Art. 15
                        Servizio di tesoreria
1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori
   della Corte dei conti,  si  applicano  le  disposizioni  contenute
   negli  articoli  578, 580, 583 e 584 del regolamento approvato con
   r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 576, 577, 579, 581  e
   582  dello  stesso  regolamento, nel testo sostituito dall'art. 18
   del d.P.R. 20  aprile  1994,  n.  367.  A  tale  scopo,  il  fondo
   stanziato per il funzionamento della Corte dei conti sull'apposito
   capitolo  dello  stato  di previsione della spesa della presidenza
   del  consiglio  dei  ministri  e'  trasferito  al  conto  corrente
   speciale intestato alla Corte dei conti aperto presso la tesoreria
   centrale.
2.  I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento sono tratti
   sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
3. Ai fini del rimborso delle somme pagate, le tesorerie  provinciali
   dello  Stato  trasmettono  mensilmente, ai sensi dell'art. 580 del
   r.d.  23 maggio 1924, n. 827, al servizio del bilancio della Corte
   dei conti i titoli estinti, compresi gli  ordinativi  ed  i  buoni
   emessi  sulle  aperture  di credito. Al rendiconto del funzionario
   delegato, in luogo degli ordinativi estinti, e' allegato un elenco
   analitico  degli  ordinativi   medesimi,   rilasciato   sotto   la
   responsabilita'  del  capo  della  sezione  di tesoreria anche con
   strumenti informatici.   L'elenco attesta  espressamente,  accanto
   agli  estremi  identificativi  di  ciascun  titolo  nell'ordine di
   prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza del percettore.
4. Il direttore del servizio del bilancio, dopo aver  annotato  sulle
   proprie   scritture  i  titoli  estinti  ed  averne  accertata  la
   regolarita', ne da' formale comunicazione alla direzione  generale
   del  tesoro  affinche'  questa  ne disponga il rimborso alla banca
   d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al  primo
   comma.