Art. 9.
         Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
                         e sezioni regionali

  1.  L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito
dall'articolo  17,  comma 75, della legge, e' gestito dall'Agenzia di
cui all'articolo 1.
  2.  L'albo e' articolato in sezioni regionali - fatta eccezione per
la  regione  Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84,
della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti
per   fasce  professionali,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
regolamento,  i  segretari  comunali e provinciali iscritti nell'albo
provvisorio  approvato  con  decreto del Ministro dell'interno del 14
giugno   1997   ed   i   funzionari   in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio  delle  funzioni  di  segretario comunale conseguita ai
sensi   dell'articolo   17,   comma   77,   della  legge,  a  seguito
dell'assegnazione alle sezioni regionali.
  3.  Ai  fini  della  determinazione  del  numero  complessivo degli
iscritti    all'albo,   i   comuni   comunicano   al   consiglio   di
amministrazione  della  sezione regionale e quest'ultimo al consiglio
nazionale  di  amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni
per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della
legge  8  giugno  1990,  n.  142,  e  dell'articolo  10  del presente
regolamento.
  4.  Per  garantire una adeguata opportunita' di scelta nella nomina
del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il
consiglio  nazionale  di amministrazione determina nella prima seduta
e,   successivamente,   con   cadenza  biennale,  la  percentuale  di
maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.
 
 Note all'art. 9:
            - Il testo del comma 75 dell'art.    17  della  legge  n.
          127/1997   e'   il  seguente:  "75.  L'albo  nazionale  dei
          segretari comunali e provinciali, al quale  si  accede  per
          concorso, e' articolato in sezioni regionali".
            -  Il  testo  del  comma 84 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e'  il  seguente:  "84.  Le    regioni  a  statuto
          speciale  e    le  province autonome di Trento e di Bolzano
          disciplinano la  materia di cui ai commi da  67  a  86  del
          presente articolo con propria  legislazione. Nel territorio
          della  regione   Trentino-Alto Adige,   fino all'emanazione
          di apposita legge, rimane ferma l'applicazione  del  titolo
          VI della legge 11 marzo 1972, n. 118".
            -  Il  testo  del  comma 77 dell'art.   17 della legge n.
          127/1997 e' il seguente: "77. Il numero  complessivo  degli
          iscritti  all'albo non puo' essere superiore  al numero dei
          comuni e delle province  ridotto del numero    delle   sedi
          unificate,   maggiorato   di  una   percentuale determinata
          ogni  due   anni  dal    consiglio   di     amministrazione
          dell'Agenzia  e funzionale  all'esigenza  di  garantire una
          adeguata  opportunita'  di scelta  da parte  dei  sindaci e
          dei presidenti  di provincia.  Resta   ferma  la   facolta'
          dei    comuni    di   stipulare convenzioni  per  l'ufficio
          di    segretario    comunale     comunicandone   l'avvenuta
          costituzione  all'Agenzia  regionale. L'iscrizione all'albo
          e' subordinata   al possesso    dell'abilitazione  concessa
          dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e   la
          specializzazione    dei    dirigenti     della     pubblica
          amministrazione    locale  ovvero  dalla sezione   autonoma
          della Scuola superiore   dell'amministrazione  dell'interno
          di cui  al comma 79. Al  relativo corso  si accede mediante
          concorso  nazionale    a cui possono partecipare i laureati
          in   giurisprudenza,   scienze   politiche,   economia    e
          commercio".
            -  Il  testo  dell'art.  24 della legge n. 142/1990 e' il
          seguente:
            "Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in  modo
          coordinato  funzioni  e  servizi determinati,  i  comuni  e
          le    province    possono  stipulare  tra   loro   apposite
          convenzioni.
            2.  Le  convenzioni   devono stabilire i fini, la durata,
          le forme di consultazione degli enti contraenti,  i    loro
          rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
            3.  Per la gestione a tempo  determinato di uno specifico
          servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato  e  la
          regione,  nelle  materie di   propria  competenza,  possono
          prevedere   forme   di   convenzione obbligatoria  fra    i
          comuni    e  le  province,    previa  statuizione    di  un
          disciplinaretipo".