Art. 7. Procedura e termini per l'autorizzazione 1. La Commissione di vigilanza, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione e della relativa documentazione e dall'acquisizione della certificazione di cui al precedente art. 6, comma 3, puo' richiedere al soggetto istante ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ritenuti necessari, che devono essere inviati, alla Commissione di vigilanza ed alle rispettive Autorita' di vigilanza, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. 2. La Commissione di vigilanza, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione richiesta ai sensi del comma precedente, salvo eventuali rilievi, approva, se del caso, il regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 124 del 1993 e, d'intesa con le Autorita' di vigilanza sul soggetto istante, autorizza la costituzione del fondo pensione aperto e, subordinatamente alla deliberazione di cui al successivo art. 8, comma 1, l'esercizio dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione. 3. La Commissione di vigilanza trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione. 4. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che il fondo pensione inizi l'attivita', l'autorizzazione decade.