Art. 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo comma, e nell'articolo 38, primo comma, le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; b) nell'articolo 22, primo comma, le parole "soprattasse e pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; c) nell'articolo 31, secondo comma, le parole "pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; d) nell'articolo 32, quarto comma, la parola "penalita'" e' sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; e) nell'articolo 37, terzo comma, la parola "soprattasse" e' sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti). - 1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila."; g) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: "Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine e' soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta."; h) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). - 1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'ultimo comma dell'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni."; i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse"; l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.
Note all'art. 5: - Si riportano i testi del comma 2 dell'art. 20, dell'art. 34, nonche' dell'art. 38 del D.P.R. n. 642 del 1972, cosi' modificati dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 20 (Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo). - Il portatore o possessore, non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo e pagato le relative sanzioni amministrative". "Art. 34 (Accertamento delle violazioni). - Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4". "Art. 38 (Ripartizione delle sanzioni amministrative). - Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 22 (Solidarieta'). - Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative: 1) tutte le parti che sottoscrivono, rivevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti; 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto". - Si riporta il comma dell'art. 31 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 31 (Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto). - (Omissis). La regolarizzazione e' eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa". - Si riporta il comma 4 dell'art. 32 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 32 (Irreperibilita' di valori bollati). - (Omissis). Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzione amministrativa.". - Si riporta il comma 3 dell'art. 37 del citato D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 37 (Termini di decadenza. Rimborsi). - (Omissis). La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui e' stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.". - Si riportano i commi 1 e 4 dell'art. 33 del D.P.R. citato, cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 33 (Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria). - Le controversie relative all'applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale e' dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte supera centomila lire. (Omissis). L'autorita' amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facolta' di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.". - Si riportano il terzo comma dell'art. 22, il primo comma dell'art. 27 nonche' gli artt. 28, 29 e 34 del D.P.R. n. 642 del 1972, recante disciplina dell'imposta di bollo nel testo abrogato dall'art. 5 del presente decreto: "Art. 22 (Solidarieta'). - (Omissis). Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le da' in uso a qualsiasi titolo e' responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o della dazione in uso delle macchine stesse.". "Art. 27. (Violazioni costituenti reati). - Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con visto per bollo o mediamente l'uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta ove dovuta.". "Art. 28 (Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni). - Chiunque, fuori dalle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione.". "Art. 29 (Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta). - Per l'omesso od insufficiente pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell'imposta non versata. La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.". "Art. 34 (Accertamento delle violazioni). - Per l'accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l'applicazione delle pene pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.".