Art. 11.
           Articolazione dell'albo in fasce professionali

  1.  Il  segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce
professionali  per  la  nomina  a  sedi  fino  a  65.000  abitanti e'
assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio
o,  in  mancanza,  a  quella  in  cui  ha la residenza. Il segretario
comunale puo' inoltre richiedere l'iscrizione a non piu' di altre tre
sezioni  regionali.  In  tal  caso il segretario viene iscritto in un
elenco  aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni
regionali  alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso
che  le  richieste di iscrizione eccedano la disponibilita' dell'albo
regionale,  si tiene conto dell'anzianita' di servizio, nonche' delle
situazioni  personali  e familiari, anche ai sensi delle disposizioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalita'
procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi,
ed  alle  conseguenti  annotazioni negli albi regionali dei segretari
nominati.
  3.  I  provvedimenti  di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi
dei  commi  1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione
dei  nuovi  iscritti.  I  nuovi  iscritti sono inseriti nella sezione
regionale  in  un  contingente determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione   tale   da   coprire,   a  regime,  la  meta'  delle
assegnazioni complessive.
  4.  Il  sindaco  di  un  comune  con popolazione inferiore a 65.000
abitanti,  non  capoluogo  di provincia, esercita il potere di nomina
attingendo  prioritariamente  dalla  sezione regionale dell'albo, ivi
compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale
e'  ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario
nella   predetta   sezione  regionale  dell'albo,  puo'  nominare  un
segretario   iscritto   ad  altra  sezione  regionale  dell'albo.  Il
segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il
comune  e' ubicato sempreche' non si superi il limite del contingente
preventivamente stabilito.
  5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti
e  dei  comuni  capoluogo  di  provincia,  nonche' i presidenti delle
province,  esercitano  il  potere  di nomina fra i segretari iscritti
nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere
d)  ed  e),  il  cui  elenco  e'  tenuto  dal  consiglio nazionale di
amministrazione.
  6.   Il  segretario  che  ha  conseguito  l'idoneita'  alla  fascia
professionale   superiore   e'  iscritto  alla  fascia  professionale
superiore e conserva altresi', fino alla prima nomina in un comune di
tale  fascia,  l'iscrizione  alla  fascia  inferiore e la conseguente
possibilita' di essere nominato nei comuni di tale fascia.
  7.  Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia
collocato  in disponibilita', puo' essere nominato, su sua richiesta,
in  un  comune  della  fascia  immediatamente  inferiore, conservando
l'iscrizione alla fascia superiore.
  8.  Il  contratto  collettivo nazionale di lavoro che disciplina il
rapporto   di   lavoro   dell'autonoma  tipologia  professionale  dei
segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74,
della  legge,  sulla  base  delle  direttive  impartite  dal  Governo
all'A.R.A.N.   e   nei   limiti   delle   compatibilita'   economiche
predeterminate,  puo' stabilire il numero delle fasce professionali e
la   loro   eventuale   articolazione   interna,   i   requisiti  per
l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico
ed economico.
  9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto
e   che  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  consiglio  nazionale  di
amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la
nomina  di  un segretario della fascia superiore a quella demografica
di  appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva
resta  a  carico  del  fondo  di cui all'articolo 17, comma 80, della
legge.
  10.  Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti gia'
riclassificati  in  base  al  previgente  ordinamento  mantengono  la
potesta' di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale
superiore   a  quella  demografica  di  appartenenza,  salvo  diversa
determinazione  da adottarsi con deliberazione motivata della giunta.
I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i
presidenti  di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1 /
A e classe 1 / B di cui all'articolo 12, comma 1.
 
 Note all'art. 11:
            -    La    legge   5   febbraio   1992, n.   104,   reca:
          "Leggequadro  per l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e
          i  diritti  delle  persone handicappate".
            - Il  testo del comma  74 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda nella nota all'art. 10.
            -  Il    testo del comma  80 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda nella nota all'art. 8.