Art. 7. Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 32 e' sostituito dal seguente: "Art. 32 (Sanzioni per mancato pagamento dell'imposta, omessa compilazione o infedelta' della distinta d'incasso, della dichiarazione e della contabilizzazione dei proventi). - 1. Nel caso di mancato pagamento dell'imposta, di mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso o contabilizzazione dei proventi o di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento dell'imposta o della maggiore imposta e i tributi connessi evasi. 2. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, l'ufficio delle entrate, anche su segnalazione del concessionario del servizio di accertamento e riscossione indicato nell'articolo 13, dispone la sospensione della licenza, concessione, autorizzazione ovvero dell'attivita' per un periodo non inferiore a venti giorni e non superiore a tre mesi. 3. Fino all'attivazione degli uffici delle entrate, la competenza e' attribuita alla direzione regionale delle entrate."; b) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: "Art. 33 (Altre violazioni). - 1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli da 6 a 13 si applica la sanzione amministrativa: a) da lire centomila a lire un milione per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura; b) da lire duecentomila a lire un milione per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte; c) da lire quattrocentomila a lire ottocentomila per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico; d) da lire duecentomila a lire ottocentomila per la irregolare tenuta dei registri medesimi."; c) sono abrogati gli articoli 34 e 35, il primo comma dell'articolo 36 ed il primo comma dell'articolo 37; d) all'articolo 38, nel primo comma, le parole "e delle soprattasse previste dal presente decreto" sono soppresse.
Note all'art. 7: - Si riportano gli articoli 34 e 35, nonche' il primo comma dell'art. 36 ed il primo comma dell'art. 37 del D.P.R. n. 640 del 1972, concernente l'imposta sugli spettacoli nel testo abrogato dall'art. 7 del presente decreto: "Art. 34 (Vendita di biglietti gratuiti). - Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 72.000 per ciascun biglietto.". "Art. 35 (Altre violazioni). - Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da lire 60.000 a lire 300.000.". "Art. 36 (Chiusura del locale). - Nel caso di recidiva nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza puo' provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attivita' compresi i giochi e le scommesse.". "Art. 37 (Accertamento delle violazioni). - Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.". - Si riporta il comma 1 dell'art. 38 del D.P.R. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 7 del presente decreto: "Art. 38 (Ricorsi amministrativi). - Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi e connessi sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.".