Art. 8. Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio 1. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della presente legge. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione overo alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno. 2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". 2. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Disposizioni tributarie). - 1. La SICAV non e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. La SICAV presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale. 3. Ai proventi distribuiti dalla SICAV non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.". 3. L'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e' sostituito dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi di cui all'articolo 1 non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter dell legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto dai prospetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. La societa' di gestione versa l'imposta sostitutiva al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa', entro il 28 febbraio di ogni anno. 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del risultato di gestione conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo da essa gestito indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.". 4. L'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni dalla legge 25 novenbre 1983, n. 649, e' sostituito dal seguente: "Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale si applicano a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenuta prevista dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. 2. Sulla parte del risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno proporzionalmente corrispondente alle quote collocate nello Stato, il soggetto incaricato del collocamento e' tenuto a versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio dell'anno e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. L'imposta sostitutiva e' versata dal soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, competente in ragione del domicilio fiscale della societa' entro il 28 febbraio dell'anno successivo. 3. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, puo' essere computato in diminuzione dal risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, o utilizzato, in tutto o in parte, dalla societa' di gestione in diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore del fondo che ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le condizioni e le modalita' per effettuare l'utilizzo del risultato negativo di gestione di cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione del fondo in corso d'anno. 4. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti dalle partecipazioni assunte nell'esercizio di imprese commerciali, anche se iscritti in bilancio, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento del loro importo. Le rettifiche di valore delle quote sono ammesse in deduzione dal reddito per l'importo che eccede i maggiori valori iscritti in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per la determinazione dei proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi si applica il comma 4-bis dell'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 5. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato presenta la dichiarazione del risultato di gestione imponibile conseguito nell'anno precedente da ciascun fondo indicando, altresi', i dati necessari per la determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni anche penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. 6. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e 9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato ed alle operazioni ivi effettuate.". 5. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione Europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime. 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze. 3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. 4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. 5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.". 6. Il comma 3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.".
Note all'art. 8: a) Disposizioni richiamate nell'art. 9 della legge n. 77 del 1983: - L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - Il testo dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato piu' avanti sotto la lettera e). - L'art. 42 TUIR e' riportato in nota all'art. 2 del presente decreto. b) Disposizioni richiamate nell'art. 14 del decreto legislativo n. 84 del 1992: - L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e). - Il testo dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e' il seguente: "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di cui all'art. 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ne' all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo di imposta. 2. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo costituita da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05 per cento. Sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla rimanente componente dell'attivo, la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25 per cento e' ridotta allo 0,10 per cento sull'ammontare del valore netto del fondo proporzionalmente riferito alla componente dell'attivo rappresentato da azioni e obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. I valori che costituiscono l'attivo, nonche' il valore netto del fondo, devono essere calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese, tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non ha avuto alcun valore perche' avviato o cessato in corso d'anno. L'ammontare dei prelievi effettuati dalla societa' di gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva. 3. I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi di ogni tipo, ivi comprese le plusvalenze realizzate in sede di riscatto delle quote, percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo assunte da parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta degli interessati, attestazione dalla quale devono risultare i dati identificativi del percipiente, l'ammontare dei proventi distribuiti, le somme corrisposte in sede di riscatto e il numero delle quote riscattate. 4. Entro lo stesso termine previsto nel comma 2 la societa' di gestione deve provvedere a presentare annualmente la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari ivi indicati su apposito modulo, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, allegandovi, oltre alla copia della distinta o al bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il prospetto da cui risulta la composizione del fondo ai fini dell'applicazione delle aliquote previste nel comma 2. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516". - Il testo dell'art. 7 della tabella (Atti per i quali non vi e' l'obbligo della registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e' il seguente: "Art. 7. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonche' ricevute parziali di pagamento, quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni altro atto inerente all'acquisizione, gestione ed esecuzione dei predetti contratti posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con agenti, intermediari ed altri collaboratori, anche autonomi, e con gli assicurati; atti relativi all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote, anche in sede di liquidazione, e all'emissione ed estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i certificati di analoghi fondi esteri autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato". - L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 7, 9, 10-bis, 12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745: "Art. 1. - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione distribuiti dalle societa' per azioni e in accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a responsabilita' limitata sono soggetti ad una ritenuta, nella misura del cinque per cento, a titolo di acconto dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa' dovute dai soci. In caso di distribuzione di utili in natura, anche in sede di liquidazione delle societa', i singoli soci, per conseguirne il pagamento, devono versare alle societa' l'importo corrispondente alla ritenuta, determinato in relazione al valore dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dall'ultimo bilancio della societa', salvo l'accertamento dell'effettivo valore ai fini dell'applicazione dei singoli tributi. Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di aumento gratuito del valore nominale delle azioni si considera utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi, imputata a capitale successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che eccede il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei dividendi attribuiti ai soci posteriormente alla stessa data. Non si computano a tal fine i fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta e con sovraprezzi di emissione versati dai soci". "Art. 2. - Le societa' devono versare alle sezioni di Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione hanno il domicilio fiscale, entro venti giorni dalla data delle deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti, l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota del cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a ritenuta di cui e' stata deliberata la distribuzione. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 1 il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali. Entro il 28 febbraio ed entro il 31 agosto le societa' devono versare la maggior ritenuta effettuata in base all'aliquota del trenta per cento, ai sensi dell'art. 10 della presente legge, sugli utili pagati nel semestre precedente. Si applicano gli artt. 169, secondo comma, 171 e 172 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Entro il 31 marzo di ciascun anno le societa' devono dichiarare all'ufficio delle imposte, su apposito modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, l'ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche a titolo di acconto la distribuzione nell'anno solare precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno e assoggettati alle ritenute previste dagli artt. 1 e 10 della presente legge. Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni della sezione di Tesoreria provinciale comprovanti i versamenti eseguiti e le copie dei modelli di trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 della presente legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili per i quali e' stata fatta la comunicazione. Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai quali e' stato determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e indicare la quota imputabile a ciascuna azione. Le societa' a responsabilita' limitata e le societa' cooperative a responsabilita' limitata le cui quote non siano rappresentate da azioni devono specificare l'ammontare degli utili spettanti a ciascun socio, indicandone la residenza e il domicilio fiscale". "Art. 3. - L'ammontare delle ritenute previste dall'articolo 1 e' dedotto dall'ammontare della imposta complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto alla cui formazione concorrono gli utili lordi sui quali sono state per l'anno di acquisizione del diritto agli, utili stessi. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili percepiti dalle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e' dedotto dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa' dovute dai soci nella proporzione stabilita' dalla lettera c) del secondo comma dell'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle dette societa' concorrono a formare il reddito complessivo dei soci ai fini dell'imposta complementare o dell'imposta sulle societa'. L'ammontare delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili in base a bilancio e' dedotto dall'ammontare dell'imposta sulla societa' dovuta per l'esercizio sociale nel corso del quale il diritto agli utili e' stato acquisito. Per le azioni in proprieta' per un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione del diritto agli utili, la deduzione e' limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata ininterrotta della proprieta'. Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'art. 177 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Se dalla dichiarazione presentata dal contribuente risulta che l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta iscrivibile a ruolo a norma dell'art. 174 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, l'ufficio delle imposte iscrive la differenza in appositi elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere consegnati all'esattore contemporaneamente ai ruoli nei quali sono iscritte le imposte corrispondenti agli imponibili dichiarati dai contribuenti. L'indennita' prevista dall'art. 199-bis del testo unico e' dovuta con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione. Per le societa' e le assicurazioni estere operanti in Italia mediante una stabile organizzazione le disposizioni dei commi precedenti si applicano nei soli riguardi delle ritenute operate sugli utili derivanti da azioni che concorrono a formare il patrimonio imponibile di cui al terzo comma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. I soggetti tassabili in base a bilancio debbono presentare, in allegato alla dichiarazione annuale, le distinte delle azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle aziende di credito non debbono essere incluse le azioni dalle stesse acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione nei trasferimenti". "Art. 7. - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun anno, devono comunicare allo Schedario generale dei titoli azionari, relativamente ai soggetti che risultano possessori dei titoli sui quali hanno pagato gli utili nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui titoli stessi, gli elementi indicati nell'art. 5, primo comma. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili. Le comunicazioni di cui al primo comma: a) devono essere eseguite, per ogni distribuzione di utili, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla societa'; b) devono indicare, per ciascun nominativo, il numero delle azioni, precisando la data dell'ultima girata, se avvenuta dopo il precedente pagamento di utili e se i giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare degli utili su di esse complessivamente pagati, al lordo della ritenuta prevista dall'art. 1. Se la ritenuta e' stata emessa a sensi dell'art. 1, quarto comma, debbono essere altresi' indicati gli estremi del certificato prodotto; c) devono essere sottoscritte dal rappresentante legale della societa' oppure da un amministratore o dirigente incaricato con apposita deliberazione del Consiglio. Le societa' che nell'anno solare precedente non abbiano deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo Schedario gli elementi indicati dal primo comma relativamente ai titoli azionari che sono stati depositati ai fini dell'intervento all'assemblea ordinaria ai sensi del secondo comma dell'art. 4. Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato conferito ai soggetti indicati nell'art. 6, primo comma, alle comunicazioni previste dal primo comma devono provvedere, per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le comunicazioni possono essere eseguite anche dalle singole sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate e sono sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori". "Art. 9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare allo Schedario e al competente ufficio delle imposte, entro il 15 febbraio di ciascun anno, i nomi degli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate ed appartenenti a terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare precedente, con le indicazioni prescritte dall'art. 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e con la specificazione del numero delle azioni e dell'ammontare degli utili spettanti a ciascun nominativo. La comunicazione deve essere eseguita, per ciascuna attribuzione di utili sulle azioni intestate alla societa' fiduciaria, mediante elenchi conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie, una delle quali e' restituita con visto di ricevuta alla societa'. La comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' fiduciaria". "Art. 10-bis. - Gli utili spettanti a persone giuridiche pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle societa', che hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica sono esonerati dalla ritenuta prevista dall'articolo 10 della presente legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente, entro il mese di ottobre dell'anno precedente quelli in cui e' deliberata la distribuzione degli utili, abbia presentato al competente Ispettorato compartimentale delle imposte dirette la distinta delle azioni possedute, attestando per iscritto che gli utili relativi sono di esclusiva pertinenza dell'ente. La distinta e l'attestazione devono essere vistate dall'autorita' governativa che esercita il controllo e la vigilanza sulla amministrazione dell'ente. L'ispettorato compartimentale trasmette alle societa' emittenti, entro il 20 dicembre, l'elenco degli enti che hanno presentato la distinta, con l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese. L'Amministrazione finanziaria puo' procedere alla ispezione della contabilita' degli enti che hanno presentato la distinta con le modalita' stabilite dagli articoli 39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di omessa o irregolare tenuta della contabilita' l'importo della ritenuta, in misura pari al trenta per cento dell'ammontare degli utili riscossi in esonero da essa, e' iscritto a ruolo a nome dell'ente, insieme con una soprattassa del dieci per cento, a norma degli articoli 168, secondo comma e 183 lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In caso di falsita' dell'attestazione di cui al comma precedente, fermo restando il disposto dell'articolo 15 della presente legge, si applicano al rappresentante legale dell'ente le pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale. L'esonero dalla ritenuta previsto da quest'articolo si applica per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre 1967, sempre che, per gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di ottobre del 1967 siano state presentate la distinta e l'attestazione di cui al primo comma". "Art. 12. - In caso di omissione totale o parziale della ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli 1, 2, 10 e 11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente dall'art. 264 e dal primo comma dell'art. 260 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette. Per la mancanza o incompletezza della dichiarazione prescritta dai commi terzo e quarto dell'art. 2 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000". c) Disposizioni richiamate nell'art. 11 della legge n. 344 del 1993: - Il testo dell'art. 1 della legge n. 344 del 1993 e' il seguente: "Art. 1. (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi). - 1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, autorizza le societa' per azioni aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti dalla presente legge, ad istituire uno o piu' fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalita' indicate nel capo II. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 3, 4 e 11, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorizzazione ministeriale deve essere rilasciata con riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi. 2. Il Ministro del tesoro comunica alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta autorizzazione. 3. L'autorizzazione non puo' essere concessa nei casi indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed f), della citata legge n. 77 del 1983), ed inoltre se la societa' ha un capitale sociale versato inferiore rispettivamente a: a) lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di tipo chiuso; b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi di tipo aperto e di tipo chiuso. 4. I mezzi patrimoniali devono, in ogni caso, essere aumentati di un ulteriore ammontare pari alla quota obbligatoria di partecipazione della societa' a ciascuno dei fondi di tipo chiuso gestiti, di cui all'articolo 9, comma 8. L'ammontare dei mezzi patrimoniali non puo' comunque essere inferiore a quello stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti. 5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, e all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni. Il difetto del requisito di onorabilita' di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), della citata legge n. 77 del 1983 comporta, in caso di societa' gia' autorizzate, la sospensione dell'esercizio del diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni. 6. Le sostituzioni comportanti modifica della identita' dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d) ed e), della citata legge n. 77 del 1983, devono essere comunicate dalla societa' di gestione, non oltre quindici giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformita' alle prescrizioni, fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo 2. 7. Qualora il capitale sociale o il patrimonio della societa' scendano al di sotto dei limiti previsti ai commi 3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6". - L'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e). - Il testo dell'art. 5 della legge n. 344 del 1993 e' il seguente: "Art. 5. (Scritture contabili, revisione contabile e controllo). - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la societa' di gestione deve redigere: a) il libro giornale del fondo, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione; b) entro quattro mesi dalla fine di ogni anno, il rendiconto della gestione del fondo; c) entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, la relazione semestrale contenente il prospetto della composizione degli investimenti e del valore del fondo, nonche' del valore unitario delle quote. 2. I documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono depositati e affissi nella sede della societa' di gestione, per almeno trenta giorni a partire da quello successivo alla data della redazione. L'ultimo rendiconto e l'ultima relazione semestrale devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede, nonche' presso le sedi della banca depositaria e delle sue succursali indicate nel regolamento del fondo. 3. I partecipanti al fondo hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla societa' di gestione, anche a domicilio, copia dell'ultimo rendiconto e dell'ultima relazione semestrale. 4. il rendiconto, la relazione e i prospetti di cui al comma 1 sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile. 5. Si applicano le disposizjoni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 77 del 1983, e successive modificazioni. La revisione contabile e' effettuata da una societa' di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. - Il testo dell'art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2. d) Disposizioni richiamate nell'art. 11-bis del decreto-legge n. 512 del 1983: L'art. 26 del decreto del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e' novellato dall'art. 12 del presente decreto, cui si rinvia. - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato sotto la lettera e). - L'art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2. - Il testo degli artt. 7 e 9 del decreto-legge n. 512 del 1983 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Ai fini della disciplina stabilita nell'articolo 6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se non vi e' stata corresponsione di proventi e allegarvi l'attestazione comprovante il versamento prescritto dall'articolo 6, il prospetto di calcolo del relativo ammontare e la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati al 31 dicembre dell'anno precedente, redatta da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale delle societa' di revisione di cui all'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. Altri adempimenti e modalita di attuazione della disciplina di cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale 2. Alla prima dichiarazione presentata successivamente entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata la relazione di stima del valore complessivo dei titoli o dei certificati non rimborsati alla stessa data. Art. 9 - 1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5 e 6 devono recare l'indicazione del prezzo di emissione. Per ciascun titolo o certificato emesso senza tale indicazione si applica la sanzione prevista nel secondo comma dell'art. 9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216. 1.1 I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto, numerato e bollato a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e vidimato annualmente dal competente ufficio delle imposte dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse, e le operazioni di distribuzione di proventi. 2. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti negli articoli da 5 a 8 e al registro previsto nel precedente comma si applicano le disposizioni dei decreti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, nonche' quelle dell'articolo 1, sesto comma, e dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516. La dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera omessa incaso di mancata allegazione della relazione di stima prevista nell'articolo 7.". e) Si riporta il testo dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983, come modificato dal presente decreto: "Art. 10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). - 1. Sui proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto della quote medesime. 2. Sui proventi di cui al comma 1 si applica la disposizione prevista dal comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati con il decreto del Ministro delle finanze. 3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto sui proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a titolo d'imposta in ogni altro caso. 4. Nel caso in cui le quote o di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi sono assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali. 5. I proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'. 6. Nel caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in Italia tramite soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo dacconto delle imposte sui redditi. 7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' abrogato. 8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di presentazione della dichiarazione di sostituto di imposta da parte dei soggetti che corrispondono i proventi di cui al presente articolo, nonche' degli eventuali altri adempimenti. 9. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunita' economica europea e conformi alle direttive comunitarie possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia. 10. Le disposizioni di cui al comma 9, si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani. 11. Il Ministro delle finanze determina, con proprio decreto, le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo". Disposizioni richiamate nell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983: - Art. 16-bis del TUIR, di cui si riporta il testo: "Art.16-bis (Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera). - 1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992". - Art. 10-bis della legge n. 77 del 1983, di cui si riporta il testo: "Art. 10-bis. - 1. Gli organismi diI investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti e disciplinati dalla direttiva del 20 dicembre 1985, n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988, n. 88/220 della Comunita' economica europea che avendo la sede legale e quella amministrativa principale in un altro Stato appartenente alla Comunita' economica europea, intendono offrire al pubblico in italia le loro quote devono darne preventiva comunicazione al Ministro del tesoro, trasmettendo contestualmente in triplice originale: a) un attestato rilasciato dalle autorita' estere competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le condizioni richieste dalle citate direttive CEE; b) il regolamento del fondo o i documenti costitutivi della societa' di investimento, muniti di un attestato dell'autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato in cui si certifica che quelli sono gli atti vigenti; c) l'ultimo prospetto informativo trasmesso all'Autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e' situato, munito di un attestato di tale Autorita' in cui si certifichi che quello e' l'ultimo prospetto da essa ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e' oggetto di approvazione o controllo preventivo. Il prospetto deve essere integrato da un documento informativo da rendere al pubblico sulle modalita' di commercializzazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale stabilite dalla CONSOB con il regolamento di cui all'undicesimo comma; d) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva se pubblicate; e) informazioni dettagliate sulla commercializzazione delle quote in italia sul modulo organizzativo e sulle misure adottate, nel rispetto delle disposizioni vigenti, per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti nonche' la diffusione dei documenti e delle informazioni che l'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari e' tenuto a fornire. 2. I documenti di cui alle lettere a), b), c) prima parte, e d) del primo comma devono essere trasmessi unitamente alla loro traduzione in lingua italiana; il documento informativo di cui alla lettera c), seconda parte, e le informazioni di cui alla lettera e), del medesimo primo comma devono essere forniti in lingua italiana. 3. Il Ministro del tesoro trasmette un originale della comunicazione e della relativa documentazione alla Banca d'Italia ed alla CONSOB, le quali forniscono al Ministro stesso il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime parere sul modulo organizzativo e sulle misure adottate dall'organismo per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti, la CONSOB sulle modalita' di collocamento delle quote in Italia, sulle misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione dei documenti e delle informazioni che esso e' tenuto a fornire in italia, sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1) del comma undicesuno. 4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato da adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma corredata di tutti gli elementi e documenti prescritti, vieta l'offerta al pubblico delle quote quando risulta che le modalita' di cui alla lettera e) del primo comma non sono conformi alle disposizioni vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate le disposizioni concernenti il contenuto e le modalita' di redazione del documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, oppure quando accerta la mancata osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali, non rientranti nel settore disciplinato dalla direttiva del 20 dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita' economica europea, come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220 della Comunita' economica europea. 5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare confusione e assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione dell'organismo subordinando al rispetto di tale prescrizione la liceita' della commercializzazione in Italia. 6. Se, entro il termine di cui al quarto comma, il Ministro del tesoro formula rilievi o richieste di chiarimenti all'organismo, il termine e' interrotto e dalla data di ricezione della risposta decorre per una sola volta un nuovo termine di due mesi. In tal caso si applica la procedura di cui ai comuni che precedono. 7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il Ministro del tesoro abbia emesso il provvedimento di divieto ivi previsto, l'organismo puo' procedere alla offerta al pubblico delle proprie quote. 8. Il Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia, alla CONSOB ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, l'esito della procedura di cui ai precedenti commi. 9. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana disposizioni di carattere generale anche per quanto riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti. 10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare o diffondere in Italia i documenti e le informazioni che sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e' situata la propria sede legale e quella amministrativa principale. 11. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: 1) stabilisce le informazioni che deve contenere il documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, riguardanti: a) le misure adottate dagli organismi di cui al primo comma per assicurare in Italia l'esercizio dei diritti patrimomali dei partecipanti e la diffusione dei documenti e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire; b) le modalita' ed i soggetti attraverso i quali viene effettuata la commercializzazione delle quote in Italia; c) il regime fiscale applicabile al fondo comune di investimento alla Societa' di investimento, alle quote o alle azioni in Italia; e ne fissa le modalita' di redazione; 2) determina le modalita' di pubblicazione del prospetto e del relativo documento informativo di cui alla lettera c) del primo comma, nonche' gli altri modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica, determinando altresi' le modalita' di pubblicazione e quelle di invio ai partecipanti, che ne facciano richiesta, degli altri documenti che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia; 3) determina, d'intesa con la Banca d'Italia, le modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote; 4) determina le modalita' con cui devono essere rese pubbliche le altre informazioni che gli organismi sono tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia. 12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. 13. Le disposizioni dell'art. 18 e dell'art. 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui al primo comma aventi ad oggetto le quote da essi emesse; tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti che partecipano a qualunque titolo alla offerta al pubblico. 14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi di cui al primo comma la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti o documenti, fissando i relativi termini. La CONSOB puo' inoltre richiedere, sentiti gli amministratori, che tali organismi rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico. Se gli amministratori oppongono, con reclamo motivato, che dalla pubblicazione puo' derivare grave danno all'organismo, l'efficacia della deliberazione e' sospesa. La CONSOB, entro dieci giorni, valutate le argomentazioni addotte, puo' escludere anche parzialmente la pubblicazione delle notizie e dei dati richiesti, sempre che cio' non possa indurre in errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali. 15. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attivita' di offerta al pubblico delle quote o delle azioni degli organismi di cui al primo comma. In caso di accertata violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, puo' sospendere temporaneamente ovvero vietare l'attivita' di offerta al pubblico delle loro quote o delle loro azioni". - Art. 82 del TUIR, riportato in nota all'art. 4. f) Si riporta il testo dell'art. 63 del TUIR, come modificto dal presente decreto: "Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1: a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli artt. 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito; b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; c) le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'art. 54 concorre a formare il reddito dell'esercizio; d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera si computano per l'intero ammontare anche se per convenzione internazionale o per disposizioni di legge non concorrono in tutto o in parte a formare il reddito; e) i proventi immobiliari di cui all'art. 57 si computano nella misura ivi stabilita; f) le rimanenze di cui agli artt. 59 e 60 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio; g) i proventi dell'allevamento di animali, di cui all'art. 78, si computano nell'ammontare ivi stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo. 3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. 4. Gli interessi passivi non computati nella determinazione del reddito a norma del presente articolo non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10".