Art. 12
          Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento
1. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni:
   a) esercizio finanziario;
   b)  capitolo  d'imputazione,  numero   d'ordine   progressivo   ed
      eventuale codice meccanografico;
   c)  nominativo  del  creditore,  data  e  luogo  di  nascita  e di
      residenza o denominazione e numero del codice fiscale;
   d) causale di pagamento;
   e) somma da pagare, in cifre e in lettere;
   f) modalita' di estinzione del titolo;
   g) data, luogo di emissione e firma dell'emittente;
   h) documenti giustificativi;
   i) tesoreria assegnataria e localita' di pagamento.
2. Gli ordini di accreditamento contengono le seguenti indicazioni:
   a) esercizio finanziario;
   b)  capitolo  di  imputazione   della   spesa,   numero   d'ordine
      progressivo ed eventuale codice meccanografico;,
   c)  tesoreria  nella  cui  circoscrizione  risiede  il funzionario
      delegato;
   d) qualifica del funzionario delegato ed incarico svolto presso la
      sede regionale;
   e) importo (in cifre ed in lettere), con la  specificazione  della
      somma che puo' essere prelevata con buoni a favore dello stesso
      funzionario delegato;
   f) data di emissione e firma dell'emittente.
3.  I  titoli  di  spesa  debbono essere scritti con chiarezza, senza
   cancellazioni o alterazioni. In caso di errore,  si  provvede  con
   annotazioni  a  tergo,  quando  non  sia  conveniente annullare il
   titolo e riemetterne un altro. I titoli che  si  riferiscono  alle
   spese  dell'esercizio  in  corso debbono essere distinti da quelli
   relativi a spese di esercizi scaduti. Questi ultimi titoli debbono
   portare   l'indicazione   "residui"    con    la    specificazione
   dell'esercizio  cui si riferiscono e l'indicazione del capitolo di
   bilancio dell'esercizio in corso.
4.  I  mandati  collettivi  e  gli  ordini  di   accreditamento   non
   interamente  estinti  alla  fine  dell'esercizio  nel quale furono
   emessi sono restituiti dalla sezione di tesoreria al servizio  del
   bilancio,  che  provvede  alla loro contabilizzazione per le somme
   realmente pagate ed alla  loro  riduzione  per  la  parte  rimasta
   inestinta.
5.   Il   servizio   del  bilancio  promuove  l'emissione,  da  parte
   dell'ufficio liquidatore della spesa, di nuovi mandati  od  ordini
   di  accreditamento per l'importo delle spese rimaste insolute, con
   imputazione al conto dei residui.
6. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta  del
   segretario generale, sentito il ministero del tesoro, del bilancio
   e  della  programmazione  economica-direzione  generale del tesoro
   sono approvati  gli  stampati  per  la  compilazione  dei  mandati
   diretti e degli ordini di accreditamento. Con la stessa procedura,
   puo' farsi luogo all'adozione dei mandati informatici previsti dal
   d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, nei limiti di compatibilita' con le
   norme del presente regolamento.
7.  Con  ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentita, ove
   necessario, l'autorita' per l'informatica, possono essere  emanate
   istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle
   esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informativi.