Art. 8.
        Istituzione del fondo pensione ed iscrizione all'albo
  1.  Il  soggetto  autorizzato  istituisce  il  fondo  pensione  con
deliberazione   del  consiglio   di  amministrazione,   che  delibera
definitivamente  il   regolamento  approvato  dalla   Commissione  di
vigilanza e  contestualmente assume specifica delibera  che riconosce
la contribuzione affluente al fondo aperto, le risorse accumulate e i
relativi  rendimenti  quale  patrimonio   separato  ed  autonomo  non
distraibile dal fine previdenziale al quale e' destinato.
  2.   Il  soggetto   autorizzato   trasmette  tempestivamente   alla
Commissione di vigilanza la deliberazione adottata ai sensi del comma
precedente,  per  l'iscrizione del  fondo  pensione  all'albo di  cui
all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 124 del 1993.