Art. 9 
Rimborso d'imposta per i sottoscrittori  di  quote  di  organismi  di
           investimento collettivo del risparmio italiani 
 
  1. I soggetti non residenti che hanno conseguito  proventi  erogati
da  organismi  di  investimento  collettivo  soggetti  alle   imposte
sostitutive di cui all'articolo 8 hanno diritto ad  un  pagamento  da
parte del Tesoro italiano di una somma  pari  al  15  per  cento  dei
proventi erogati. 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1  e'  provento  il  reddito
conseguito dal sottoscrittore  per  effetto  della  distribuzione  di
proventi da parte dell'organismo, nonche' la differenza tra il valore
di riscatto e il  valore  medio  ponderato  di  sottoscrizione  o  di
acquisto delle quote. In ogni caso quale valore di  sottoscrizione  o
acquisto si assume il  valore  della  quota  rilevato  dai  prospetti
periodici previsti per ciascun organismo di  investimento  collettivo
di cui al citato articolo 8, relativi alla  data  di  acquisto  della
quote medesime. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei  confronti  dei
soggetti residenti in Stati con i quali sono  in  vigore  convenzioni
per  evitare  la  doppia  imposizione  sul  reddito  che   consentano
all'amministrazione  finanziaria   di   acquisire   le   informazioni
necessarie per accertare la  sussistenza  dei  requisiti,  scmpreche'
tali soggetti non risiedano negli Stati o territori a regime  fiscale
privilegiato individuati con il decreto del  Ministro  delle  finanze
emanato ai sensi del comma 7-bis dell'articolo  76  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini  della  sussistenza  del
requisito della  residenza  si  applicano  le  norme  previste  nelle
singole convenzioni. 
  4. Nel caso di organismi  di  investimento  collettivo  di  diritto
italiano le cui quote o azioni siano sottoscritte  esclusivamente  da
soggetti non residenti di cui al  primo  periodo  del  comma  3,  gli
organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione di cui all'articolo 9 della legge 23  marzo  1983,  n.
77. Qualora venga richiesta dal soggetto non residente l'emissione di
certificati al portatore rappresentativi delle quote  sottoscritte  o
comunque in tutti i casi in cui risulti che la proprieta' delle quote
sia stata a qualsiasi titolo trasferita  a  un  soggetto  diverso  da
quelli di cui al primo periodo del precedente  comma  3,  sull'intero
provento afferente le quote,  dal  momento  della  sottoscrizione  al
momento del riscatto, si  applica  la  disciplina  prevista  per  gli
organismi di investimento in  valori  mobiliari,  di  diritto  estero
situati  negli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  conformi   alle
direttive comunitarie, le cui quote  o  azioni  siano  collocate  nel
territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-ter della citata legge
n. 77 del 1983, come modificato dall'articolo 8, comma 5. La ritenuta
e' applicata dalla banca depositaria dell'organismo di  investimento.
La banca  depositaria  e'  tenuta  a  comunicare  all'amministrazione
finanziaria, entro il 31 marzo  di  ogni  anno,  con  riferimento  ai
proventi distribuiti e alle somme erogate a fronte  di  riscatti  nel
periodo d'imposta precedente,  i  dati  identificativi  dei  soggetti
beneficiari  delle   somme   comunque   erogate   dall'organismo   di
investimento. Si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  8,
comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. 
  5. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione  economica,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro centoventi giorni  dalla
data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 9: 
            - L'art. 76, comma 7-bis, del TUIR e' riportato  in  nota
          all'art 5. 
            - L'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e' stato novellato 
          dall'art. 8 del presente decreto cui si rinvia. 
            - L'art. 10-ter della legge n. 77 del 1983  e'  riportato
          in nota allart. 8, sotto la lettera e). 
            - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 239 del
          1996 e' il seguente: 
            "Art. 8. (Conservazione delle  evidenze  e  comunicazione
          all'Amministrazione  finanziaria).  -  1.  La  banca  o  la
          societa' di intermediazione mobiliare di  cui  all'art.  7,
          comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso  delle
          posizioni  relative  ai  percipienti  soggetti  all'imposta
          sostitutiva e delle posizioni relative ai  soggetti  per  i
          quali detta imposta non e' applicata ai sensi  delle  norme
          del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 3. 
            2. La banca o la societa di intermediazione mobiliare  di
          cui  all'art.  7,  comma  1,   e'   tenuta   a   comunicare
          all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30
          settembre di ogni anno, secondo le modalita'  previste  dal
          decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli  elementi  di  cui
          all'art.  7,  comma  2,  lettera  b),  con  riferimento  ai
          proventi non assoggetti ad  imposta  sostitutiva  percepiti
          nel   semestre   solare   precedente,   implicitamente    o
          esplicitamente: 
             a) da soggetti non residenti; 
             b)  da  soggetti  residenti,  limitatamente   a   quelli
          relativi a titoli detenuti all'estero. 
            3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui
          al comma 2  da  parte  della  banca  e  della  societa'  di
          intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si  applica  la
          pena pecuniaria di lire  cinquanta  milioni,  aumentata  di
          lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio  con
          ritardo non superiore ad un  mese  la  pena  pecuniaria  e'
          ridotta a un quinto".