42  e  82  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di
cui al comma 2 all'articolo 5.  Sui  redditi  di  capitale  derivanti
dalle  attivita'  finanziarie  comprese  nella   massa   patrimoniale
affidata in gestione non si applicano: 
    a) l'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo  2  del  decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239; 
    b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a  condizione
che la giacenza  media  annua  non  sia  superiore  al  5  per  cento
dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia  soggetto
diverso  dal  gestore  quest'ultimo  attesta  la  sussistenza   delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante; 
    c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3  e  3-bis
dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973; 
    d) le ritenute previste dai commi 1  e  4  dell'articolo  27  del
medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti
dalle partecipazioni in societa'  estere  non  negoziate  in  mercati
regolamentati; 
    e) la ritenuta prevista dal comma 1  dell'articolo  10-ter  della
legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'articolo 8, comma 5. 
  4. Il risultato maturato della  gestione  e'  soggetto  ad  imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota  del  12,50  per
cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del patrimonio gestito al termine di ciascun anno  solare,  al  lordo
dell'imposta sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi  e  diminuito  di
conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel  periodo  e
soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a  formare  il  reddito
complessivo  del  contribuente,  i  redditi  esenti  o  comunque  non
soggetti ad imposta maturati nel periodo,  i  proventi  derivanti  da
quote di organismi  di  investimento  collettivo  mobiliare  soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo articolo 8,  nonche'  da
fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. 
Il risultato e' computato al netto degli oneri  e  delle  commissioni
relative al patrimonio gestito. 
  5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di
ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i  criteri  stabiliti
dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e
la borsa in attuazione del decreto legislativo  23  luglio  1996,  n.
415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati
o rapporti non negoziati in  mercati  regolamentati,  il  cui  valore
complessivo medio annuo sia superiore al  10  per  cento  dell'attivo
medio gestito, essi sono valutati secondo  il  loro  valore  normale,
ferma restando la facolta' del  contribuente  di  revocare  l'opzione
limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni,  certificati
o rapporti a partire dall'anno solare in cui sia superata la predetta
percentuale. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze,
sentita la Commissione nazionale per le societa'  e  la  borsa,  sono
stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 
  6. Nel caso di contratti di gestione avviati o  conclusi  in  corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio  dell'anno  si  assume  il
patrimonio alla data di stipula del contratto  ovvero  in  luogo  del
patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura
del contratto. 
  7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in  una
gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al  comma
2 si considera cessione a  titolo  oneroso  ed  il  soggetto  gestore
applica le disposizioni dei commi 5,  6,  9  e  12  dell'articolo  6.
Tuttavia  nel  caso  di  conferimento  di  strumenti  finanziari  che
formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il  quale  era
stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale  valore
di conferimento  il  valore  assegnato  ai  medesimi  ai  fini  della
determinazione  del  patrimonio  alla  conclusione   del   precedente
contratto  di  gestione;  nel  caso  di  conferimento  di   strumenti
finanziari per  i  quali  sia'  stata  esercitata  l'opzione  di  cui
all'articolo 6, si assume quale costo  il  valore,  determinato  agli
effetti dell'applicazione del comma 7 del citato articolo. 
  8. Nel caso di prelievo di titoli,  quote,  valute,  certificati  e
rapporti o di loro trasferimento ad  altro  deposito  o  rapporto  di
custodia, amministrazione o gestione di  cui  all'articolo  6  ed  al
comma 1 del presente articolo, salvo che  il  trasferimento  non  sia
avvenuto per successione  o  per  donazione,  e  comunque  di  revoca
dell'opzione  di  cui  al  precedente  comma   2,   ai   fini   della
determinazione del risultato della gestione nel periodo  in  cui  gli
stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi  il
giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione  previsti  al
comma 5. 
  9. Nelle ipotesi di cui al comma  8,  ai  fini  del  calcolo  della
plusvalenza, reddito, minusvalenza  o  perdita  relativi  ai  titoli,
quote, certificati, valute e rapporti prelevati o  trasferiti  o  con
riferimento ai quali sia  stata  revocata  l'opzione,  si  assume  il
valore dei titoli, quote,  certificati,  valute  e  rapporti  che  ha
concorso a determinare il risultato della  gestione  assoggettato  ad
imposta ai sensi del medesimo comma.  In  tali  ipotesi  il  soggetto
gestore rilascia al  mandante  apposita  certificazione  dalla  quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti. 
  10. Se in un anno il  risultato  della  gestione  e'  negativo,  il
corrispondente importo e'  computato  in  diminuzione  del  risultato
della gestione dei periodi  d'imposta  successivi  ma  non  oltre  il
quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 
  11. L'imposta sostitutiva di  cui  al  comma  4  e'  prelevata  dal
soggetto gestore ed e' versata al  concessionario  della  riscossione
ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato,  competente
in ragione del domicilio fiscale del soggetto gestore,  entro  il  28
febbraio di  ciascun  anno,  ovvero  entro  il  secondo  mese  solare
successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di  gestione.
Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga  al  regolamento
di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento  dell'imposta,
salvo  che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente  le   somme
corrispondenti entro  il  quindicesimo  giorno  del  mese  nel  quale
l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste  al  comma  8  il
soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni  fino
a che non  ottenga  dal  contribuente  provvista  per  il  versamento
dell'imposta dovuta. 
  12. Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni,  allegandovi  la
copia delle  distinte  di  versamento  dell'imposta  sostitutiva.  Le
modalita' di effettuazione dei versamenti e  la  presentazione  della
dichiarazione prevista nel presente  comma  sono  disciplinate  dalle
disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e n. 602. 
  13. Nel caso in cui alla conclusione  del  contratto  il  risultato
della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante
apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile  in
diminuzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 82,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 4,
comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi
o  rapporti  di  custodia,  amministrazione   o   gestione   di   cui
all'articolo 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i  quali
sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai  sensi
del comma 5 dell'articolo 6 o del comma 10 del presente articolo.  Ai
fini del  computo  del  periodo  temporale  entro  cui  il  risultato
negativo e' computabile in diminuzione  si  tiene  conto  di  ciascun
periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 
  14. L'opzione non puo' essere esercitata e,  se  esercitata,  perde
effetto,  qualora  le  percentuali  di   diritti   di   voto   o   di
partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli  o  diritti
complessivamente posseduti dal contribuente,  anche  nell'ambito  dei
rapporti di cui al comma 1 o all'articolo 6, siano superiori a quelle
indicate nella lettera c) del comma  1  dell'articolo  81  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   sostituita
dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a).  Se  il  superamento  delle
percentuali e' avvenuto successivamente  all'esercizio  dell'opzione,
per  la  determinazione  dei  redditi  da  assoggettare  ad   imposta
sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 si applica il  comma
9. Il contribuente  comunica  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1  il
superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui
sia  avvenuto  o,  se  precedente,  all'atto  della  prima  cessione,
ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni
in loro possesso, non siano in grado di  verificare  il  superamento.
Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione
si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2
al 5 per cento del valore  delle  partecipazioni,  titoli  o  diritti
posseduti alla data della violazione. 
  15. Nel caso di revoca dell'opzione di cui ai commi 8 e 9, ai  fini
dell'applicazione della disposizione del comma 9 dell'articolo 82 del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto
dall'articolo 4, comma 1, la data di acquisizione dei titoli,  quote,
certificati, valute e rapporti si considera il 1 gennaio dell'anno in
cui ha effetto la revoca; nel caso di chiusura del rapporto in  corso
d'anno la predetta data e' quella di chiusura del rapporto. 
  16. Per l'accertamento e la riscossione delle  imposte  sostitutive
non dichiarate o non versate dai  soggetti  di  cui  al  comma  1  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
La maggiore imposta accertata  e'  riscossa  mediante  iscrizione  in
ruoli suppletivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Si applica la sanzione  amministrativa  da
una  a  due  volte  l'ammontare  dell'imposta  non   dichiarata;   se
l'ammontare dell'imposta non  dichiarata  e'  superiore  a  cinquanta
milioni di lire si  applica  la  sanzione  amministrativa  da  due  a
quattro volte. Per l'omesso od insufficiente versamento  dell'imposta
si applica la sanzione amministrativa del 50 per  cento  dell'imposta
non versata. 
  17.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro  centoventi  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  e'  approvato  il
modello di dichiarazione di cui al comma 12 e sono stabilite le altre
modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 7: 
            - Il decreto legislativo 23 luglio  1996,  n.  415,  reca
          disposizioni di "Recepimento della direttiva 93/22/CEE  del
          10 maggio 1993 relativa  ai  servizi  di  investimento  nel
          settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del
          15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza  patrimoniale  delle
          imprese di investimento  e  degli  enti  creditizi"  ed  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n.  186,
          supplemento ordinario n. 133. 
            - L'art. 41 del TUIR e' riportato in nota all'art. 1. 
            - L'art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2. 
            - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. 
            - L'art. 82 del TUIR e' riportato in nota all'art. 4. 
            - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
          n. 239 del 1996: 
            "Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli  interessi,  premi  ed
          altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i
          soggetti  residenti).  -  1.  Sono  soggetti   ad   imposta
          sostitutiva delle imposte sui  redditi,  nella  misura  del
          12,50 per cento, gli interessi, premi ed altri frutti delle
          obbligazioni e titoli similari di cui all'art.  1,  per  la
          parte maturata  nel  periodo  di  possesso,  percepiti  dai
          seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: 
             a) persone fisiche; 
             b) soggetti di cui all'art.  5  del  testo  unico  delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  escluse  le
          societa' in nome  collettivo,  in  accomandita  semplice  e
          quelle ad esse equiparate; 
             c) enti di cui all'art. 87, comma  1,  lettera  c),  del
          medesimo testo unico,  ivi  compresi  quelli  indicati  nel
          successivo art. 88; 
             d)  organismi  di  investimento  collettivo  in   valori
          mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli  di  cui
          all'art. 10-ter), comma 2, della legge 23  marzo  1983,  n.
          77, e successive modificazioni; 
             e) fondi di investimento mobiliare chiusi di cui alla 
          legge 14 agosto 1993, n. 344; 
             f) fondi di investimento immobiliare di cui  alla  legge
          25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni; 
             g) fondi pensione  di  cui  al  decreto  legislativo  21
          aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. 
            2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1  e'  applicata
          dalle banche, dalle societa' di intermediazione  mobiliare,
          dalle societa' fiduciarie, dagli  agenti  di  cambio  e  da
          altri soggetti espressamente indicati in  appositi  decreti
          del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro  del
          tesoro, residenti  in  Italia,  che  comunque  intervengono
          nella riscossione degli interessi, premi  ed  altri  frutti
          ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei  trasferimenti
          dei titoli di cui all'art.  1.  Ai  fini  dell'applicazione
          dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei  titoli  si
          intendono le cessioni e  qualunque  altro  atto,  a  titolo
          oneroso  o  gratuito,  che  comporta  il  mutamento   della
          titolarita' giuridica dei titoli. 
            3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva
          e'  applicata  dall'Ente  poste  italiane  conformemente  a
          quanto disposto dall'art.  5,  comma  2.  Con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro  e   con   il   Ministro   delle   poste   e   delle
          telecomunicazioni   su   proposta    del    consiglio    di
          amministrazione dell'Ente poste  italiane,  possono  essere
          stabilite particolari modalita' applicative della  presente
          disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.". 
            - Gli articoli 26 e 27 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica n. 600 del 1973 sono stati  novellati  dall'art.
          12 del presente decreto, cui si rinvia. 
            - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983  e'  riportato
          nelle note all'art. 8. 
            - La legge 25 gennaio 1994, n. 86, reca:  "Istituzione  e
          disciplina dei fondi  comuni  di  investimento  immobiliare
          chiusi" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
          5 febbraio 1994 (supplemento ordinario).