Art. 8.
            Imposta sostitutiva sul risultato di gestione
      degli organismi di investimento collettivo del risparmio
  1. L'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal
seguente:  "Art.  9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di
cui  all'articolo  1  non  sono soggetti alle imposte sui redditi. Le
ritenute  operate  sui  redditi  di  capitale  si  applicano a titolo
d'imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta  prevista  dal  comma  2
dell'articolo  26  del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre  1973,  n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti  bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
superiore  al  5  per  cento  dell'attivo  medio  gestito, nonche' le
ritenute   del   12,50  per  cento  previste  dai  commi  3  e  3-bis
dell'articolo  26  del  predetto  decreto e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della presente legge.
  2.  Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno
la  societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento
del  risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della  gestione  si  determina  sottraendo  dal valore del patrimonio
netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata,  aumentato  dei  rimborsi  e  dei proventi eventualmente
distribuiti  nell'anno  e  diminuito  delle sottoscrizioni effettuate
nell'anno,  il  valore  del  patrimonio  netto  del  fondo all'inizio
dell'anno e i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento   collettivo   del   risparmio   soggetti   ad   imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e  alla  fine  di  ciascun  anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera  d) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno.
Nel  caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data
di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si  assume  il  patrimonio  alla  data  di  cessazione  del fondo. La
societa'  di  gestione  versa l'imposta sostitutiva al concessionario
della  riscossione  overo alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato,  competente  in  ragione del domicilio fiscale della societa',
entro il 28 febbraio di ogni anno.
 2-bis. Il risultato negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante  dalla  relativa  dichiarazione,  puo' essere computato in
diminuzione  dal  risultato  della  gestione  dei  periodi  d'imposta
successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in  essi capienza, o
utilizzato,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a  partire  dal  medesimo  periodo  d'imposta  in  cui e' maturato il
risultato  negativo,  riconoscendo  il  relativo importo a favore del
fondo  che  ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le  condizioni  e  le
modalita'   per  effettuare  l'utilizzo  del  risultato  negativo  di
gestione  di  cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
 3. I proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi, tranne quelle
assunte  nell'esercizio  di  imprese  commerciali,  non  concorrono a
formare  il reddito imponibile dei partecipanti. I proventi derivanti
dalle  partecipazioni  assunte nell'esercizio di imprese commerciali,
anche  se  iscritti  in  bilancio,  concorrono  a  formare il reddito
nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  e sui proventi percepiti e'
riconosciuto  un  credito  d'imposta  pari  al  15 per cento del loro
importo.  Le  rettifiche  di  valore  delle  quote  sono  ammesse  in
deduzione  dal  reddito  per  l'importo  che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per
la  determinazione  dei  proventi  derivanti  dalle partecipazioni ai
fondi  si  applica  il  comma  4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4.   Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi  propri la societa' di gestione presenta la dichiarazione del
risultato  di  gestione  conseguito  nell'anno  precedente da ciascun
fondo  da  essa  gestito,  indicando altresi' i dati necessari per la
determinazione  dell'imposta  sostitutiva dovuta. La dichiarazione e'
resa  su  apposito  modulo  approvato  con decreto del Ministro delle
finanze.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la riscossione, le
sanzioni  anche  penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
  2. L'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e'
sostituito  dal seguente: "Art. 14 (Disposizioni tributarie). - 1. La
SICAV  non  e' soggetta alle imposte sui redditi. Le ritenute operate
sui  redditi  di  capitale  si  applicano  a titolo d'imposta. Non si
applicano  la  ritenuta  prevista  dal  comma  2 dell'articolo 26 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600,  sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a
condizione  che  la  giacenza  media annua non sia superiore al 5 per
cento  dell'attivo  medio  gestito, nonche' le ritenute del 12,50 per
cento  previste  dai  commi  3  e 3-bis dell'articolo 26 del predetto
decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77.
  2.  La  SICAV  presenta  la dichiarazione del risultato di gestione
conseguito, indicando altresi' i dati necessari per la determinazione
dell'imposta  sostitutiva dovuta. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo  9,  commi  da  2 a 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
nonche'  quelle di cui all'articolo 7 della tabella allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con  decreto  del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
concernente i fondi comuni di investimento di natura contrattuale.
  3.  Ai  proventi  distribuiti  dalla  SICAV  non  si  applicano  le
disposizioni  di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' le disposizioni di cui agli
articoli  1, 2, 3, 7, 9, 10-bis e 12 della legge 29 dicembre 1962, n.
1745.".
  3.  L'articolo  11 della legge 14 agosto 1993, n. 344 e' sostituito
dal seguente: "Art. 11 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi di cui
all'articolo  1  non  sono  soggetti  alle  imposte  sui  redditi. Le
ritenute  operate  sui  redditi  di  capitale  si  applicano a titolo
d'imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta  prevista  dal  comma  2
dell'articolo  26  del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre  1973,  n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti  bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
superiore  al  5  per  cento  dell'attivo  medio  gestito, nonche' le
ritenute   del   12,50  per  cento  previste  dai  commi  3  e  3-bis
dell'articolo  26  del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'articolo 10-ter dell legge 23 marzo 1983, n. 77.
  2.  Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno
la  societa' di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento
del  risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. Il risultato
della  gestione  si  determina  sottraendo  dal valore del patrimonio
netto del fondo alla fine dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva
accantonata,  aumentato  dei  rimborsi  e  dei proventi eventualmente
distribuiti  nell'anno,  il  valore  del  patrimonio  netto del fondo
all'inizio  dell'anno  e i proventi di partecipazione ad organismi di
investimento   collettivo   del   risparmio   soggetti   ad   imposta
sostitutiva, nonche' i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a
titolo d'imposta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
e  alla  fine  di  ciascun  anno e' desunto dai prospetti di cui alla
lettera  c) del comma 1 dell'articolo 5 relativi alla fine dell'anno.
Nel  caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, in luogo
del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data
di avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno
si  assume  il  patrimonio  alla  data  di  cessazione  del fondo. La
societa'  di  gestione  versa l'imposta sostitutiva al concessionario
della  riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato,  competente  in  ragione del domicilio fiscale della societa',
entro il 28 febbraio di ogni anno.
  3.  Il  risultato  negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante  dalla  relativa  dichiarazione,  puo' essere computato in
diminuzione  dal  risultato  della  gestione  dei  periodi  d'imposta
successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in  essi capienza, o
utilizzato,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a  partire  dal  medesimo  periodo  d'imposta  in  cui e' maturato il
risultato  negativo,  riconoscendo  il  relativo importo a favore del
fondo  che  ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le  condizioni  e  le
modalita'   per  effettuare  l'utilizzo  del  risultato  negativo  di
gestione  di  cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
  4.  I  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni  ai fondi, tranne
quelle  assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono
a   formare  il  reddito  imponibile  dei  partecipanti.  I  proventi
derivanti  dalle  partecipazioni  assunte  nell'esercizio  di imprese
commerciali,  anche  se iscritti in bilancio, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti
e'  riconosciuto  un  credito d'imposta pari al 15 per cento del loro
importo.  Le  rettifiche  di  valore  delle  quote  sono  ammesse  in
deduzione  dal  reddito  per  l'importo  che eccede i maggiori valori
iscritti in bilancio che non hanno concorso a formare il reddito. Per
la  determinazione  dei  proventi  derivanti  dalle partecipazioni ai
fondi  si  applica  il  comma  4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5.  Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi propri, la societa' di gestione presenta la dichiarazione del
risultato  di  gestione  conseguito  nell'anno  precedente da ciascun
fondo  da  essa  gestito indicando, altresi', i dati necessari per la
determinazione  dell'imposta  sostitutiva dovuta. La dichiarazione e'
resa  su  apposito  modulo  approvato  con decreto del Ministro delle
finanze.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la riscossione, le
sanzioni  anche  penali, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
  4.  L'articolo  11-bis  del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512
convertito,  con  modificazioni dalla legge 25 novenbre 1983, n. 649,
e'  sostituito dal seguente: "Art. 11-bis. - 1. I Fondi comuni esteri
di  investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio
dello  Stato  ai  sensi  del  decreto-legge  6  giugno  1956, n. 476,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e
successive modificazioni, non sono soggetti alle imposte sui redditi.
Le  ritenute  operate  sui  redditi di capitale si applicano a titolo
d'imposta.  Non  si  applicano  la  ritenuta  prevista  dal  comma  2
dell'articolo  26  del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre  1973,  n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti  bancari,  a  condizione che la giacenza media annua non sia
superiore  al  5  per  cento  dell'attivo  medio  gestito, nonche' le
ritenute   del   12,50  per  cento  previste  dai  commi  3  e  3-bis
dell'articolo  26  del predetto decreto n. 600 del 1973 e dal comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
  2.  Sulla  parte del risultato della gestione del fondo maturato in
ciascun  anno  proporzionalmente  corrispondente alle quote collocate
nello  Stato,  il  soggetto  incaricato  del collocamento e' tenuto a
versare un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a
titolo  di  imposta  sostitutiva.  Il  risultato  della  gestione  si
determina  sottraendo  dal valore del patrimonio netto del fondo alla
fine   dell'anno   al  lordo  dell'imposta  sostitutiva  accantonata,
aumentato  dei  rimborsi  e  dei  proventi  eventualmente distribuiti
nell'anno  e  diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell'anno, il
valore  del  patrimonio  netto  del  fondo  all'inizio  dell'anno e i
proventi  di  partecipazione  ad organismi di investimento collettivo
del  risparmio  soggetti  ad  imposta sostitutiva, nonche' i proventi
esenti  e  quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta. Nel caso di
fondi  comuni  avviati  o  cessati  in  corso  d'anno,  in  luogo del
patrimonio  all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di
avvio del fondo ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si
assume  il  patrimonio  alla  data di cessazione del fondo. L'imposta
sostitutiva  e'  versata dal soggetto incaricato del collocamento nel
territorio  dello  Stato  al  concessionario della riscossione ovvero
alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello Stato, competente in
ragione  del  domicilio  fiscale  della societa' entro il 28 febbraio
dell'anno successivo.
  3.  Il  risultato  negativo della gestione di un periodo d'imposta,
risultante  dalla  relativa  dichiarazione,  puo' essere computato in
diminuzione  dal  risultato  della  gestione  dei  periodi  d'imposta
successivi,  per  l'intero  importo  che  trova  in  essi capienza, o
utilizzato,  in  tutto  o  in  parte,  dalla  societa' di gestione in
diminuzione dal risultato di gestione di altri fondi da essa gestiti,
a  partire  dal  medesimo  periodo  d'imposta  in  cui e' maturato il
risultato  negativo,  riconoscendo  il  relativo importo a favore del
fondo  che  ha maturato il risultato negativo. Con uno o piu' decreti
del  Ministro  delle  finanze  sono  stabilite  le  condizioni  e  le
modalita'   per  effettuare  l'utilizzo  del  risultato  negativo  di
gestione  di  cui al presente comma, anche nell'ipotesi di cessazione
del fondo in corso d'anno.
  4.  I  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni  ai fondi, tranne
quelle  assunte nell'esercizio di imprese commerciali, non concorrono
a   formare  il  reddito  imponibile  dei  partecipanti.  I  proventi
derivanti  dalle  partecipazioni  assunte  nell'esercizio  di imprese
commerciali,  anche  se iscritti in bilancio, concorrono a formare il
reddito nell'esercizio in cui sono percepiti e sui proventi percepiti
e'  riconosciuto  un  credito d'imposta pari al 15 per cento del loro
importo.  Le  rettifiche  di  valore  delle  quote  sono  ammesse  in
deduzione  dal  reddito  per  l'importo  che eccede i maggiori valori
iscritti  in bilancio che non hanno concorso a fomare il reddito. Per
la  determinazione  dei  proventi  derivanti  dalle partecipazioni ai
fondi  si  applica  il  comma  4-bis dell'articolo 42 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  5.  Contestualmente  alla  presentazione  della  dichiarazione  dei
redditi propri il soggetto incaricato del collocamento nel territorio
dello  Stato  presenta  la  dichiarazione  del  risultato di gestione
imponibile   conseguito   nell'anno   precedente   da  ciascun  fondo
indicando,   altresi',   i   dati  necessari  per  la  determinazione
dell'imposta sostitutiva dovuta. La dichiarazione e' resa su apposito
modulo  approvato  con  decreto  del  Ministro  delle finanze. Per la
liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le  sanzioni  anche
penali,  i  rimborsi  ed  il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
  6.  Il  soggetto  incaricato  del collocamento nel territorio dello
Stato provvede altresi' agli adempimenti stabiliti dagli articoli 7 e
9 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello
Stato ed alle operazioni ivi effettuate.".
  5. I commi da 1 a 6 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,
n. 77, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sui proventi derivanti dalla
partecipazione  a  organismi  di  investimento  collettivo  in valori
mobiliari  di  diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione
Europea,  conformi  alle  direttive  comunitarie  e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis, i
soggetti  residenti  incaricati  del pagamento dei proventi medesimi,
del  riacquisto  o  della  negoziazione  delle  quote  o delle azioni
operano  una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui
proventi  distribuiti  in costanza di partecipazione all'organismo di
investimento  e  sulla  differenza  tra  il  valore  di riscatto o di
cessione  delle  quote  od  azioni  e  il  valore  medio ponderato di
sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di
sottoscrizione  o  acquisto  si assume il valore della quota rilevato
dai  prospetti  periodici  relativi alla data di acquisto della quote
medesime.
  2.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  1 si applica la disposizione
prevista  dal  comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  assumendosi  i  coefficienti  di rettifica
determinati con il decreto del Ministro delle finanze.
  3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo d'acconto
sui  proventi derivanti dalle partecipazioni relative all'impresa e a
titolo d'imposta in ogni altro caso.
  4.  Nel  caso  in  cui  le  quote  o  azioni di cui al comma 1 sono
collocate  all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti
all'estero  senza  applicazione  della  ritenuta, detti proventi sono
assoggettati  a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16-bis del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se percepiti al
di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
  5.  I  proventi  derivanti  dalla  partecipazione  a  organismi  di
investimento  collettivo  in  valori  mobiliari  di  diritto  estero,
diversi  da quelli di cui al comma 1, concorrono a formare il reddito
imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di
proventi  distribuiti  sia che vengano percepiti quale differenza tra
il  valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore
di  sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto delle
quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate
o sottoscritte per la loro quantita'.
  6.  Nel  caso in cui i proventi di cui al comma 5 sono percepiti in
Italia  tramite  soggetti  residenti  incaricati  del  pagamento  dei
proventi  medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o
delle  azioni, tali soggetti operano una ritenuta del 12,50 per cento
a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.".
  6.  Il  comma  3 dell'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre   1986,   n.   917,  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Se
nell'esercizio  sono  stati  conseguiti  interessi  o  altri proventi
esenti  da  imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche o private
sottoscritte,  acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal  28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli
a decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in  deduzione  fino  a  concorrenza  dell'ammontare complessivo degli
interessi  o proventi esenti. Gli interessi passivi che eccedono tale
ammontare  sono  deducibili  a  norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere
conto,  ai  fini  del  rapporto  ivi  previsto,  dell'ammontare degli
interessi  e  proventi esenti corrispondente a quello degli interessi
passivi non ammessi in deduzione.".
 
          Note all'art. 8:
             a) Disposizioni richiamate nell'art. 9 della legge n. 77
          del 1983:
            - L'art. 26 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          n.  600  del  1973  e'  novellato dall'art. 12 del presente
          decreto, cui si rinvia.
            - Il testo dell'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e'
          riportato piu' avanti sotto la lettera e).
            - L'art. 42 TUIR e' riportato  in  nota  all'art.  2  del
          presente decreto.
             b)  Disposizioni  richiamate  nell'art.  14  del decreto
          legislativo n. 84 del 1992:
            -  L'art.  26 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973 e'  novellato  dall'art.  12  del  presente
          decreto, cui si rinvia.
            -  L'art.  10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato
          sotto la lettera e).
            - Il testo dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983  e'  il
          seguente:
            "Art. 9 (Disposizioni tributarie). - 1. I fondi comuni di
          cui  all'art.   1 non sono soggetti all'imposta sul reddito
          delle persone fisiche, ne' all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche, ne' all'imposta locale sui redditi. Le
          ritenute operate sui  redditi  di  capitale  percepiti  dai
          fondi sono a titolo di imposta.
            2.    Sull'ammontare   del   valore   netto   del   fondo
          proporzionalmente  riferito  alla  componente   dell'attivo
          costituita  da  titoli di Stato, conti correnti e depositi,
          titoli  obbligazionari  e  similari  ad   eccezione   delle
          obbligazioni   convertibili,  nonche'  da  quote  di  altri
          organismi di investimento collettivo in  valori  mobiliari,
          la societa' di gestione preleva un ammontare pari allo 0,05
          per  cento.  Sull'ammontare  del  valore  netto  del  fondo
          proporzionalmente  riferito   alla   rimanente   componente
          dell'attivo,  la  societa' di gestione preleva un ammontare
          pari allo 0,25 per cento. L'aliquota dello 0,25  per  cento
          e'  ridotta  allo  0,10 per cento sull'ammontare del valore
          netto del fondo proporzionalmente riferito alla  componente
          dell'attivo   rappresentato   da   azioni   e  obbligazioni
          convertibili in azioni di societa', costituite  in  Italia,
          aventi   per   oggetto  esclusivo  o  principale  attivita'
          industriali. I valori che costituiscono  l'attivo,  nonche'
          il  valore  netto  del  fondo, devono essere calcolati come
          media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui alla
          lettera d) dell'art. 5, relativi alla fine di ciascun mese,
          tenendo anche conto dei mesi in cui il fondo non  ha  avuto
          alcun  valore  perche'  avviato  o cessato in corso d'anno.
          L'ammontare  dei  prelievi  effettuati  dalla  societa'  di
          gestione deve essere versato dalla medesima alla sezione di
          tesoreria provinciale dello Stato entro il trentuno gennaio
          di ciascun anno a titolo di imposta sostitutiva.
            3.  I  proventi  delle partecipazioni ai fondi, tranne di
          quelle assunte nell'esercizio di imprese  commerciali,  non
          concorrono    a   formare   il   reddito   imponibile   dei
          partecipanti. Sui proventi di ogni tipo,  ivi  comprese  le
          plusvalenze  realizzate  in  sede  di riscatto delle quote,
          percepiti in rapporto alle partecipazioni al fondo  assunte
          da  parte di societa' ed enti di cui all'art. 87, del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          22 dicembre 1986, n.    917,  e'  riconosciuto  un  credito
          d'imposta  pari al 15 per cento dei proventi stessi. A tali
          fini le societa' di gestione rilasciano, a richiesta  degli
          interessati,  attestazione  dalla  quale devono risultare i
          dati  identificativi  del  percipiente,   l'ammontare   dei
          proventi  distribuiti,  le  somme  corrisposte  in  sede di
          riscatto e il numero delle quote riscattate.
            4.  Entro  lo  stesso  termine  previsto  nel  comma 2 la
          societa'  di  gestione   deve   provvedere   a   presentare
          annualmente  la  dichiarazione  relativa  a  ciascuno degli
          ammontari ivi indicati  su  apposito  modulo,  conforme  al
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze,
          allegandovi,  oltre  alla  copia  della   distinta   o   al
          bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva, anche il
          prospetto  da cui risulta la composizione del fondo ai fini
          dell'applicazione delle aliquote previste nel comma  2.  Le
          modalita'    di   effettuazione   dei   versamenti   e   la
          presentazione della  dichiarazione  prevista  nel  presente
          articolo  sono  disciplinate dalle disposizioni dei decreti
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
          n. 602, nonche' da quelle di cui al decreto-legge 10 luglio
          1982, n. 429, convertito dalla  legge  7  agosto  1982,  n.
          516".
            -  Il  testo  dell'art. 7 della tabella (Atti per i quali
          non vi e' l'obbligo della registrazione, allegata al  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          131 del 1986, e' il seguente:
            "Art. 7. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e
          di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge
          29 ottobre 1961, n.  1216,  nonche'  ricevute  parziali  di
          pagamento,  quietanze,  ivi comprese quelle rilasciate agli
          assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e ogni
          altro   atto   inerente   all'acquisizione,   gestione   ed
          esecuzione  dei  predetti  contratti  posto  in  essere nei
          rapporti  dell'assicuratore  con  altri  assicuratori,  con
          agenti,   intermediari   ed   altri   collaboratori,  anche
          autonomi,   e   con   gli   assicurati;    atti    relativi
          all'istituzione  di  fondi comuni di investimento mobiliare
          autorizzati, alla sottoscrizione e al rimborso delle quote,
          anche  in  sede  di  liquidazione,   e   all'emissione   ed
          estinzione dei relativi certificati, compresi le quote ed i
          certificati   di   analoghi  fondi  esteri  autorizzati  al
          collocamento nel territorio dello Stato".
            - L'art. 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica
          n.  600  del  1973  e'  novellato dall'art. 12 del presente
          decreto, cui si rinvia.
            - Si riporta il testo degli artt. 1, 2, 3, 7, 9,  10-bis,
          12 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745:
            "Art. 1. - Gli utili in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
          denominazione  distribuiti  dalle  societa' per azioni e in
          accomandita per azioni e dalle societa' anche cooperative a
          responsabilita' limitata sono  soggetti  ad  una  ritenuta,
          nella  misura  del  cinque  per  cento, a titolo di acconto
          dell'imposta complementare e  dell'imposta  sulle  societa'
          dovute dai soci.
            In  caso  di  distribuzione  di utili in natura, anche in
          sede di liquidazione delle societa', i  singoli  soci,  per
          conseguirne  il  pagamento,  devono  versare  alle societa'
          l'importo  corrispondente  alla  ritenuta,  determinato  in
          relazione  al  valore  dei  beni  ad essi attribuiti, quale
          risulta  dall'ultimo   bilancio   della   societa',   salvo
          l'accertamento     dell'effettivo     valore     ai    fini
          dell'applicazione dei singoli tributi.
            Nei casi di assegnazione di azioni gratuite e di  aumento
          gratuito  del  valore  nominale  delle  azioni si considera
          utile distribuito la parte dell'ammontare complessivo delle
          riserve  e  degli  altri   fondi,   imputata   a   capitale
          successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
          che  eccede  il 25 per cento dell'ammontare complessivo dei
          dividendi attribuiti ai  soci  posteriormente  alla  stessa
          data.  Non  si  computano a tal fine i fondi costituiti con
          saldi di rivalutazione monetaria esenti da  imposta  e  con
          sovraprezzi di emissione versati dai soci".
            "Art.  2.  -  Le  societa' devono versare alle sezioni di
          Tesoreria provinciale nella  cui  circoscrizione  hanno  il
          domicilio  fiscale,  entro  venti  giorni  dalla data delle
          deliberazioni di distribuzione degli utili o degli acconti,
          l'intero ammontare delle ritenute in base all'aliquota  del
          cinque per cento sull'intero importo degli utili soggetti a
          ritenuta  di  cui  e'  stata  deliberata  la distribuzione.
          Nella ipotesi prevista  dal  terzo  comma  dell'art.  1  il
          termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione
          della deliberazione nel Foglio degli annunzi legali.
            Entro  il  28  febbraio ed entro il 31 agosto le societa'
          devono versare  la  maggior  ritenuta  effettuata  in  base
          all'aliquota  del  trenta  per cento, ai sensi dell'art. 10
          della presente  legge,  sugli  utili  pagati  nel  semestre
          precedente.
            Si  applicano gli artt. 169, secondo comma, 171 e 172 del
          testo unico delle leggi sulle imposte dirette.
            Entro il 31 marzo di  ciascun  anno  le  societa'  devono
          dichiarare  all'ufficio  delle imposte, su apposito modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  per   le   finanze,
          l'ammontare degli utili dei quali e' stata deliberata anche
          a  titolo  di  acconto  la  distribuzione  nell'anno solare
          precedente nonche' l'ammontare degli utili pagati nell'anno
          e assoggettati alle ritenute previste dagli artt.  1  e  10
          della presente legge.
            Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni
          della   sezione  di  Tesoreria  provinciale  comprovanti  i
          versamenti eseguiti e le copie dei modelli di  trasmissione
          delle  comunicazioni  previste  dall'art.  7 della presente
          legge, con l'indicazione dell'ammontare degli utili  per  i
          quali e' stata fatta la comunicazione.
            Nell'ipotesi  prevista dal terzo comma dell'articolo 1 la
          dichiarazione deve contenere gli elementi in base ai  quali
          e'  stato  determinato l'utile assoggettato alla ritenuta e
          indicare la quota imputabile a ciascuna azione.
            Le societa' a  responsabilita'  limitata  e  le  societa'
          cooperative  a  responsabilita'  limitata  le cui quote non
          siano   rappresentate   da   azioni   devono    specificare
          l'ammontare   degli   utili   spettanti  a  ciascun  socio,
          indicandone la residenza e il domicilio fiscale".
            "Art.   3.   -   L'ammontare   delle   ritenute  previste
          dall'articolo 1 e'  dedotto  dall'ammontare  della  imposta
          complementare dovuta dai soci sul reddito complessivo netto
          alla  cui  formazione  concorrono gli utili lordi sui quali
          sono state per l'anno di  acquisizione  del  diritto  agli,
          utili stessi.
            L'ammontare  delle ritenute operate sugli utili percepiti
          dalle  societa'  semplici,  in   nome   collettivo   e   in
          accomandita  semplice e' dedotto dall'imposta complementare
          o  dall'imposta  sulle  societa'  dovute  dai  soci   nella
          proporzione  stabilita'  dalla lettera c) del secondo comma
          dell'art. 135 del testo unico  delle  leggi  sulle  imposte
          dirette. Nella stessa proporzione gli utili percepiti dalle
          dette  societa' concorrono a formare il reddito complessivo
          dei soci ai fini dell'imposta complementare o  dell'imposta
          sulle societa'.
            L'ammontare  delle ritenute operate sugli utili spettanti
          a  soggetti  tassabili  in  base  a  bilancio  e'   dedotto
          dall'ammontare   dell'imposta  sulla  societa'  dovuta  per
          l'esercizio sociale nel corso del  quale  il  diritto  agli
          utili  e'  stato acquisito. Per le azioni in proprieta' per
          un periodo inferiore all'anno, alla data della acquisizione
          del diritto agli utili, la  deduzione  e'  limitata  ad  un
          dodicesimo  dell'ammontare  della ritenuta per ciascun mese
          di durata ininterrotta della proprieta'.
            Nei casi contemplati dai commi precedenti si applicano le
          disposizioni dell'art. 177  del  testo  unico  delle  leggi
          sulle imposte dirette.
            Se   dalla   dichiarazione  presentata  dal  contribuente
          risulta che  l'ammontare  delle  ritenute  e'  superiore  a
          quello  dell'imposta  iscrivibile a ruolo a norma dell'art.
          174 del testo unico  delle  leggi  sulle  imposte  dirette,
          l'ufficio  delle  imposte iscrive la differenza in appositi
          elenchi di rimborso; tali elenchi devono essere  consegnati
          all'esattore  contemporaneamente  ai  ruoli  nei quali sono
          iscritte  le   imposte   corrispondenti   agli   imponibili
          dichiarati    dai   contribuenti.   L'indennita'   prevista
          dall'art. 199-bis del testo unico e' dovuta con  decorrenza
          dal  secondo  semestre  successivo alla presentazione della
          dichiarazione.
            Per le societa' e le  assicurazioni  estere  operanti  in
          Italia  mediante una stabile organizzazione le disposizioni
          dei commi precedenti si applicano nei soli  riguardi  delle
          ritenute  operate  sugli  utili  derivanti  da  azioni  che
          concorrono a formare il patrimonio  imponibile  di  cui  al
          terzo comma dell'art. 147 del testo unico delle leggi sulle
          imposte dirette.
            I   soggetti   tassabili   in  base  a  bilancio  debbono
          presentare, in  allegato  alla  dichiarazione  annuale,  le
          distinte  delle  azioni  acquistate  o  vendute  nel  corso
          dell'esercizio. Nelle distinte compilate dalle  aziende  di
          credito  non  debbono essere incluse le azioni dalle stesse
          acquistate o vendute nelle funzioni di intermediazione  nei
          trasferimenti".
            "Art.  7.  - Le societa', entro il 15 febbraio di ciascun
          anno, devono comunicare allo Schedario generale dei  titoli
          azionari,   relativamente   ai   soggetti   che   risultano
          possessori dei titoli sui  quali  hanno  pagato  gli  utili
          nell'anno solare precedente o titolari di diritti reali sui
          titoli  stessi,  gli  elementi  indicati nell'art. 5, primo
          comma.
            Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro,
          persone fisiche o giuridiche,  che  in  rappresentanza  del
          possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili.
            Le comunicazioni di cui al primo comma:
             a)  devono  essere  eseguite,  per ogni distribuzione di
          utili, mediante elenchi conformi ai modelli  approvati  con
          decreto del Ministro per le finanze e redatti in tre copie,
          una delle quali viene restituita con visto di ricevuta alla
          societa';
             b)  devono  indicare,  per ciascun nominativo, il numero
          delle azioni, precisando la  data  dell'ultima  girata,  se
          avvenuta  dopo  il  precedente  pagamento  di  utili e se i
          giratari dei titoli non sono persone fisiche, e l'ammontare
          degli utili su di esse complessivamente  pagati,  al  lordo
          della  ritenuta  prevista  dall'art.  1.  Se la ritenuta e'
          stata emessa a sensi dell'art.  1,  quarto  comma,  debbono
          essere   altresi'  indicati  gli  estremi  del  certificato
          prodotto;
             c) devono essere sottoscritte dal rappresentante  legale
          della  societa'  oppure  da  un  amministratore o dirigente
          incaricato con apposita deliberazione del Consiglio.
            Le societa' che nell'anno solare precedente  non  abbiano
          deliberato la distribuzione di utili devono comunicare allo
          Schedario   gli   elementi   indicati   dal   primo   comma
          relativamente ai titoli azionari che sono stati  depositati
          ai  fini  dell'intervento  all'assemblea ordinaria ai sensi
          del secondo comma dell'art. 4.
            Quando l'incarico di pagare gli utili e' stato  conferito
          ai   soggetti  indicati  nell'art.  6,  primo  comma,  alle
          comunicazioni previste dal primo comma  devono  provvedere,
          per conto della societa' emittente, i soggetti medesimi. Le
          comunicazioni  possono  essere eseguite anche dalle singole
          sedi e filiali delle aziende o societa' incaricate  e  sono
          sottoscritte, in tal caso, dai rispettivi direttori".
            "Art.  9. - Le societa' fiduciarie devono comunicare allo
          Schedario e al competente ufficio delle imposte,  entro  il
          15  febbraio  di  ciascun  anno,  i  nomi  degli  effettivi
          proprietari delle azioni ad esse intestate ed  appartenenti
          a  terzi, sulle quali hanno riscosso utili nell'anno solare
          precedente, con le indicazioni prescritte dall'art.  4  del
          regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge
          31  ottobre  1955,  n.  1064,  e  con la specificazione del
          numero delle azioni e dell'ammontare degli utili  spettanti
          a ciascun nominativo.
            La  comunicazione  deve  essere  eseguita,  per  ciascuna
          attribuzione di utili sulle azioni intestate alla  societa'
          fiduciaria,  mediante elenchi conformi ai modelli approvati
          con decreto del Ministro per le finanze e  redatti  in  tre
          copie,  una delle quali e' restituita con visto di ricevuta
          alla societa'.
            La  comunicazione  deve  essere  sottoscritta  dal legale
          rappresentante della societa' fiduciaria".
            "Art. 10-bis. - Gli utili spettanti a persone  giuridiche
          pubbliche o fondazioni, esenti dall'imposta sulle societa',
          che  hanno esclusivamente scopo di beneficenza, educazione,
          istruzione, studio e  ricerca  scientifica  sono  esonerati
          dalla  ritenuta  prevista  dall'articolo  10 della presente
          legge, a condizione che il rappresentante legale dell'ente,
          entro il mese di ottobre dell'anno precedente quelli in cui
          e'  deliberata  la   distribuzione   degli   utili,   abbia
          presentato  al competente Ispettorato compartimentale delle
          imposte  dirette  la  distinta  delle   azioni   possedute,
          attestando  per  iscritto  che  gli  utili relativi sono di
          esclusiva   pertinenza    dell'ente.    La    distinta    e
          l'attestazione   devono   essere   vistate   dall'autorita'
          governativa che esercita il controllo e la vigilanza  sulla
          amministrazione  dell'ente.  L'ispettorato  compartimentale
          trasmette alle societa' emittenti, entro  il  20  dicembre,
          l'elenco  degli  enti che hanno presentato la distinta, con
          l'indicazione del numero delle azioni in essa comprese.
            L'Amministrazione   finanziaria   puo'   procedere   alla
          ispezione   della   contabilita'   degli   enti  che  hanno
          presentato la distinta con  le  modalita'  stabilite  dagli
          articoli  39 e 42 del testo unico delle leggi sulle imposte
          dirette. In  caso  di  omessa  o  irregolare  tenuta  della
          contabilita'  l'importo  della  ritenuta, in misura pari al
          trenta per cento dell'ammontare  degli  utili  riscossi  in
          esonero  da  essa,  e'  iscritto  a ruolo a nome dell'ente,
          insieme con una soprattassa del dieci per  cento,  a  norma
          degli  articoli  168,  secondo  comma  e 183 lettera b) del
          testo unico delle leggi sulle imposte dirette. In  caso  di
          falsita'  dell'attestazione  di  cui  al  comma precedente,
          fermo restando il disposto dell'articolo 15 della  presente
          legge,  si  applicano al rappresentante legale dell'ente le
          pene stabilite dall'articolo 483 del Codice penale.
            L'esonero dalla ritenuta previsto  da  quest'articolo  si
          applica  per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo
          d'acconto, e' deliberata dopo il 31 dicembre  1967,  sempre
          che,  per  gli utili distribuiti nel 1968, entro il mese di
          ottobre del 1967  siano  state  presentate  la  distinta  e
          l'attestazione di cui al primo comma".
            "Art.  12. - In caso di omissione totale o parziale della
          ritenuta o del versamento prescritti dagli articoli  1,  2,
          10  e  11 si applicano le sanzioni previste rispettivamente
          dall'art. 264 e dal primo comma  dell'art.  260  del  testo
          unico delle leggi sulle imposte dirette.
            Per  la  mancanza  o  incompletezza  della  dichiarazione
          prescritta dai commi terzo e quarto dell'art. 2 si  applica
          la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000".
             c)  Disposizioni  richiamate nell'art. 11 della legge n.
          344 del 1993:
            - Il testo dell'art. 1 della legge n. 344 del 1993 e'  il
          seguente:
            "Art.  1. (Autorizzazione all'istituzione di fondi comuni
          di investimento mobiliare chiusi). -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro,  sentita  la  Banca d'Italia, autorizza le societa'
          per azioni aventi per  oggetto  esclusivo  la  gestione  di
          fondi   comuni   di   investimento   collettivo  in  valori
          mobiliari, e in possesso degli specifici requisiti previsti
          dalla presente legge, ad istituire uno o piu' fondi  comuni
          di  investimento mobiliare di tipo chiuso, con le modalita'
          indicate  nel  capo  II.    Si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  1,  commi  3,  4  e 11, della legge 23 marzo
          1983, n. 77, e successive  modificazioni  ed  integrazioni.
          L'autorizzazione  ministeriale  deve  essere rilasciata con
          riferimento specifico alla gestione di fondi chiusi.
            2. Il  Ministro  del  tesoro  comunica  alla  Commissione
          nazionale  per  le  societa' e la borsa (CONSOB) l'avvenuta
          autorizzazione.
            3. L'autorizzazione non puo'  essere  concessa  nei  casi
          indicati all'articolo 1, comma 5, lettere b), c), d), e) ed
          f),  della  citata  legge n. 77 del 1983), ed inoltre se la
          societa'  ha  un   capitale   sociale   versato   inferiore
          rispettivamente a:
             a)  lire 5 miliardi, se gestisce esclusivamente fondi di
          tipo chiuso;
             b) lire 7 miliardi, se gestisce congiuntamente fondi  di
          tipo aperto e di tipo chiuso.
            4.  I  mezzi  patrimoniali  devono,  in ogni caso, essere
          aumentati  di  un  ulteriore  ammontare  pari  alla   quota
          obbligatoria  di  partecipazione  della societa' a ciascuno
          dei fondi di tipo chiuso gestiti, di  cui  all'articolo  9,
          comma  8.  L'ammontare  dei  mezzi  patrimoniali  non  puo'
          comunque essere inferiore a quello  stabilito  con  decreto
          del  Ministro  del tesoro, sentita la Banca d'Italia, anche
          con riferimento all'ammontare dei fondi comuni gestiti.
            5. Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  1,
          commi  6 e 7, della citata legge n. 77 del 1983, nonche' le
          disposizioni  di  cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  e
          all'articolo 9, comma 12, della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
          e  successive  modificazioni.  Il  difetto del requisito di
          onorabilita' di cui all'articolo 1, comma  5,  lettera  f),
          della  citata  legge  n.  77  del 1983 comporta, in caso di
          societa' gia' autorizzate,  la  sospensione  dell'esercizio
          del  diritto di voto, con gli effetti di cui all'articolo 5
          del decreto-legge 8 aprile 1974,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216,  e
          successive  modificazioni,  nonche'  all'articolo  9  della
          legge 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni.
            6.  Le  sostituzioni comportanti modifica della identita'
          dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), d)
          ed e), della citata legge n. 77  del  1983,  devono  essere
          comunicate  dalla  societa' di gestione, non oltre quindici
          giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata  non
          conformita'  alle  prescrizioni,  fissa  un  termine per la
          regolarizzazione e, in difetto, ne fa  immediata  relazione
          al  Ministro del tesoro che provvede ai sensi dell'articolo
          2.
            7.  Qualora  il  capitale  sociale  o il patrimonio della
          societa' scendano al di sotto dei limiti previsti ai  commi
          3 e 4, si applica la procedura di cui al comma 6".
            -  L'art.  26 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973 e'  novellato  dall'art.  12  del  presente
          decreto, cui si rinvia.
            -  L'art.  10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato
          sotto la lettera e).
            - Il testo dell'art. 5 della legge n. 344 del 1993 e'  il
          seguente:
            "Art.  5.  (Scritture  contabili,  revisione  contabile e
          controllo).  - 1. In aggiunta alle scritture prescritte per
          le imprese dal codice civile, e con le stesse modalita', la
          societa' di gestione deve redigere:
             a) il libro giornale del fondo, nel quale devono  essere
          annotate,  giorno  per giorno, le operazioni di emissione e
          di rimborso delle quote di partecipazione e  le  operazioni
          relative alla gestione;
             b)  entro  quattro  mesi  dalla  fine  di  ogni anno, il
          rendiconto della gestione del fondo;
             c) entro trenta giorni dalla fine di ogni  semestre,  la
          relazione   semestrale   contenente   il   prospetto  della
          composizione degli investimenti e  del  valore  del  fondo,
          nonche' del valore unitario delle quote.
            2.  I  documenti  di cui alle lettere b) e c) del comma 1
          sono depositati e affissi  nella  sede  della  societa'  di
          gestione,  per  almeno  trenta  giorni  a partire da quello
          successivo alla data della redazione.  L'ultimo  rendiconto
          e  l'ultima  relazione  semestrale  devono  inoltre  essere
          tenuti a disposizione del pubblico presso la medesima sede,
          nonche' presso le sedi della banca depositaria e delle  sue
          succursali indicate nel regolamento del fondo.
            3.  I  partecipanti  al  fondo  hanno diritto di ottenere
          gratuitamente  dalla  societa'   di   gestione,   anche   a
          domicilio,   copia  dell'ultimo  rendiconto  e  dell'ultima
          relazione semestrale.
            4. il rendiconto, la relazione e i prospetti  di  cui  al
          comma  1  sono  compresi  tra le comunicazioni sociali agli
          effetti dell'articolo 2621, n. 1), del codice civile.
            5. Si applicano le disposizjoni  di  cui  all'articolo  6
          della   citata   legge   n.   77  del  1983,  e  successive
          modificazioni. La revisione contabile e' effettuata da  una
          societa' di revisione iscritta all'albo tenuto dalla CONSOB
          ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31
          marzo 1975, n. 136.
            - Il testo dell'art. 42 del TUIR  e'  riportato  in  nota
          all'art.  2.
             d)   Disposizioni   richiamate   nell'art.   11-bis  del
          decreto-legge n. 512 del 1983:
            L'art. 26 del decreto del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  600  del 1973 e' novellato dall'art. 12 del
          presente decreto, cui si rinvia.
            -  L'art.  10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato
          sotto la lettera e).
            - L'art. 42 del TUIR e' riportato in nota all'art. 2.
            - Il testo degli artt. 7 e 9 del decreto-legge n. 512 del
          1983 e' il seguente:
            "Art.  7.  -  1.  Ai  fini  della  disciplina   stabilita
          nell'articolo  6 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli
          incaricati del pagamento dei  proventi,  del  riacquisto  o
          della   negoziazione   dei   titoli  o  certificati  devono
          presentare la dichiarazione di cui all'art. 5 anche se  non
          vi   e'   stata  corresponsione  di  proventi  e  allegarvi
          l'attestazione   comprovante   il   versamento   prescritto
          dall'articolo  6,  il  prospetto  di  calcolo  del relativo
          ammontare e la relazione di stima  del  valore  complessivo
          dei  titoli  o  dei certificati non ancora rimborsati al 31
          dicembre dell'anno precedente, redatta da una  societa'  di
          revisione  iscritta  all'albo  speciale  delle  societa' di
          revisione di cui all'art.   8, del decreto  del  Presidente
          della  Repubblica 31 marzo 1975, n.  136, e designata dalla
          Commissione nazionale per le societa'  e  la  borsa.  Altri
          adempimenti  e  modalita  di attuazione della disciplina di
          cui all'articolo 6 possono essere stabiliti con decreti del
          Ministro  delle  finanze  da  pubblicare   nella   Gazzetta
          Ufficiale
            2.  Alla  prima  dichiarazione presentata successivamente
          entrata in vigore del presente decreto deve essere allegata
          la relazione di stima del valore complessivo dei  titoli  o
          dei certificati non rimborsati alla stessa data.
            Art.  9 - 1. I titoli e i certificati di cui agli artt. 5
          e 6 devono recare l'indicazione del  prezzo  di  emissione.
          Per   ciascun   titolo  o  certificato  emesso  senza  tale
          indicazione si applica la  sanzione  prevista  nel  secondo
          comma  dell'art.  9 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
          convertito, con modificazioni, nella legge 7  giugno  1974,
          n. 216.
            1.1 I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati
          del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione
          dei  titoli  o certificati, devono annotare giornalmente in
          un apposito registro tenuto, numerato  e  bollato  a  norma
          dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, e
          vidimato annualmente dal competente ufficio  delle  imposte
          dirette, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e
          negoziazione  dei  titoli o certificati, con la indicazione
          delle somme ricevute o erogate in relazione ad esse,  e  le
          operazioni di distribuzione di proventi.
            2.  Relativamente  alle  ritenute,  ai  versamenti e alle
          dichiarazioni previsti  negli  articoli  da  5  a  8  e  al
          registro  previsto  nel  precedente  comma  si applicano le
          disposizioni dei decreti del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600 e n. 602, nonche'
          quelle dell'articolo 1, sesto  comma,  e  dell'art.  2  del
          decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429,  convertito, con
          modificazioni, nella  legge  7  agosto  1982,  n.  516.  La
          dichiarazione annuale indicata nell'articolo 5 si considera
          omessa  incaso  di  mancata  allegazione della relazione di
          stima prevista nell'articolo 7.".
             e) Si riporta il testo dell'art. 10-ter della  legge  n.
          77 del 1983, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  10-ter (Disposizioni tributarie sui proventi delle
          quote di organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  di  diritto estero). - 1. Sui proventi derivanti
          dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo
          in valori mobiliari di diritto estero, situati negli  Stati
          membri   dell'Unione   europea,   conformi  alle  direttive
          comunitarie e le cui quote sono  collocate  nel  territorio
          dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  10-bis,  i soggetti
          residenti incaricati del
           pagamento dei proventi medesimi, del  riacquisto  o  della
          negoziazione   delle  quote  o  delle  azioni  operano  una
          ritenuta del 12,50 per cento.  La ritenuta si  applica  sui
          proventi   distribuiti   in   costanza   di  partecipazione
          all'organismo di investimento e  sulla  differenza  tra  il
          valore di riscatto o di cessione delle quote od azioni e il
          valore  medio  ponderato  di  sottoscrizione  o di acquisto
          delle quote. In ogni caso come valore di  sottoscrizione  o
          acquisto  si  assume  il  valore  della  quota rilevato dai
          prospetti periodici relativi alla data  di  acquisto  della
          quote medesime.
            2.  Sui  proventi  di  cui  al  comma  1  si  applica  la
          disposizione prevista dal  comma  9  dell'articolo  82  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, assumendosi i coefficienti di rettifica determinati
          con il decreto del Ministro delle finanze.
            3. La ritenuta prevista dal comma 1 e' applicata a titolo
          d'acconto   sui  proventi  derivanti  dalle  partecipazioni
          relative all'impresa e a titolo  d'imposta  in  ogni  altro
          caso.
            4.  Nel  caso  in  cui le quote o  di cui al comma 1 sono
          collocate all'estero, o comunque i relativi  proventi  sono
          conseguiti  all'estero  senza  applicazione della ritenuta,
          detti proventi sono assoggettati a tassazione  separata  ai
          sensi  dell'articolo  16-bis  del testo unico delle imposte
          sui redditi, approvato con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, se percepiti al di
          fuori dell'esercizio di imprese commerciali.
            5. I proventi derivanti dalla partecipazione a  organismi
          di  investimento  collettivo in valori mobiliari di diritto
          estero, diversi da quelli di cui al comma 1,  concorrono  a
          formare  il  reddito  imponibile  dei partecipanti, sia che
          vengano percepiti sotto forma di proventi  distribuiti  sia
          che  vengano  percepiti  quale  differenza tra il valore di
          riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore  di
          sottoscrizione  o  acquisto.  Il costo unitario di acquisto
          delle quote si assume dividendo il costo complessivo  delle
          quote acquistate o sottoscritte per la loro quantita'.
            6.  Nel  caso  in  cui  i proventi di cui al comma 5 sono
          percepiti in Italia tramite soggetti  residenti  incaricati
          del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della
          negoziazione  delle  quote  o  delle  azioni, tali soggetti
          operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo  dacconto
          delle imposte sui redditi.
            7. Il comma 3-bis dell'art. 8 del decreto-legge 28 giugno
          1990,  n.  167, convertito con modificazioni, dalla legge 4
          agosto 1990, n. 227, e' abrogato.
            8. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   sono   stabilite   le   modalita'    di
          presentazione  della  dichiarazione di sostituto di imposta
          da parte dei soggetti che corrispondono i proventi  di  cui
          al   presente   articolo,  nonche'  degli  eventuali  altri
          adempimenti.
            9. Gli organismi di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari  di  diritto  estero  situati  negli Stati membri
          della Comunita' economica europea e conformi alle direttive
          comunitarie  possono,  con   riguardo   agli   investimenti
          effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate
          dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni
          relativamente   alla   parte   dei   redditi   e   proventi
          proporzionalmente corrispondenti alle loro quote  possedute
          da soggetti non residenti in Italia.
            10.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 9, si applicano
          esclusivamente agli organismi aventi sede in uno  Stato  la
          cui  legislazione  riconosca analogo diritto agli organismi
          di investimento collettivo italiani.
            11. Il Ministro  delle  finanze  determina,  con  proprio
          decreto,  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  9  e 10 del
          presente articolo".
            Disposizioni richiamate nell'art. 10-ter della  legge  n.
          77 del 1983:
            - Art. 16-bis del TUIR, di cui si riporta il testo:
            "Art.16-bis   (Imposizione  sostitutiva  dei  redditi  di
          capitale di fonte estera).  -  1.  I  redditi  di  capitale
          corrisposti  da soggetti non residenti a soggetti residenti
          nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo
          di imposta sono soggetti ad imposizione  sostitutiva  delle
          imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a
          titolo  d'imposta.  Il  contribuente  ha la facolta' di non
          avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed  in  tal
          caso  compete  il  credito d'imposta per i redditi prodotti
          all'estero. Si  considerano  corrisposti  da  soggetti  non
          residenti  anche  gli  interessi  ed  altri  proventi delle
          obbligazioni e degli altri titoli di  cui  all'articolo  31
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime   fiscale
          equiparato,  emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre
          1992".
            - Art. 10-bis della legge n.  77  del  1983,  di  cui  si
          riporta il testo:
            "Art.   10-bis.  -  1.  Gli  organismi  diI  investimento
          collettivo  in   valori   mobiliari,   quali   definiti   e
          disciplinati  dalla  direttiva  del  20  dicembre  1985, n.
          85/611 della Comunita' economica europea,  come  modificata
          dalla   direttiva  del  22  marzo  1988,  n.  88/220  della
          Comunita' economica europea che avendo  la  sede  legale  e
          quella   amministrativa   principale   in  un  altro  Stato
          appartenente alla Comunita'  economica  europea,  intendono
          offrire  al  pubblico  in italia le loro quote devono darne
          preventiva   comunicazione   al   Ministro   del    tesoro,
          trasmettendo contestualmente in triplice originale:
             a)   un  attestato  rilasciato  dalle  autorita'  estere
          competenti in cui si certifichi che l'organismo soddisfa le
          condizioni richieste dalle citate direttive CEE;
             b) il regolamento del fondo o  i  documenti  costitutivi
          della  societa'  di  investimento,  muniti  di un attestato
          dell'autorita' competente dello Stato in cui l'organismo e'
          situato in cui  si  certifica  che  quelli  sono  gli  atti
          vigenti;
             c)     l'ultimo    prospetto    informativo    trasmesso
          all'Autorita' competente dello Stato in cui l'organismo  e'
          situato, munito di un attestato di tale Autorita' in cui si
          certifichi   che  quello  e'  l'ultimo  prospetto  da  essa
          ricevuto, ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo e'
          oggetto  di  approvazione  o   controllo   preventivo.   Il
          prospetto deve essere integrato da un documento informativo
          da    rendere    al    pubblico    sulle    modalita'    di
          commercializzazione, redatto  secondo  le  disposizioni  di
          carattere   generale   stabilite   dalla   CONSOB   con  il
          regolamento di cui all'undicesimo comma;
             d) l'ultima relazione annuale e la relazione  semestrale
          successiva se pubblicate;
             e)  informazioni  dettagliate  sulla commercializzazione
          delle quote in italia  sul  modulo  organizzativo  e  sulle
          misure  adottate,  nel rispetto delle disposizioni vigenti,
          per  assicurare   in   Italia   l'esercizio   dei   diritti
          patrimoniali  dei  partecipanti  nonche'  la diffusione dei
          documenti  e  delle   informazioni   che   l'organismo   di
          investimento  collettivo  in  valori  mobiliari e' tenuto a
          fornire.
            2. I documenti di cui  alle  lettere  a),  b),  c)  prima
          parte,  e  d)  del  primo  comma  devono  essere  trasmessi
          unitamente alla loro  traduzione  in  lingua  italiana;  il
          documento  informativo  di  cui  alla  lettera  c), seconda
          parte, e le  informazioni  di  cui  alla  lettera  e),  del
          medesimo  primo  comma  devono  essere  forniti  in  lingua
          italiana.
            3. Il Ministro del tesoro trasmette  un  originale  della
          comunicazione  e  della  relativa documentazione alla Banca
          d'Italia ed alla CONSOB, le quali  forniscono  al  Ministro
          stesso   il   proprio   parere   entro  trenta  giorni  dal
          ricevimento della documentazione. La Banca d'Italia esprime
          parere sul modulo organizzativo  e  sulle  misure  adottate
          dall'organismo  per  assicurare  in  Italia l'esercizio dei
          diritti patrimoniali  dei  partecipanti,  la  CONSOB  sulle
          modalita'  di  collocamento  delle  quote  in Italia, sulle
          misure adottate dall'organismo per assicurare la diffusione
          dei documenti e delle informazioni che  esso  e'  tenuto  a
          fornire  in  italia, sul rispetto delle disposizioni di cui
          al punto 1) del comma undicesuno.
            4. Il Ministro del tesoro, con provvedimento motivato  da
          adottare entro due mesi dalla ricezione della comunicazione
          di  cui  al  primo  comma corredata di tutti gli elementi e
          documenti prescritti, vieta  l'offerta  al  pubblico  delle
          quote  quando  risulta che le modalita' di cui alla lettera
          e) del primo comma  non  sono  conformi  alle  disposizioni
          vigenti in materia o quando risulta che non sono rispettate
          le  disposizioni concernenti il contenuto e le modalita' di
          redazione del documento informativo di cui alla lettera  c)
          del   primo   comma,   oppure  quando  accerta  la  mancata
          osservanza delle norme applicabili ai fondi nazionali,  non
          rientranti  nel settore disciplinato dalla direttiva del 20
          dicembre 1985 n. 85/611 della Comunita' economica  europea,
          come modificata dalla direttiva del 22 marzo 1988 n. 88/220
          della Comunita' economica europea.
            5. Il Ministro del tesoro puo' esigere al fine di evitare
          confusione  e  assicurare maggiore chiarezza, l'aggiunta di
          un termine esplicativo  alla  denominazione  dell'organismo
          subordinando  al  rispetto di tale prescrizione la liceita'
          della commercializzazione in Italia.
            6. Se, entro il  termine  di  cui  al  quarto  comma,  il
          Ministro   del   tesoro  formula  rilievi  o  richieste  di
          chiarimenti all'organismo, il termine e' interrotto e dalla
          data di ricezione della risposta decorre per una sola volta
          un nuovo termine di due mesi. In tal  caso  si  applica  la
          procedura di cui ai comuni che precedono.
            7. Decorso il termine di cui al quarto comma senza che il
          Ministro  del  tesoro  abbia  emesso  il  provvedimento  di
          divieto  ivi  previsto,  l'organismo  puo'  procedere  alla
          offerta al pubblico delle proprie quote.
            8.  Il  Ministro del tesoro comunica alla Banca d'Italia,
          alla  CONSOB  ed  alle  altre   amministrazioni   pubbliche
          interessate,  l'esito  della procedura di cui ai precedenti
          commi.
            9.  La  Banca  d'Italia,  con  proprio  provvedimento  da
          pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, emana
          disposizioni   di   carattere  generale  anche  per  quanto
          riguarda il modulo organizzativo, finalizzate ad assicurare
          in  Italia  l'esercizio  dei   diritti   patrimoniali   dei
          partecipanti.
            10. Gli organismi di cui al primo comma devono pubblicare
          o  diffondere  in  Italia i documenti e le informazioni che
          sono tenuti a pubblicare o diffondere nello Stato in cui e'
          situata la propria  sede  legale  e  quella  amministrativa
          principale.
            11.  La  CONSOB,  con  proprio  regolamento da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica:
             1)  stabilisce  le  informazioni  che  deve contenere il
          documento informativo di cui  alla  lettera  c)  del  primo
          comma, riguardanti:
              a)  le  misure adottate dagli organismi di cui al primo
          comma per assicurare  in  Italia  l'esercizio  dei  diritti
          patrimomali  dei partecipanti e la diffusione dei documenti
          e delle informazioni che essi sono tenuti a fornire;
              b) le modalita' ed i soggetti attraverso i quali  viene
          effettuata la commercializzazione delle quote in Italia;
              c)  il  regime  fiscale  applicabile al fondo comune di
          investimento alla Societa' di investimento,  alle  quote  o
          alle   azioni  in  Italia;  e  ne  fissa  le  modalita'  di
          redazione;
             2) determina le modalita' di pubblicazione del prospetto
          e del relativo documento informativo di cui alla lettera c)
          del primo comma, nonche' gli altri modi  in  cui  l'offerta
          deve   essere   resa  pubblica,  determinando  altresi'  le
          modalita'  di  pubblicazione   e   quelle   di   invio   ai
          partecipanti,   che  ne  facciano  richiesta,  degli  altri
          documenti che gli organismi sono tenuti a  pubblicare  o  a
          diffondere in Italia;
             3)   determina,  d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  le
          modalita' con cui devono essere resi pubblici il prezzo  di
          emissione  o  di vendita, di riacquisto o di rimborso delle
          quote;
             4) determina le modalita' con  cui  devono  essere  rese
          pubbliche  le  altre  informazioni  che  gli organismi sono
          tenuti a pubblicare o a diffondere in Italia.
            12. La Banca d'Italia puo' richiedere agli  organismi  di
          cui  al  primo  comma la comunicazione, anche periodica, di
          dati e notizie e  la  trasmissione  di  atti  e  documenti,
          fissando i relativi termini.
            13.  Le  disposizioni  dell'art. 18 e dell'art. 18-quater
          del decreto-legge 8 aprile  1974,  n.  95,  convertito  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  giugno  1974,  n.  216,  e
          successive modificazioni e integrazioni, non  si  applicano
          alle  offerte al pubblico effettuate dagli organismi di cui
          al primo comma aventi ad oggetto le quote da  essi  emesse;
          tale esenzione non opera nei confronti degli altri soggetti
          che   partecipano   a  qualunque  titolo  alla  offerta  al
          pubblico.
            14. La CONSOB puo' richiedere agli organismi  di  cui  al
          primo  comma  la  comunicazione  anche  periodica di dati e
          notizie e la trasmissione di atti o documenti,  fissando  i
          relativi   termini.  La  CONSOB  puo'  inoltre  richiedere,
          sentiti gli  amministratori,  che  tali  organismi  rendano
          pubblici,  nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e
          notizie necessari per l'informazione del pubblico.  Se  gli
          amministratori  oppongono,  con reclamo motivato, che dalla
          pubblicazione  puo'  derivare  grave  danno  all'organismo,
          l'efficacia  della  deliberazione  e' sospesa.   La CONSOB,
          entro dieci giorni,  valutate  le  argomentazioni  addotte,
          puo'  escludere  anche  parzialmente la pubblicazione delle
          notizie e dei dati richiesti, sempre  che  cio'  non  possa
          indurre  in  errore  il  pubblico  su  fatti  e circostanze
          essenziali.
            15.   Quando  sussistono  elementi  che  fanno  presumere
          l'inosservanza  delle  prescrizioni   di   cui   ai   commi
          precedenti, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca
          d'Italia  o della CONSOB, puo' sospendere in via cautelare,
          per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'attivita'
          di offerta al pubblico delle quote  o  delle  azioni  degli
          organismi  di  cui  al  primo  comma.  In caso di accertata
          violazione, il Ministro del tesoro, su proposta della Banca
          d'Italia o della CONSOB,  puo'  sospendere  temporaneamente
          ovvero  vietare  l'attivita'  di  offerta al pubblico delle
          loro quote o delle loro azioni".
            - Art. 82 del TUIR, riportato in nota all'art. 4.
             f) Si riporta il  testo  dell'art.  63  del  TUIR,  come
          modificto dal presente decreto:
            "Art.  63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi
          sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
          l'ammontare  dei  ricavi  e  degli   altri   proventi   che
          concorrono  a  formare il reddito e l'ammontare complessivo
          di tutti i ricavi e proventi.
            2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
             a) non si tiene  conto  delle  sopravvenienze  attive  e
          degli  interessi di mora accantonati a norma degli artt. 55
          e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo
          di  imposta  o  ad  imposta  sostitutiva  e  dei  saldi  di
          rivalutazione  monetaria  che  per  disposizione  di  legge
          speciale non concorrono a formare il reddito;
             b)  i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute
          estere si computano per la sola parte che eccede i relativi
          costi e senza tenere conto delle rimanenze;
             c)  le   plusvalenze   realizzate   si   computano   per
          l'ammontare  che a norma dell'art. 54 concorre a formare il
          reddito dell'esercizio;
             d) i dividendi e gli interessi di provenienza estera  si
          computano  per  l'intero ammontare anche se per convenzione
          internazionale o per disposizioni di legge  non  concorrono
          in tutto o in parte a formare il reddito;
             e)   i  proventi  immobiliari  di  cui  all'art.  57  si
          computano nella misura ivi stabilita;
             f) le rimanenze di cui agli artt. 59 e 60  si  computano
          nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio;
             g)  i  proventi  dell'allevamento  di  animali,  di  cui
          all'art. 78, si  computano  nell'ammontare  ivi  stabilito,
          salvo il disposto del comma 4 dello stesso articolo.
            3.  Se  nell'esercizio  sono stati conseguiti interessi o
          altri proventi esenti da imposta derivanti da  obbligazioni
          pubbliche  o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
          usufrutto o pegno a decorrere dal 28  novembre  1984  o  da
          cedole  acquistate  separatamente  dai  titoli  a decorrere
          dalla stessa data, gli interessi passivi non  sono  ammessi
          in  deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
          degli interessi o proventi esenti.  Gli  interessi  passivi
          che  eccedono  tale  ammontare  sono deducibili a norma dei
          commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
          previsto,  dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
          corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
          in deduzione.
            4.   Gli   interessi   passivi   non   computati    nella
          determinazione  del  reddito  a norma del presente articolo
          non danno diritto alla deduzione  dal  reddito  complessivo
          prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10".