Art. 6.
                   Sanzioni in materia di imposta
         sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi
 1.  Alla  legge  29  ottobre  1961,  n.  1216,  recante disposizioni
tributarie  in  materia  di  assicurazioni  private  e  di  contratti
vitalizi, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 24 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  24  (Sanzioni).  -  1.  Le violazioni alle disposizioni della
presente legge sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
  a)  omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le
previsioni degli articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da
lire quattro milioni a lire dieci milioni;
  b)  omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad
imposta,  dal  cento  al duecento per cento dell'imposta dovuta sulle
partite non registrate;
  c)   infedele   indicazione   dell'imponibile  o  della  specie  di
assicurazione  nei  registri  dei premi, dal duecento al quattrocento
per  cento  dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come
soggetta ad imposta o dovuta in piu' per differenza di aliquota;
  d)  mancata  esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli
articoli  12  e  14 e violazione delle altre disposizioni contemplate
nello stesso articolo 12, da lire due milioni a lire otto milioni;
  e)   infedele   indicazione   dell'imponibile   nelle   polizze  di
assicurazione,  nei  contratti  di rendita vitalizia e nelle relative
ricevute,  dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta dovuta
sulla somma occultata, con un minimo di lire duecentomila;
  f)  inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
secondo  comma  dell'articolo  6,  da  lire  duecentomila  a  lire un
milione;
  g)  mancata  conservazione  degli  originari rendiconti di cui alla
lettera  c)  del  secondo  comma  dell'articolo  6  e degli originari
contratti  prescritti  dall'ultimo  comma  dell'articolo  8,  da lire
duecentomila a lire un milione;
  h)  omessa  presentazione  nel prescritto termine della denunzia di
cui  agli  articoli  9,  11  e  15,  dal  cento al duecento per cento
dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di lire
duecentomila;
  i)  infedele  denunzia di cui agli articoli 9, 11, 15, dal duecento
al  quattrocento per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata,
con un minimo di lire duecentomila;
  l)  mancata  presentazione  all'ufficio  del  registro,  prescritta
dall'articolo  10,  delle  polizze,  certificati  e  delle  appendici
relative  ad  assicurazioni marittime, da lire duecentomila a lire un
milione;
  m)   inosservanza  delle  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  17,  da  lire  duecentomila a lire un milione a carico
dell'assicuratore.  L'assicuratore che si faccia rifondere un importo
maggiore   di   quello   dovuto,  e'  altresi'  punito  con  sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire due milioni ed e'
  obbligato   a  rimborsare  al  contraente  la  somma  indebitamente
  percetta;
n) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di
cui all'articolo 20, da lire cinquecentomila a lire due milioni.";
  b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.
 
          Note all'art. 6:
            -  Si  riporta  l'art.  25 ed il primo comma dell'art. 28
          della legge n. 1216 del 1961 i cui testi  vengono  abrogati
          dall'art. 6 del presente decreto:
            "Art.  25.  -  Le  soprattasse  di  tardiva  denuzia e di
          tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare
          qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre
          sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.
            Questa  disposizione  non  si  rende   applicabile   alle
          soprattasse  per  le occultazioni e le infedeli denunzie di
          cui ai numeri 6 e 11 dell'art.  24.".
            "Art. 28. - L'accertamento delle violazioni  delle  norme
          della  presente  legge,  l'applicazione delle sanzioni e la
          definizione delle relative controversie  sono  disciplinate
          dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
            Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio
          1929,  n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente
          legge, anche se costituenti reato, e' altresi' demandato ai
          funzionari ed  impiegati  della  Direzione  generale  delle
          tasse  e  delle imposte dirette sugli affari e degli uffici
          da  questa  dipendenti,  all'uopo  designati  e  muniti  di
          speciali  tessere di riconoscimento, nonche', limitatamente
          agli  accertamenti  compiuti  nella   sede   degli   uffici
          predetti,  da  qualsiasi  funzionario  od impiegato addetto
          agli uffici stessi.
            I funzionari o gli impegati  di  cui  al  secondo  comma,
          nonche'  gli  ufficiali  ed agenti della Polizia tributaria
          sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio  per  quanto
          riguarda   il   contenuto  degli  atti  da  essi  esaminati
          nell'esercizio delle funzioni.".