Art. 6. 
Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione
ed individuazione delle operazioni soggette  all'imposta  sul  valore
                              aggiunto. 
 1.  Chi  viola  obblighi  inerenti  alla   documentazione   e   alla
registrazione di operazioni  ovvero  all'individuazione  di  prodotti
determinati,  ostacolando  la   verificazione   del   compimento   di
operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto,  e'
punito con sanzione  amministrativa  compresa  tra  il  dieci  ed  il
quindici per cento dell'imponibile non documentato o non registrato. 
 2.  Chi  viola  obblighi  inerenti  alla   documentazione   e   alla
registrazione di operazioni non imponibili o  esenti  e'  punito  con
sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per  cento
dei corrispettivi non documentati o non registrati. 
 3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione  di  ricevute
fiscali,  scontrini  fiscali  o   documenti   di   trasporto   ovvero
nell'emissione di tali  documenti  per  importi  inferiori  a  quelli
reali, la sanzione e'  in  ogni  caso  pari  al  quindici  per  cento
dell'importo non documentato. La stessa sanzione si applica  in  caso
di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi
a ciascuna operazione in caso di mancato o  irregolare  funzionamento
degli  apparecchi  misuratori  fiscali.  Se   non   constano   omesse
annotazioni, la mancata tempestiva richiesta  di  intervento  per  la
manutenzione  e'  punita  con   sanzione   amministrativa   da   lire
cinquecentomila a lire quattro milioni. 
 4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, primo e secondo periodo, la
sanzione non puo' essere inferiore a lire un milione. 
 5.  Nel  caso  di  violazione  di  piu'   obblighi   inerenti   alla
documentazione e alla registrazione di una  medesima  operazione,  la
sanzione e' applicata una sola volta. 
 6. Chi computa illegittimamente  in  detrazione  l'imposta  assolta,
dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, e' punito con  la  sanzione
amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta. 
 7. In caso di acquisto  intracomunitario,  la  sanzione  si  applica
anche se, in mancanza della comunicazione  di  cui  all'articolo  50,
comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  l'operazione  e'
stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro. 
 8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio  di  imprese,
arti o professioni, abbia acquistato beni o  servizi  senza  che  sia
stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di  fattura
irregolare da  parte  dell'altro  contraente,  e'  punito,  salva  la
responsabilita'  del  cedente  o  del  commissionario,  con  sanzione
amministrativa pari al quindici per cento del corrispettivo,  con  un
minimo  di  lire   cinquecentomila,   sempreche'   non   provveda   a
regolarizzare l'operazione con le seguenti modalita': 
  a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data  di
effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei
suoi confronti, previo pagamento dell'imposta,  entro  il  trentesimo
giorno successivo,  un  documento  in  duplice  esemplare  dal  quale
risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  relativo  alla
fatturazione delle operazioni; 
  b) se ha ricevuto una fattura irregolare,  presentando  all'ufficio
indicato nella lettera a), entro il trentesimo  giorno  successivo  a
quello della sua registrazione, un documento integrativo  in  duplice
esemplare recante le indicazioni medesime,  previo  versamento  della
maggior imposta eventualmente dovuta. 
 9. Se la regolarizzazione e' eseguita, un esemplare  del  documento,
con  l'attestazione  della  regolarizzazione  e  del  pagamento,   e'
restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi
dell'articolo 25 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633. 
 
          Note all'art. 6: 
            - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 50  del  D.L.
          n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 427 del 1993: 
            "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o  commette  le
          prestazioni di cui all'art. 40, commi, 4-bis,  5,  6  e  8,
          soggetti  all'imposta  deve  comunicare   all'altra   parte
          contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
          agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne  che
          per l'ipotesi di acquisto di mezzi di  trasporto  nuovi  da
          parte di persone fisiche  non  operanti  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni". 
            - Si riporta il testo dell'art. 21 del gia' citato D.P.R.
          n. 633 del 1972: 
            "Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per  ciascuna
          operazione imponibile deve essere emessa una fattura, anche
          sotto forma di nota, conto, parcella e simili.  La  fattura
          si ha per emessa all'atto della sua consegna  o  spedizione
          all'altra parte. 
            La fattura  deve  essere  datata  e  numerata  in  ordine
          progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni: 
             1) ditta, denominazione o ragione sociale,  residenza  o
          domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata  l'operazione,
          nonche' ubicazione della stabile organizzazione per  i  non
          residenti e, relativamente all'emittente, numero di partita
          IVA. Se non si tratta di imprese, societa'  o  enti  devono
          essere indicati, in  luogo  della  ditta,  denominazione  o
          ragione sociale, il nome e il cognome; 
             2) natura, qualita' e quantita' dei beni e  dei  servizi
          formanti oggetto dell'operazione; 
             3)  corrispettivi  e  altri  dati   necessari   per   la
          determinazione della base imponibile,  compreso  il  valore
          normale dei beni  ceduti  a  titolo  di  sconto,  premio  o
          abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 
             4) valore normale degli altri beni ceduti  a  titolo  di
          sconto, premio o abbuono; 
             5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento
          alla lira delle frazioni inferiori. 
            Se l'operazione o  le  operazioni  cui  si  riferisce  la
          fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta con
          aliquote diverse, gli elementi e i dati di  cui  ai  numeri
          2), 3) e 5) devono essere  indicati  distintamente  secondo
          l'aliquota applicabile. 
            La fattura deve essere emessa in duplice  esemplare,  dal
          soggetto che effettua la  cessione  o  la  prestazione,  al
          momento  di  effettuazione  dell'operazione  determinata  a
          norma dell'art.  6  ed  uno  degli  esemplari  deve  essere
          consegnato o spedito all'altra parte. Per  le  cessioni  di
          beni la cui consegna o spedizione risulti da  documento  di
          trasporto o da altro  documento  idoneo  a  identificare  i
          soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione  ed  avente
          le caratteristiche determinate  con  decreto  del  Ministro
          delle finanze, la fattura puo' essere emessa entro il  mese
          successivo a quello della  consegna  o  spedizione  e  deve
          contenere anche l'indicazione della data e del  numero  dei
          documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una  sola
          fattura per le cessioni effettuate nel  corso  di  un  mese
          solare fra le stesse, parti. Con  lo  stesso  decreto  sono
          determinate le modalita' per la tenuta e  la  conservazione
          dei predetti documenti. 
            Nelle ipotesi di cui  al  terzo  comma  dell'art.  17  la
          fattura  deve  essere  emessa,  in  unico  esemplare,   dal
          soggetto che riceve la cessione o la prestazione. 
            La fattura deve essere emessa anche per le  cessioni  non
          soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera  l),  per
          le cessioni relative a beni in  transito  o  depositati  in
          luoghi soggetti a  vigilanza  doganale,  non  imponibili  a
          norma  del  secondo  comma  dell'art.  7,  nonche'  per  le
          operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis,  9
          e 38-quater e per le operazioni esenti di cui all'art.  10,
          tranne quelle indicate al n. 6). In questi casi la fattura,
          in luogo dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, deve
          recare  l'annotazione  che  si  tratta  di  operazione  non
          soggetta, o non  imponibile  o  esente,  con  l'indicazione
          della relativa norma. 
            Se  viene  emessa  fattura  per  operazioni  inesistenti,
          ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni  o
          le imposte relative sono indicati  in  misura  superiore  a
          quella reale, l'imposta e' dovuta  per  l'intero  ammontare
          indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura. 
            Le spese di emissione della  fattura  e  dei  conseguenti
          adempimenti e formalita' non  possono  formare  oggetto  di
          addebito a qualsiasi titolo". 
            - Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. n. 633 gia'
          citato: 
            "Art.  25   (Registrazione   degli   acquisti).   -   (Il
          contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture
          e le bollette  doganali  relative  ai  beni  e  ai  servizi
          acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte  o
          professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma
          dell'art. 17, e deve annotarle in apposito  registro  entro
          il mese  successivo  a  quello  in  cui  ne  e'  venuto  in
          possesso). 
            Dalla  registrazione  devono  risultare  la  data   della
          fattura  o  bolletta,  il  numero   progressivo   ad   essa
          attribuito, la ditta, denominazione o ragione  sociale  del
          cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il  nome
          e cognome se non si tratta di  imprese,  societa'  o  enti,
          nonche' l'ammontare imponibile e  l'ammontare  dell'imposta
          distinti secondo l'aliquota. 
            Per le fatture relative alle operazioni non imponibili  o
          esenti di cui al sesto comma  dell'art.  21  devono  essere
          indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta,  il  titolo
          di inapplicabilita' di essa e la relativa norma. 
            (Per   le   fatture   di   importo   inferiore   a   lire
          cinquantamila, che non siano relative ai beni  che  formano
          oggetto   dell'attivita'   dell'impresa   o   dell'arte   o
          professione, puo' essere annotato, in luogo  delle  singole
          fatture, un documenti riepilogativo nel quale devono essere
          indicati  i  numeri,  attributi  dal  destinatario,   delle
          fatture   cui   si   riferisce,   l'ammontare    imponibile
          complessivo delle operazioni  e  l'ammontare  dell'imposta,
          distinti secondo l'aliquota). 
            La disposizione del comma precedente si applica anche per
          le fatture relative e prestazioni di trasporto e per quelle
          pervenute tramite spedizionieri o agenzie di viaggi,  quale
          ne sia l'importo".