Art. 5.
         Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta
                  sul valore aggiunto e ai rimborsi
 1.  Nel  caso  di  omessa  presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   si   applica   la   sanzione
amministrativa   dal   centoventi   al   duecentoquaranta  per  cento
dell'ammontare  del  tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le
operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per
determinare  l'imposta  dovuta  sono  computati in detrazione tutti i
versamenti  effettuati  relativi  al  periodo,  il  credito dell'anno
precedente  del  quale  non  e' stato chiesto il rimborso, nonche' le
imposte   detraibili   risultanti   dalle  liquidazioni  regolarmente
eseguite.  La  sanzione  non  puo'  essere  comunque inferiore a lire
cinquecentomila.
 2.  Se  l'omissione  riguarda la dichiarazione mensile relativa agli
acquisti  intracomunitari,  prescritta dall'articolo 49, comma 1, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  la  sanzione  e' riferita
all'ammontare  dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero
dovuto  formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione
con  indicazione  dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore
al  vero,  la  sanzione  e'  commisurata  all'ammontare della maggior
imposta dovuta.
 3.  Se  il  soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali
non  e'  dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione
e'  punita  con  la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a
lire  quattro  milioni.  La  stessa  sanzione  si applica anche se e'
omessa  la  dichiarazione  prescritta  dall'articolo 50, comma 4, del
decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993, n. 427, nel caso di effettuazione di
acquisti  intracomunitari  soggetti  ad imposta ed in ogni altro caso
nel quale non vi e' debito d'imposta.
 4.  Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a
quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore
a  quella  spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento della differenza.
 5.  Chi,  in difformita' della dichiarazione, chiede un rimborso non
dovuto  o  in  misura  eccedente  il  dovuto,  e' punito con sanzione
amministrativa  dal  cento  al  duecento  per  cento  della somma non
spettante.
 6.   Chiunque,   essendovi   obbligato,   non   presenta  una  delle
dichiarazioni  di  inizio,  variazione  o  cessazione  di  attivita',
previste  nel  primo  e  terzo comma dell'articolo 35 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta
con   indicazioni  incomplete  o  inesatte  tali  da  non  consentire
l'individuazione  del  contribuente  o  dei  luoghi ove e' esercitata
l'attivita'  o  in  cui  sono conservati libri, registri, scritture e
documenti  e'  punito  con sanzione da lire un milione a lire quattro
milioni.   La  sanzione  e'  ridotta  ad  un  quinto  del  minimo  se
l'obbligato   provvede   alla  regolarizzazione  della  dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.
 
          Note all'art. 5:
            -  Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 49 del D.L.
          n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, della legge
          n. 427 del 1993:
            "Art. 49 (Dichiarazione e versamento dell'imposta per gli
          enti non commerciali e per i prodotti soggetti ad  accisa).
          -  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non soggetti passivi d'imposta, che  hanno  effettuato
          acquisti  intracomunitari  per i quali e' dovuta l'imposta,
          salvo quanto disposto nel comma 3  del  presente  articolo,
          devono  presentare,  in duplice esemplare, ed entro ciascun
          mese, una dichiarazione relativa agli  acquisti  registrati
          nel  mese  precedente,  redatta  in  conformita' al modello
          approvato con decreto del  Ministro  delle  finanze.  Dalla
          dichiarazione  devono risultare l'ammontare degli acquisti,
          quello dell'imposta  dovuta  e  gli  estremi  del  relativo
          attestato di versamento".
            -  Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 50 del D.L.
          n. 331 del  1993,  relativo  agli  obblighi  connessi  agli
          scambi intracomunitari:
            "4.  I  soggetti  di  cui  all'art.  4, quarto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, non  soggetti  passivi  dell'imposta,  che  non  hanno
          optato   per  l'applicazione  dell'imposta  sugli  acquisti
          intracomunitari a norma dell'art. 38, comma 6, del presente
          decreto, devono dichiarare all'ufficio competente nei  loro
          confronti, a norma dell'art. 40 del suddetto decreto n. 633
          del  1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti
          ad  imposta.  La  dichiarazione  deve   essere   presentata
          anteriormente   all'effettuazione   di   ciascun  acquisto;
          l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di
          dichiarazione,  redatta   in   duplice   esemplare   e   in
          conformita'  ad  apposito modello approvato con decreto del
          Ministro delle finanze, resa dai  soggetti  interessati  al
          momento  del  superamento  del  limite  di cui all'art. 38,
          comma 5, lettera c), del presente decreto".
            - Si riporta il testo dell'art. 35 del D.P.R. n. 633  del
          1972:
            "Art.  35 (Inizio, variazione e cessazione di attivita').
          - I soggetti che intraprendono l'esercizio di una  impresa,
          arte  o  professione  nel  territorio  dello  Stato,  o  vi
          istituiscono una stabile organizzazione devono entro trenta
          giorni farne dichiarazione all'ufficio in duplice esemplare
          e in conformita' ad apposito modello approvato con  decreto
          del   Ministro  delle  finanze.  L'ufficio  attribuisce  al
          contribuente un numero di partita, che deve essere indicato
          nelle dichiarazioni e in  ogni  altro  documento  destinato
          all'ufficio,  nonche'  nelle  deleghe di cui all'art. 38, e
          deve essere riportato nelle attestazioni di versamento.
            Dalla   dichiarazione  di  inizio  dell'attivita'  devono
          risultare:
             1) per le persone fisiche, il cognome e nome, il luogo e
          la data di nascita, la residenza, il domicilio fiscale e la
          eventuale ditta;
             2) per i soggetti  diversi  dalle  persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale. Devono essere inoltre indicati  gli
          elementi  di  cui al n. 1) per almeno una delle persone che
          ne hanno la rappresentanza;
             3)  per   i   soggetti   residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
             4)  il  tipo  e  l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
             5) ogni altro elemento richiesto dal modello.
            In  caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al
          precedente  comma  o  di  cessazione   di   attivita',   il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          all'ufficio  in  duplice  esemplare  e  in  conformita'  al
          modello  approvato  con decreto del Ministro delle finanze.
          Se la variazione importa  il  trasferimento  del  domicilio
          fiscale  in  altra  provincia, la dichiarazione deve essere
          contemporaneamente presentata anche al nuovo ufficio ed  ha
          effetto  dal sessantesimo giorno successivo alla data della
          variazione.
            In caso di cessazione dell'attivita' il  termine  per  la
          presentazione  della  dichiarazione  di  cui  al precedente
          comma decorre, agli effetti  del  presente  decreto,  dalla
          data   di   ultimazione   delle  operazioni  relative  alla
          liquidazione dell'azienda, per le quali rimangono ferme  le
          disposizioni  relative  al  versamento  dell'imposta,  alla
          fatturazione, registrazione, liquidazione e' dichiarazione.
          Nell'ultima  dichiarazione   deve   tenersi   conto   anche
          dell'imposta  dovuta  ai  sensi  del n. 5) dell'art.  2, da
          determinare  computando  anche   le   operazioni   indicate
          nell'ultimo  comma dell'art. 6 il cui corrispettivo non sia
          stato ancora pagato.
            I soggetti che intraprendono l'esercizio di una  impresa,
          arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di
          affari  che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e
          34, terzo comma, devono indicarlo  nella  dichiarazione  da
          presentare  a  norma  del primo comma e devono osservare la
          disciplina rispettivamente stabilita".