Art. 13.
                         Accesso in carriera

  1.   Sono   iscritti   all'albo   nazionale,   nella  prima  fascia
professionale,  i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o
scienze  politiche,  in  possesso  dell'abilitazione  concessa  dalla
Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
  2.  L'abilitazione  di  cui al comma 1 e' rilasciata al termine del
corsoconcorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da
tirocinio pratico di sei mesi presso uno o piu' comuni.
  3.  Al corso si accede mediante concorso pubblico per esami bandito
per  un  numero  di  posti  preventivamente determinato dal consiglio
nazionale   di   amministrazione,   in  relazione  alle  esigenze  di
immissione  nell'albo  stabilite  dall'articolo  17,  comma 77, della
legge.
  4.  Gli  esami  di  concorso sono preceduti da una selezione basata
sulla  soluzione  in  tempo  predeterminato di una serie di quesiti a
risposta  sintetica,  la cui valutazione puo' essere effettuata anche
mediante  l'ausilio  di  strumenti  automatizzati.  Le  procedure  di
concorso sono espletate da apposite commissioni.
  5.  Gli  esami  del concorso consistono in tre prove scritte ed una
orale. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le materie
oggetto  delle prove che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le
seguenti:   diritto   costituzionale   e/o   diritto  amministrativo,
legislazione   amministrativa,  statale  e/o  regionale,  ordinamento
finanziario  e contabile degli enti locali e/o diritto tributario e/o
scienza  delle  finanze  e  diritto finanziario, ragioneria applicata
agli  enti  locali,  politica  di  bilancio e gestione delle risorse,
tecnica  normativa  e  tecniche  di  direzione.  Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
  6.  Al  corso  e'  ammesso  un  numero  di  candidati pari a quello
predeterminato  ai  sensi  del comma 3, maggiorato di una percentuale
del  30%.  Durante  il  corso  sono previste, con cadenza semestrale,
verifiche  volte  ad accertare l'apprendimento, con criteri stabiliti
dagli  organi della Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al   termine   del   corso,   si   provvede   alla   verifica  finale
dell'apprendimento   ed   alla   conseguente   predisposizione  della
graduatoria  dei  partecipanti  ai  corsi,  approvata  dal  consiglio
nazionale  di  amministrazione.  L'inclusione  nella  graduatoria da'
diritto all'iscrizione all'albo nazionale nella fascia iniziale.
  7. Il consiglio nazionale di amministrazione disciplina, inoltre, i
casi  di  esclusione dal corso per mancato superamento della verifica
semestrale di apprendimento prevista dal comma 6.
  8.  Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di studio non
superiore   al   cinquanta   per   cento  del  trattamento  economico
corrispondente  alla  prima  fascia  professionale  in relazione alle
disponibilita'  del  fondo  di  cui  all'articolo 17, comma 80, della
legge.
  9.  Il  consiglio nazionale di amministrazione assegna alle sezioni
regionali,  secondo l'ordine della graduatoria approvata e sulla base
delle   preferenze  espresse  dagli  interessati,  coloro  che  hanno
conseguito  l'abilitazione, tenendo conto delle esigenze di personale
delle singole sezioni regionali.
  10.   La   mancata   accettazione   della   prima  nomina  comporta
automaticamente  la  cancellazione dall'albo e la restituzione di una
percentuale  della  borsa  di studio percepita, fissata dal consiglio
nazionale  di  amministrazione  secondo  le  modalita'  dallo  stesso
stabilite.
 
 Note all'art. 13:
            -  Il    testo del comma  77 dell'art. 17  della legge n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 9.
            - Il  testo del comma  80 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 8.