Art. 9 Rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani 1. I soggetti non residenti che hanno conseguito proventi erogati da organismi di investimento collettivo soggetti alle imposte sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e' provento il reddito conseguito dal sottoscrittore per effetto della distribuzione di proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore di riscatto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici previsti per ciascun organismo di investimento collettivo di cui al citato articolo 8, relativi alla data di acquisto della quote medesime. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti in Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito che consentano all'amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, scmpreche' tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste nelle singole convenzioni. 4. Nel caso di organismi di investimento collettivo di diritto italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al primo periodo del comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di certificati al portatore rappresentativi delle quote sottoscritte o comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote sia stata a qualsiasi titolo trasferita a un soggetto diverso da quelli di cui al primo periodo del precedente comma 3, sull'intero provento afferente le quote, dal momento della sottoscrizione al momento del riscatto, si applica la disciplina prevista per gli organismi di investimento in valori mobiliari, di diritto estero situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di investimento. La banca depositaria e' tenuta a comunicare all'amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte di riscatti nel periodo d'imposta precedente, i dati identificativi dei soggetti beneficiari delle somme comunque erogate dall'organismo di investimento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 9: - L'art. 76, comma 7-bis, del TUIR e' riportato in nota all'art 5. - L'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e' stato novellato dall'art. 8 del presente decreto cui si rinvia. - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983 e' riportato in nota allart. 8, sotto la lettera e). - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 239 del 1996 e' il seguente: "Art. 8. (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggetti ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto".