Art. 10 Convenzioni di segreteria 1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessita' organizzativa degli stessi.
Nota all'art. 10: - Il testo del comma 74 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 e' il seguente: "74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni".