Art. 12 Mandati di pagamento ed ordini di accreditamento 1. I mandati di pagamento contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo d'imputazione, numero d'ordine progressivo ed eventuale codice meccanografico; c) nominativo del creditore, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione e numero del codice fiscale; d) causale di pagamento; e) somma da pagare, in cifre e in lettere; f) modalita' di estinzione del titolo; g) data, luogo di emissione e firma dell'emittente; h) documenti giustificativi; i) tesoreria assegnataria e localita' di pagamento. 2. Gli ordini di accreditamento contengono le seguenti indicazioni: a) esercizio finanziario; b) capitolo di imputazione della spesa, numero d'ordine progressivo ed eventuale codice meccanografico;, c) tesoreria nella cui circoscrizione risiede il funzionario delegato; d) qualifica del funzionario delegato ed incarico svolto presso la sede regionale; e) importo (in cifre ed in lettere), con la specificazione della somma che puo' essere prelevata con buoni a favore dello stesso funzionario delegato; f) data di emissione e firma dell'emittente. 3. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni. In caso di errore, si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia conveniente annullare il titolo e riemetterne un altro. I titoli che si riferiscono alle spese dell'esercizio in corso debbono essere distinti da quelli relativi a spese di esercizi scaduti. Questi ultimi titoli debbono portare l'indicazione "residui" con la specificazione dell'esercizio cui si riferiscono e l'indicazione del capitolo di bilancio dell'esercizio in corso. 4. I mandati collettivi e gli ordini di accreditamento non interamente estinti alla fine dell'esercizio nel quale furono emessi sono restituiti dalla sezione di tesoreria al servizio del bilancio, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme realmente pagate ed alla loro riduzione per la parte rimasta inestinta. 5. Il servizio del bilancio promuove l'emissione, da parte dell'ufficio liquidatore della spesa, di nuovi mandati od ordini di accreditamento per l'importo delle spese rimaste insolute, con imputazione al conto dei residui. 6. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su proposta del segretario generale, sentito il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica-direzione generale del tesoro sono approvati gli stampati per la compilazione dei mandati diretti e degli ordini di accreditamento. Con la stessa procedura, puo' farsi luogo all'adozione dei mandati informatici previsti dal d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, nei limiti di compatibilita' con le norme del presente regolamento. 7. Con ordinanza del presidente della Corte dei conti, sentita, ove necessario, l'autorita' per l'informatica, possono essere emanate istruzioni per adeguare l'attuazione del presente regolamento alle esigenze derivanti dalla evoluzione dei sistemi informativi.