Art. 12.
              Prima iscrizione nelle fasce profesionali
                      e disciplina transitoria

  1.  Fino  alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro e ferma restando la classificazione
dei  comuni e delle province ai fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari comunali e provinciali
sono  iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalita' di
seguito indicate:
    a)  i  segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella
prima fascia professionale;
    b)  i  segretari comunali ed i segretari capi con due anni e meno
di
    nove   anni   e  sei  mesi  di  servizio,  nella  seconda  fascia
professionale;
    c)  i  segretari  capi  con nove anni e sei mesi di servizio ed i
segretari  generali  di  seconda  classe  con  meno  di  tre  anni di
anzianita'   di   servizio   nella   qualifica,  nella  terza  fascia
professionale;
    d)  i  segretari  generali  di  seconda  classe  con  tre anni di
servizio  nella qualifica ed i segretari generali di classe 1 / B con
meno  di  tre anni di anzianita' nella qualifica, nella quarta fascia
professionale;
    e)  i segretari generali di classe 1 / B con tre anni di servizio
nella  qualifica ed i segretari generali di classe 1 / A nella quinta
fascia professionale.
  2.  Fino  alla  prima  nomina  in  un  comune di classe superiore i
segretari  conservano  anche  l'iscrizione nella fascia professionale
immediatamente  inferiore  e la possibilita' di essere nominati in un
comune  di  tale fascia. Il trattamento giuridico ed economico resta,
in  ogni  caso,  quello  determinato  dalla fascia del comune o della
provincia  in  cui  viene  prestato servizio nel relativo periodo. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11.
  3.  Il  contratto  collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1
puo'  prevedere  la riduzione delle fasce professionali a non piu' di
tre.
  4.  Il  presidente della provincia nomina il segretario nell'ambito
della medesima fascia professionale prevista per i comuni capoluogo.
  5.  Dopo  aver  determinato  il  numero  complessivo dei funzionari
iscrivibili all'albo, e tenendo conto anche dei segretari che abbiano
chiesto   l'iscrizione  alla  sezione  speciale  dell'albo  ai  sensi
dell'art.  18,  il  consiglio  nazionale  di  amministrazione dispone
l'iscrizione  nell'albo,  nella  prima  fascia  professionale,  degli
idonei  dei  concorsi, rispettivamente, a quattro posti e a due posti
di  segretario  comunale  in esperimento nella regione autonoma Valle
d'Aosta  e a centosessantatre posti e a duecentonovantasette posti di
segretario comunale in esperimento a livello nazionale, indetti negli
anni 1995 e 1996, seguendo l'ordine delle relative graduatorie fino a
concorrenza del suddetto numero complessivo.
  6.  In sede di prima applicazione e sino all'espletamento dei corsi
di  formazione  e  reclutamento,  i  vice  segretari  in possesso dei
requisiti  di cui all'articolo 17, comma 83, della legge possono, con
domanda  presentata  al  consiglio nazionale di ammmistrazione, entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   chiedere  l'ammissione  all'albo  nella  prima  fascia
professionale.  L'iscrizione  viene  operata  nei  limiti  del numero
programmato  di  iscrizione  all'albo. Tali disposizioni si applicano
anche  agli  incaricati  delle  funzioni  di  segretario comunale, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge.
  7. Nel concorso tra la procedura di iscrizione ai sensi del comma 5
e  la  procedura  di  iscrizione ai sensi del comma 6, primo periodo,
l'iscrizione  all'albo  avviene attingendo alternativamente all'una e
all'altra  categoria,  in  modo  da  assicurare parita' di condizioni
nell'accesso  all'albo.  A tal fine le disposizioni di cui al comma 5
si  applicano una volta scaduto il termine per la presentazione delle
domande ai sensi del comma 6.
  8.  Il  consiglio nazionale di amministrazione, in base a criteri e
modalita'  appositamente predeterminati, dispone, acquisito il parere
favorevole  del  sindaco  e  del  presidente  della  provincia, per i
segretari e i vice segretari in possesso di uno dei diplomi di laurea
di  cui  all'art.  13, comma 1, e gia' iscritti all'albo il passaggio
alla  fascia  professionale  corrispondente a quella dell'ente presso
cui  hanno  svolto  entro  la  data del 18 maggio 1997 le funzioni di
segretario   in  qualita'  di  reggente  o  di  supplente  e  abbiano
esercitato  presso lo stesso ente le medesime funzioni per almeno sei
mesi continuativi alla data del 18 maggio 1997 negli ultimi tre anni.
A  tal  fine  i  segretari  devono inoltrare richiesta entro sessanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente regolamento e i
vice segretari entro sessanta giorni dalla data della loro iscrizione
all'albo.  I  segretari e i vice segretari di cui sopra, che svolgono
alla  data  di entrata in vigore del presente regolamento le funzioni
di segretario in qualita' di reggente o di supplente, possono, con il
consenso  del sindaco o del presidente della provincia, conservare le
funzioni  fino  all'assunzione  da  parte  del Consiglio nazionale di
amministrazione delle determinazioni previste dal presente comma.
 
 Nota all'art. 12:
            -  Il  testo delle   tabelle A e B allegate al  D.P.R. 23
          giugno 1972, n.  749,  recante:  "Nuovo   ordinamento   dei
          segretari  comunali  e provinciali" e' il seguente:
                                                          " Tabella A
             Classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione
                      del segretario  comunale
=====================================================================
Classe |                        |         Qualifica del
 del   |        Abitanti        |           segretario
comune |                        |
_______|________________________|____________________________________
 IV    | fino a 3.000           | Segretario comunale
       |                        | Segretario capo
       |                        |
 III   | da 3.001 a 10.000      | Segretario capo
       |                        |
 II    | da 10.001 a 65.000     | Segretario generale di classe 2a
       |                        |
 I | A | da 65.001 a 250.000 (1)| Segretario generale di classe 1a B
   | B | oltre 250.000          | Segretario generale di classe 1a A
  (1) e  capoluoghi di provincia  con popolazione superiore  a 40.000
abitanti".
                                                           "Tabella B
      Classificazione delle province ai fini dell'assegnazione
                     del segretario  provinciale
=====================================================================
 Classe  |     Popolazione del   |     Qualifica del segretario
  della  |     comune capoluogo  |
provincia|                       |
_________|_______________________|___________________________________
 I | A   |fino a 250.000 abitanti|Segretario generale di classe 1a B
   | B   |oltre 250.000 abitanti |Segretario generale di classe 1a A"
            -  Il    testo  del comma   83 dell'art. 17   della legge
          127/1997  e' il seguente:   "83.   Sino    all'espletamento
          dei  corsi    di   formazione   e reclutamento l'ammissione
          all'albo nel  grado iniziale e' disposta  in  favore    dei
          vincitori   e   degli    idonei  dei  concorsi  in  via  di
          espletamento  ovvero  dei  vicesegretari  che  ne  facciano
          richiesta  e  che abbiano svolto per almeno quattro anni le
          relative funzioni".