Art. 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa 1. Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, nel terzo comma, le parole "con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"; b) nella rubrica del titolo X, le parole "Disposizioni penali" sono sostituite dalla seguente: "Sanzioni"; c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione"; 2) il terzo comma e' abrogato; 3) nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa di lire 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni"; d) all'articolo 20, nel primo comma, le parole "pena pecuniaria di lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni"; e) all'articolo 21, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.". 3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e' abrogato.
Note all'art. 9: - Si riporta il comma 3 dell'art. 16 del R.D. n. 3278 del 1923 in materia di tasse sui contratti di borsa, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto: "Art. 16. - Le infrazioni a queste disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dal codice penale per la violazione dei segreti d'ufficio, oltre al risarcimento dei danni.". - Si riporta l'art. 17 del titolo X del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto: "Titolo X S a n z i o n i "Art. 17. - Per le violazioni delle disposizioni contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13, primo comma, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire un milione. Questa sanzione amministrativa, nei contratti stipulati direttamente tra i contraenti, e' dovuta in solido da costoro e, nei contratti conclusi a mezzo di persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale, e' dovuta da queste, in solido col contraente che ha accettato, come prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della presente legge. E' parimenti punita con la pena pecuniaria di lire 8.000 la infrazione al disposto dell'art. 13, primo comma, per ogni matrice e per ogni foglietto che non sia stato conservato per un intero biennio. Oltre la sanzione amministrativa, deve sempre pagarsi anche la tassa o il supplemento di essa, se non risulti soddisfatta. Ogni volta che venga rifiutata l'ispezione di che all'art. 13, e' applicabile la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.". - Si riporta il comma 1 dell'art. 20 del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto: "Art. 20. - I funzionari giudiziari e le autorita' di Borsa che abbiano impartiti provvedimenti, in ordine a contratti in contravvenzione alla presente legge, incorrono, in proprio, per ciascuno di questi contratti, nella sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni oltre la responsabilita' solidale con le persone ammesse a negoziare al mercato ufficiale e con contraenti per le tasse e le ammende ad essi applicabili.". - Si riporta l'art. 21 del R.D. summenzionato, cosi' modificato dall'art. 9 del presente decreto: "Art. 21. - Le contravvenzioni e controversie che si riferiscono alle disposizioni degli articoli da 1 a 8 incluso, 13, 14, 17 e 20, sono decise a norma del D.L. 25 marzo 1923, n. 796. L'azione penale per le contravvenzioni agli articoli citati nel precedente comma, si prescrive col decorso di due anni, dal giorno della commessa contravvenzione. Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.". - Si riporta il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 417 del 1991, convertito con modificazioni della legge n. 66 del 1992 recante disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o di valori e altre disposizioni tributarie urgenti, dal testo che viene abrogato dall'art. 9 del presente decreto: "2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.".