Art. 9.
         Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
 1.  Al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente le tasse
sui contratti di borsa, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  16,  nel  terzo  comma,  le  parole  "con la pena
pecuniaria  da  lire  8.000  a  lire  20.000"  sono  sostituite dalle
seguenti: "con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire
un milione";
  b) nella rubrica del titolo X, le parole "Disposizioni penali" sono
sostituite dalla seguente: "Sanzioni";
  c) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1)  il  primo comma e' sostituito dal seguente: "Per le violazioni
delle  disposizioni  contenute  negli  articoli da 2 a 9, 11, secondo
comma,  e  13,  primo comma, si applica la sanzione amministrativa da
lire duecentomila a lire un milione";
   2) il terzo comma e' abrogato;
   3)  nel sesto comma, le parole "la sanzione amministrativa di lire
30.000"  sono  sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire due milioni";
  d)  all'articolo 20, nel primo comma, le parole "pena pecuniaria di
lire 20.000" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa
da lire cinquecentomila a lire due milioni";
  e) all'articolo 21, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, si
applicano   altresi',   in   quanto   compatibili,   le  disposizioni
contemplate nel titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642.".
 3. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.
417,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, e' abrogato.
 
          Note all'art. 9:
            - Si riporta il comma 3 dell'art. 16 del R.D. n. 3278 del
          1923  in  materia  di  tasse  sui contratti di borsa, cosi'
          modificato dall'art.  9 del presente decreto:
            "Art. 16. - Le  infrazioni  a  queste  disposizioni  sono
          punite  con la sanzione amministrativa da lire duecentomila
          a  lire  un  milione  salvo,  quando  ne   sia   il   caso,
          l'applicazione  delle  maggiori  pene  comminate dal codice
          penale per la violazione dei segreti  d'ufficio,  oltre  al
          risarcimento dei danni.".
            -   Si   riporta   l'art.   17  del  titolo  X  del  R.D.
          summenzionato, cosi' modificato dall'art.  9  del  presente
          decreto:
                                   "Titolo X
                                S a n z i o n i
            "Art.   17.   -  Per  le  violazioni  delle  disposizioni
          contenute negli articoli da 2 a 9, 11, secondo comma, e 13,
          primo comma, si applica la sanzione amministrativa da  lire
          200.000 a lire un milione.
            Questa  sanzione  amministrativa, nei contratti stipulati
          direttamente tra i  contraenti,  e'  dovuta  in  solido  da
          costoro  e,  nei  contratti  conclusi  a  mezzo  di persone
          ammesse a negoziare al  mercato  ufficiale,  e'  dovuta  da
          queste,  in  solido  col  contraente che ha accettato, come
          prova del contratto, foglietti non bollati ai termini della
          presente legge.
            E' parimenti punita con la pena pecuniaria di lire  8.000
          la  infrazione  al  disposto dell'art. 13, primo comma, per
          ogni matrice  e  per  ogni  foglietto  che  non  sia  stato
          conservato per un intero biennio.
            Oltre  la  sanzione  amministrativa,  deve sempre pagarsi
          anche la tassa o il supplemento di  essa,  se  non  risulti
          soddisfatta.
            Ogni   volta  che  venga  rifiutata  l'ispezione  di  che
          all'art. 13, e' applicabile la sanzione  amministrativa  da
          lire un milione a lire due milioni.".
            -   Si   riporta   il  comma  1  dell'art.  20  del  R.D.
          summenzionato, cosi' modificato dall'art.  9  del  presente
          decreto:
            "Art.  20.  -  I  funzionari giudiziari e le autorita' di
          Borsa che abbiano  impartiti  provvedimenti,  in  ordine  a
          contratti   in   contravvenzione   alla   presente   legge,
          incorrono, in proprio, per ciascuno  di  questi  contratti,
          nella  sanzione  amministrativa  da  lire cinquecentomila a
          lire due milioni oltre la responsabilita' solidale  con  le
          persone  ammesse  a  negoziare  al  mercato ufficiale e con
          contraenti per le tasse e le ammende ad essi applicabili.".
            - Si riporta l'art.  21  del  R.D.  summenzionato,  cosi'
          modificato dall'art. 9 del presente decreto:
            "Art.  21.    -  Le contravvenzioni e controversie che si
          riferiscono alle disposizioni  degli  articoli  da  1  a  8
          incluso,  13,  14, 17 e 20, sono decise a norma del D.L. 25
          marzo 1923, n. 796.
            L'azione penale  per  le  contravvenzioni  agli  articoli
          citati  nel  precedente  comma, si prescrive col decorso di
          due anni, dal giorno della commessa contravvenzione.
            Alle violazioni delle disposizioni previste dal  presente
          decreto,  si  applicano altresi', in quanto compatibili, le
          disposizioni contemplate nel  titolo  VI  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.".
            -  Si  riporta il comma 2 dell'art. 9 del D.L. n. 417 del
          1991, convertito con modificazioni della legge  n.  66  del
          1992    recante   disposizioni   concernenti   criteri   di
          applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle  tasse
          per  i  contratti  di trasferimento di titoli o di valori e
          altre disposizioni tributarie urgenti, dal testo che  viene
          abrogato dall'art. 9 del presente decreto:
            "2.  Per  le violazioni alle disposizioni recate dal R.D.
          30 dicembre 1923, n. 3278, e successive  modificazioni,  si
          applica  quanto  previsto  dai  titoli V e VI del D.P.R. 26
          ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.".