Art. 7.
              Procedura e termini per l'autorizzazione
  1.  La   Commissione  di  vigilanza,  entro   sessanta  giorni  dal
ricevimento   dell'istanza  di   autorizzazione   e  della   relativa
documentazione  e dall'acquisizione  della certificazione  di cui  al
precedente  art. 6,  comma  3, puo'  richiedere  al soggetto  istante
ulteriori elementi  conoscitivi e valutativi ritenuti  necessari, che
devono  essere  inviati,  alla   Commissione  di  vigilanza  ed  alle
rispettive   Autorita'  di   vigilanza,  entro   trenta  giorni   dal
ricevimento della richiesta.
  2.  La   Commissione  di   vigilanza,  entro  novanta   giorni  dal
ricevimento dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero dal
ricevimento  dell'ulteriore  documentazione  richiesta ai  sensi  del
comma precedente, salvo  eventuali rilievi, approva, se  del caso, il
regolamento del fondo pensione aperto ai sensi dell'art. 17, comma 2,
lettera b), del  decreto legislativo n. 124 del 1993  e, d'intesa con
le  Autorita'  di  vigilanza   sul  soggetto  istante,  autorizza  la
costituzione  del  fondo  pensione aperto  e,  subordinatamente  alla
deliberazione  di cui  al  successivo art.  8,  comma 1,  l'esercizio
dell'attivita', ovvero nega l'autorizzazione.
  3. La Commissione  di vigilanza trasmette al Ministro  del lavoro e
della previdenza  sociale ed al  Ministro del tesoro, del  bilancio e
della    programmazione    economica   l'esito    del    procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione.
  4. Trascorsi dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione senza che
il fondo pensione inizi l'attivita', l'autorizzazione decade.