Art. 5.
            Presentazione dell'istanza di autorizzazione
  1. I soggetti  di cui all'art. 9, comma 1,  del decreto legislativo
n.  124  del  1993,  aventi  i  requisiti  fissati  dalle  rispettive
Autorita' di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla
costituzione ed all'esercizio dell'attivita' di fondi pensione aperti
devono  presentare, o  inviare  a mezzo  di  raccomandata a.r.,  alla
Commissione di  vigilanza un'istanza  di autorizzazione, in  carta da
bollo, a firma del legale rappresentante.
  2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa
documentazione  deve essere  contestualmente  inviata,  da parte  dei
soggetti istanti, alle rispettive Autorita' di vigilanza.