Art. 5. Presentazione dell'istanza di autorizzazione 1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993, aventi i requisiti fissati dalle rispettive Autorita' di vigilanza, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio dell'attivita' di fondi pensione aperti devono presentare, o inviare a mezzo di raccomandata a.r., alla Commissione di vigilanza un'istanza di autorizzazione, in carta da bollo, a firma del legale rappresentante. 2. Copia, in carta semplice, della medesima istanza con la relativa documentazione deve essere contestualmente inviata, da parte dei soggetti istanti, alle rispettive Autorita' di vigilanza.