Art. 7.
           Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli
 1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640,  concernente  l'imposta  sugli  spettacoli,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente:
 "Art.  32  (Sanzioni  per  mancato  pagamento  dell'imposta,  omessa
compilazione   o   infedelta'   della   distinta   d'incasso,   della
dichiarazione  e della contabilizzazione dei proventi). - 1. Nel caso
di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione
della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa
presentazione  della dichiarazione di cui all'articolo 13, si applica
la  sanzione  amministrativa  dal  duecento al quattrocento per cento
dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi connessi evasi.
 2.  Nel  caso  di  recidiva  nelle  violazioni  di  cui  al comma 1,
l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del
servizio  di  accertamento  e  riscossione indicato nell'articolo 13,
dispone  la  sospensione  della  licenza, concessione, autorizzazione
ovvero  dell'attivita'  per un periodo non inferiore a venti giorni e
non superiore a tre mesi.
 3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e'
attribuita alla direzione regionale delle entrate.";
  b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
 "Art.   33   (Altre   violazioni).  -  1.  Per  le  violazioni  alle
disposizioni  di  cui  agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione
amministrativa:
  a)  da  lire  centomila  a  lire  un  milione  per ogni biglietto o
abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;
  b)  da  lire  duecentomila a lire un milione per l'uso di dotazioni
difformi da quelle prescritte;
  c)  da  lire  quattrocentomila  a lire ottocentomila per la mancata
tenuta dei registri di carico e scarico;
  d)  da  lire  duecentomila  a  lire ottocentomila per la irregolare
tenuta dei registri medesimi.";
  c) sono abrogati gli articoli 34 e 35, il primo comma dell'articolo
36 ed il primo comma dell'articolo 37;
  d) all'articolo 38, nel primo comma, le parole "e delle soprattasse
previste dal presente decreto" sono soppresse.
 
          Note all'art. 7:
            -  Si  riportano  gli  articoli 34 e 35, nonche' il primo
          comma dell'art.   36 ed il primo  comma  dell'art.  37  del
          D.P.R.   n.  640  del  1972,  concernente  l'imposta  sugli
          spettacoli nel testo  abrogato  dall'art.  7  del  presente
          decreto:
            "Art.  34  (Vendita  di  biglietti  gratuiti). - Chiunque
          vende  biglietti  gratuitamente  concessi  ai   sensi   del
          presente  decreto  incorre  nella  pena  pecuniaria da lire
          8.000 a lire 72.000 per ciascun biglietto.".
            "Art.  35  (Altre  violazioni).  - Per le violazioni alle
          norme del presente decreto per le quali  non  sia  prevista
          una  specifica  sanzione  si  applica la pena pecuniaria da
          lire 60.000 a lire 300.000.".
            "Art. 36 (Chiusura del locale). - Nel  caso  di  recidiva
          nel  mancato  o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero
          nella  mancata  o  infedele  compilazione  della   distinta
          d'incasso  e  per la contabilizzazione dei proventi o nella
          omessa presentazione della dichiarazione  di  cui  all'art.
          13, l'intendente di finanza puo' provvedere, ai sensi della
          legge  7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si
          tengono gli spettacoli o  le  altre  attivita'  compresi  i
          giochi e le scommesse.".
            "Art.  37  (Accertamento  delle  violazioni).  -  Per  la
          cognizione,   l'accertamento   e   la   definizione   delle
          violazioni  alle norme del presente decreto si osservano le
          disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.".
            -  Si  riporta  il  comma  1  dell'art.  38  del   D.P.R.
          summenzionato,  cosi'  modificato  dall'art. 7 del presente
          decreto:
            "Art. 38  (Ricorsi  amministrativi).  -  Le  controversie
          relative   all'applicazione  dell'imposta,  dei  tributi  e
          connessi sono decise in via amministrativa  dall'intendente
          di finanza competente con provvedimento motivato.".