Art. 5. 
               Sanzioni in materia di imposta di bollo 
 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
642, recante disciplina dell'imposta  di  bollo,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) nell'articolo 20, secondo comma, nell'articolo 34, primo  comma,
e nell'articolo 38, primo comma, le  parole  "pene  pecuniarie"  sono
sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; 
  b) nell'articolo 22, primo comma, le  parole  "soprattasse  e  pene
pecuniarie"    sono    sostituite    dalle    seguenti:     "sanzioni
amministrative"; 
  c) nell'articolo 31, secondo comma,  le  parole  "pena  pecuniaria"
sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; 
  d)  nell'articolo  32,  quarto  comma,  la  parola  "penalita'"  e'
sostituita dalle seguenti: "sanzione amministrativa"; 
  e) nell'articolo  37,  terzo  comma,  la  parola  "soprattasse"  e'
sostituita dalle seguenti: "sanzioni amministrative"; 
  f) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: 
 "Art.  24  (Sanzioni  a  carico  di  soggetti  tenuti  a   specifici
adempimenti).  -   1.   L'inosservanza   degli   obblighi   stabiliti
dall'articolo 19 e' punita, per ogni atto, documento o registro,  con
sanzione    amministrativa    da    lire    duecentomila    a    lire
quattrocentomila."; 
  g) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente: 
   "Art. 25 (Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa
o infedele dichiarazione di conguaglio). - 1. Chi non corrisponde, in
tutto o in parte, l'imposta  di  bollo  dovuta  sin  dall'origine  e'
soggetto,  oltre  al  pagamento  del   tributo,   ad   una   sanzione
amministrativa dal cento al  cinquecento  per  cento  dell'imposta  o
della maggiore imposta. 
   2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32,  secondo  comma,  della
legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni  relative  alle  cambiali
sono punite con la sanzione  amministrativa  da  due  a  dieci  volte
l'imposta, con un minimo di lire duecentomila. 
   3. L'omessa o infedele dichiarazione di  conguaglio  prevista  dal
quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 e' punita con la sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta."; 
  h) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
 "Art. 26 (Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici). -
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi  i  divieti  di
cui all'ultimo comma dell'articolo  14  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni."; 
  i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse  le  parole  "e
soprattasse" e al quarto comma sono  soppresse  le  parole  "e  delle
soprattasse"; 
  l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22,  il  primo  comma
dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34. 
 
          Note all'art. 5:
            -  Si  riportano  i  testi  del  comma  2  dell'art.  20,
          dell'art. 34, nonche' dell'art. 38 del D.P.R.  n.  642  del
          1972, cosi' modificati dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art.  20  (Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario
          irregolari di bollo). - Il portatore o possessore, non puo'
          esercitare i diritti cambiari inerenti  al  titolo  se  non
          abbia  corrisposto  l'imposta di bollo e pagato le relative
          sanzioni amministrative".
            "Art.  34  (Accertamento   delle   violazioni).   -   Per
          l'accertamento  delle  violazioni  delle norme del presente
          decreto e per l'applicazione delle sanzioni  amministrative
          si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n.
          4".
            "Art.  38 (Ripartizione delle sanzioni amministrative). -
          Le somme riscosse per le sanzioni  amministrative  previste
          dal  presente  decreto sono ripartite a norma della legge 7
          febbraio 1951, n. 168".
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del citato
          D.P.R., cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art. 22 (Solidarieta'). - Sono obbligati in  solido  per
          il   pagamento  dell'imposta  e  delle  eventuali  sanzioni
          amministrative:
             1) tutte le parti che sottoscrivono, rivevono, accettano
          o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le
          disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o  li
          allegano ad altri atti o documenti;
             2)  tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di
          un atto, documento o registro non  soggetto  al  bollo  fin
          dall'origine   senza   prima   farlo   munire   del   bollo
          prescritto".
            - Si riporta il comma dell'art.  31  del  citato  D.P.R.,
          cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art.   31   (Regolarizzazione   degli   atti  emessi  in
          violazione delle norme del presente decreto). - (Omissis).
            La  regolarizzazione  e'  eseguita  esclusivamente  dagli
          Uffici   del  registro  mediante  annotazione  sull'atto  o
          documento della sanzione amministrativa riscossa".
            - Si riporta il comma 4 dell'art. 32 del  citato  D.P.R.,
          cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art.   32   (Irreperibilita'   di   valori  bollati).  -
          (Omissis).
            Il pagamento dell'imposta a norma  dei  commi  precedenti
          non comporta applicazione di sanzione amministrativa.".
            -  Si  riporta il comma 3 dell'art. 37 del citato D.P.R.,
          cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art. 37 (Termini di decadenza. Rimborsi). - (Omissis).
            La restituzione delle imposte pagate in modo  virtuale  e
          delle   relative   sanzioni   amministrative   deve  essere
          richiesta entro il termine  di  decadenza  di  tre  anni  a
          decorrere   dal  giorno  in  cui  e'  stato  effettuato  il
          pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle  imposte
          pagate mediante versamento in conto corrente postale.".
            -  Si  riportano  i  commi  1 e 4 dell'art. 33 del D.P.R.
          citato, cosi' modificato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art. 33 (Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria). -
          Le controversie relative all'applicazione delle  imposte  e
          soprattasse  previste  dal  presente decreto sono decise in
          via  amministrativa  dalle  intendenze   di   finanza   con
          provvedimento  motivato avverso il quale e' dato ricorso al
          Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni  dalla
          notificazione   del  provvedimento  stesso  se  l'ammontare
          controverso delle imposte supera centomila lire.
            (Omissis).
            L'autorita'  amministrativa,  adita  a  norma  del  primo
          comma,  ha  facolta'  di  sospendere  la  riscossione delle
          imposte in contestazione.".
            - Si riportano il terzo  comma  dell'art.  22,  il  primo
          comma  dell'art.    27  nonche'  gli  artt. 28, 29 e 34 del
          D.P.R. n. 642 del 1972, recante disciplina dell'imposta  di
          bollo nel testo abrogato dall'art. 5 del presente decreto:
            "Art. 22 (Solidarieta'). - (Omissis).
            Indipendentemente  dalle pene previste dal codice penale,
          il venditore o il locatore delle macchine bollatrici o  chi
          comunque  le da' in uso a qualsiasi titolo e' responsabile,
          in solido con l'utente, della  imposta  di  bollo  e  delle
          sanzioni  per  le  infrazioni  rese possibili da difetti di
          costruzione delle  macchine,  da  irregolare  fornitura  di
          punzoni     o     dall'omissione     della    comunicazione
          all'amministrazione  finanziaria   della   vendita,   della
          locazione o della dazione in uso delle macchine stesse.".
            "Art.  27.  (Violazioni costituenti reati). - Nei casi di
          falsificazione,  contraffazione  e  alterazione  di  valori
          bollati,  di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento
          delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale  o  con
          visto  per bollo o mediamente l'uso di macchine bollatrici,
          oltre  alle  sanzioni  previste  dal  codice  penale   sono
          applicabili  le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal
          presente decreto per il mancato pagamento dell'imposta  ove
          dovuta.".
            "Art.  28  (Pena  pecuniaria  per l'inosservanza di altre
          prescrizioni).  - Chiunque, fuori  dalle  ipotesi  previste
          negli  articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del
          presente decreto e della allegata tariffa e' soggetto  alla
          pena  pecuniaria  da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna
          infrazione.".
            "Art.  29  (Soprattassa  per   omesso   o   insufficiente
          pagamento  dell'imposta).   - Per l'omesso od insufficiente
          pagamento dell'imposta dovuta in modo virtuale, si  applica
          una  soprattassa  pari  al  10  per  cento dell'imposta non
          versata.
            La soprattassa di cui al comma precedente e' ridotta alla
          meta' se il pagamento avviene entro il mese successivo alla
          scadenza   e   comunque   prima   della   notifica    della
          ingiunzione.".
             "Art.   34   (Accertamento   delle  violazioni).  -  Per
          l'accertamento delle violazioni delle  norme  del  presente
          decreto  e  per  l'applicazione  delle  pene  pecuniarie si
          osservano le disposizioni della legge 7  gennaio  1929,  n.
          4.".