Art. 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi 1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Sanzioni). - 1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative: a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni; b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate; c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota; d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni; e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila; f) inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 6, da lire duecentomila a lire un milione; g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 6 e degli originari contratti prescritti dall'ultimo comma dell'articolo 8, da lire duecentomila a lire un milione; h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire duecentomila; i) infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila; l) mancata presentazione all'ufficio del registro, prescritta dall'articolo 10, delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un milione; m) inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, da lire duecentomila a lire un milione a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, e' altresi' punito con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e' obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta; n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni."; b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.
Note all'art. 6: - Si riporta l'art. 25 ed il primo comma dell'art. 28 della legge n. 1216 del 1961 i cui testi vengono abrogati dall'art. 6 del presente decreto: "Art. 25. - Le soprattasse di tardiva denuzia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini. Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'art. 24.". "Art. 28. - L'accertamento delle violazioni delle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4. Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi. I funzionari o gli impegati di cui al secondo comma, nonche' gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nell'esercizio delle funzioni.".