Art. 11 Spese per il funzionamento degli uffici regionali 1. Sulla base delle proposte formulate dai titolari degli uffici regionali della Corte dei conti ed in relazione alle disponibilita' finanziarie previste sui pertinenti capitoli di spesa, il segretario generale, o il titolare di altro centro di responsabilita', predispongono un piano annuale per la ripartizione dei fondi agli uffici regionali ed emettono, con cadenza trimestrale, ordini di accreditamento a favore dei dirigenti delle segreterie delle sezioni e delle procure regionali o dei funzionari dai medesimi designati. Per le delegazioni regionali ed i collegi regionali, le aperture di credito vengono effettuate a favore dei funzionari designati dal consigliere capo e dal presidente del collegio. 2. I destinatari degli ordini di accreditamento provvedono all'acquisto dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli uffici, sulla base delle richieste pervenute tramite i rispettivi consegnatari. 3. I beni acquistati ai sensi del comma precedente sono presi in carico dal consegnatario regionale, il quale e' tenuto a trasmettere copia della scheda inventariale al consegnatario centrale, entro dieci giorni dalla presa in carico. 4. Entro il 25 gennaio ed il 25 luglio di ogni anno, i funzionari delegati trasmettono al servizio del bilancio il rendiconto delle spese pagate con aperture di credito durante il semestre precedente. 5. In caso di ritardo o di mancata presentazione dei rendiconti, si applicano le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato. 6. Il servizio del bilancio, ricevuto il rendiconto, ne prende nota su un apposito registro, verifica la regolarita' contabile delle spese rendicontate e riferisce al segretario generale od ai titolari dei centri di responsabilita' sul riscontro effettuato.