Art. 14.
                   Idoneita' a segretario generale

  1.  Fino  all'introduzione  di  una  diversa  disciplina recata dal
contratto  collettivo  nazionale  di lavoro, l'idoneita' a segretario
generale,  per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a
10.000   abitanti,  si  consegue  mediante  superamento  delle  prove
selettive   previste   dal  piano  di  studi  di  apposito  corso  di
specializzazione  presso  la Scuola superiore di cui all'articolo 17,
comma  77,  della  legge. Il numero degli idonei non puo' superare il
settanta  per  cento  dei  partecipanti al corso di specializzazione.
Colui  che non consegue l'idoneita' non puo' partecipare al corso per
l'anno successivo.
  2.  Con  le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1  si  consegue
l'idoneita'  a segretario generale di classe prima per sedi di comuni
con  popolazione  superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di
provincia e di province.
  3.  Il  conseguimento  dell'idoneita'  comporta  l'iscrizione nelle
rispettive fasce professionali dell'albo.
  4.  I  corsi  di  specializzazione  possono essere svolti a livello
regionale  o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del
consiglio nazionale di amministrazione.
  5.  Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i
segretari  comunali  in  servizio da almeno quattro anni. Al corso di
specializzazione  per il consegulmento dell'idoneita' di cui al comma
2,  sono  ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data
della nomina a segretario generale.
  6.  Il  consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire
un   funzionale  ed  equilibrato  assetto  dell'albo  e  delle  fasce
professionali,  determina, con cadenza annuale, il numero complessivo
dei  segretari  da  ammettere  ai  corsi, disciplinando i criteri per
l'ammissione  ai  corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi
diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di
amministrazione.
 
 Nota all'art. 14:
            - Il  testo del comma  77 dell'art. 17   della  legge  n.
          127/1997 si veda alla nota all'art. 9.