Art. 7.
                Violazioni relative alle esportazioni

  1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi
dell'articolo  8, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente
della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, relativo alle cessioni
all'esportazione,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  dal
cinquanta  al  cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la
spedizione  fuori  del territorio dell'Unione europea non avvenga nel
termine  ivi  prescritto.  La  sanzione non si applica se, nei trenta
giorni  successivi,  viene  eseguito,  previa  regolarizzazione della
fattura, il versamento dell'imposta.
  2.  La  sanzione  prevista  nel  comma  1 si applica a chi effettua
cessioni  a  soggetti  domiciliati  o  residenti  fuori  della Unione
europea  senza  addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n.  633,  se  non  provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel
termine ivi previsto.
  3.  Chi  effettua  operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza
della  dichiarazione  d'intento  di  cui all'articolo 1, primo comma,
lettera  c),  del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e' punito con
la   sanzione   amministrativa   dal  cento  al  duecento  per  cento
dell'imposta,  fermo  l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la
dichiarazione  sia  stata  rilasciata  in  mancanza  dei  presupposti
richiesti  dalla  legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono
esclusivamente  i  cessionari,  i  committenti  e gli importatori che
hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
  4.  E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza
dei  presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente
o  in  dogana  di  volersi avvalere della facolta' di acquistare o di
importare  merci  e  servizi  senza  pagamento dell'imposta, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero
ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite
consegue  a  mancata  esportazione, nei casi previsti dalla legge, da
parte  del  cessionario  o del commissionario, la sanzione e' ridotta
alla  meta'  e  non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio
competente  entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per
l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.
  5.  Chi,  nelle  fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a
cessioni all'esportazione, indica quantita', qualita' o corrispettivi
diversi da quelli reali, e' punito con la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni
presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato,
calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei
beni.  La  sanzione non si applica per le differenze quantitative non
superiori al cinque per cento.
 
          Note all'art. 7:
            -  Si  riporta  la lettera b) del 1 comma dell'art. 8 del
          D.P.R. n.  633 del 1972:
            "Art.  8  (Cessioni  all'esportazione).  -  Costituiscono
          cessioni all'esportazione:
             a) (Omissis);
             b)  le  cessioni  con  trasporto  o spedizione fuori del

          territorio della Comunita' economica europea entro  novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  ecce-  zione  dei beni destinati o
          provvista di bordo di imbarcazioni o navi  da  diporto,  di
          aeromobili  da  turismo  o  di  qualsiasi  altro  mezzo  di
          trasporto ad uso privato e dei  beni  da  trasportarsi  nei
          bagagli  personali  fuori  del  territorio  della Comunita'
          economica  europea;  l'esportazione   deve   risultare   da
          vidimazione  apposta  dall'ufficio  doganale o dall'ufficio
          postale su un esemplare della fattura".
            - Si riporta il testo dell'art. 38-quater, comma  1,  del
          D.P.R.  n. 633 summenzionato:
            "Art.  38-quater  (Sgravio  dell'imposta  per  i soggetti
          domiciliari e residenti fuori della Comunita'  europea).  -
          1.  Le  cessioni  a  soggetti domiciliari o residenti fuori
          della Comunita' europea di beni per un complessivo importo,
          comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto,  superiore  a
          lire  300  mila destinati all'uso personale o familiare, da
          trasportarsi nei bagagli  personali  fuori  del  territorio
          doganale   della   Comunita'   medesima,   possono   essere
          effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale  disposizione
          si  applica  a  condizione  che  sia emessa fattura a norma
          dell'articolo 21, recante anche l'indicazione degli estremi
          del passaporto o di altro documento equipollente  e  che  i
          beni siano trasportati fuori della Comunita' entro il terzo
          mese  successivo a quello di effettuazione dell'operazione,
          L'esemplare della fattura consegnato  al  cessionario  deve
          essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio doganale
          di  uscita dalla Comunita', entro il quarto mese successivo
          all'effettuazione della  operazione;  in  caso  di  mancata
          restituzione,    il    cedente    deve    procedere    alla
          regolarizzazione della operazione a norma dell'articolo 26,
          primo comma, entro un  mese  dalla  scadenza  del  suddetto
          termine".
            -  Si  riporta  il  testo  della  lettera  c) del 1 comma
          dell'art. 1 del D.L.  n.  746  del  1983,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 17 del 1984:
            "Art.  1. - 1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del
          primo comma si applicano a condizione:
             a)-b) (Omissis);
             c)  che  l'intento  di  avvalersi  della   facolta'   di
          effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della
          imposta  risulti  da  apposita  dichiarazione,  redatta  in
          conformita' al modello approvato con decreto  del  Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'ufficio  competente  nei  suoi confronti, consegnata o
          spedita  al  fornitore  o  prestatore, ovvero presentata in
          dogana,  prima  dell'effettuazione  della  operazione;   la
          dichiarazione  puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
          stesse parti".
            - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge
          18 febbraio 1997, n. 28:
            "Art. 2 (Razionalizzazione e semplificazione relative  ai
          traffici internazionali). - 1. (Omissis).
            2.  I  soggetti  che si trovano nelle condizioni previste
          dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          1984,  n.  17,  possono effettuare acquisti ed importazioni
          senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno,  nel  limite
          dell'ammontare   complessivo   delle   cessioni   e   delle
          prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a)
          e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  delle
          cessioni  intracomunitarie  e  delle prestazioni di servizi
          nei confronti di soggetti passivi di  altro  Stato  membro,
          non  soggette ad imposta a norma dell'articolo 40, comma 9,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,
          registrate a norma dell'articolo 23 del citato decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  633  del 1972 per l'anno
          solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per
          mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni  e
          delle  prestazioni  anzidette  registrate per i dodici mesi
          precedenti".