Art. 10
                      Convenzioni di segreteria

  1.  I  comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale
della  stessa  sezione  regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei
rispettivi  consigli comunali, possono anche nell'ambito di piu' ampi
accordi  per  l'esercizio  associato  di funzioni, stipulare tra loro
convenzioni per l'ufficio di segreteria.
  2.  Le  convenzioni  stabiliscono  le modalita' di espletamento del
servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca
del  segretario,  determinano  la ripartizione degli oneri finanziari
per  la  retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la
possibilita'  di recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci
obblighi  e  garanzie.  Copia  degli  atti relativi e' trasmessa alla
competente sezione regionale dell'Agenzia.
  3.  Ai  segretari  che  ricoprono  sedi di segreteria convenzionate
spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese
di  viaggio  regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei
comuni   riuniti   in  convenzione  per  l'esercizio  delle  relative
funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma
74,  della legge determina l'entita' della retribuzione aggiuntiva in
base   al   numero  dei  comuni  convenzionati  e  alla  complessita'
organizzativa degli stessi.
 
 Nota all'art. 10:
            - Il testo del comma 74 dell'art.    17  della  legge  n.
          127/1997  e'  il seguente:   "74.   Il  rapporto  di lavoro
          dei  segretari  comunali   e provinciali   e'  disciplinato
          dai   contratti      collettivi  ai     sensi  del  decreto
          legislativo  3   febbraio   1993,  n.   29,  e   successive
          modificazioni".