Art. 11
          Spese per il funzionamento degli uffici regionali
1. Sulla base delle proposte  formulate  dai  titolari  degli  uffici
   regionali   della   Corte   dei   conti   ed   in  relazione  alle
   disponibilita' finanziarie previste  sui  pertinenti  capitoli  di
   spesa,  il  segretario  generale, o il titolare di altro centro di
   responsabilita',   predispongono   un   piano   annuale   per   la
   ripartizione  dei  fondi  agli  uffici  regionali ed emettono, con
   cadenza  trimestrale,  ordini  di  accreditamento  a  favore   dei
   dirigenti delle segreterie delle sezioni e delle procure regionali
   o  dei  funzionari  dai  medesimi  designati.   Per le delegazioni
   regionali ed i collegi regionali, le aperture di  credito  vengono
   effettuate  a favore dei funzionari designati dal consigliere capo
   e dal presidente del collegio.
2.  I  destinatari  degli   ordini   di   accreditamento   provvedono
   all'acquisto  dei  beni  e  dei servizi necessari al funzionamento
   degli uffici, sulla  base  delle  richieste  pervenute  tramite  i
   rispettivi consegnatari.
3.  I  beni  acquistati  ai  sensi del comma precedente sono presi in
   carico  dal  consegnatario  regionale,  il  quale  e'   tenuto   a
   trasmettere  copia  della  scheda  inventariale  al  consegnatario
   centrale, entro dieci giorni dalla presa in carico.
4. Entro il 25 gennaio ed il 25 luglio di  ogni  anno,  i  funzionari
   delegati  trasmettono al servizio del bilancio il rendiconto delle
   spese  pagate  con  aperture  di  credito  durante   il   semestre
   precedente.
5.  In  caso di ritardo o di mancata presentazione dei rendiconti, si
   applicano le disposizioni della  legge  e  del  regolamento  sulla
   contabilita' generale dello Stato.
6.  Il  servizio del bilancio, ricevuto il rendiconto, ne prende nota
   su un apposito registro, verifica la regolarita'  contabile  delle
   spese  rendicontate  e  riferisce  al  segretario  generale  od ai
   titolari dei centri di responsabilita' sul riscontro effettuato.