Art. 15 Servizio di tesoreria 1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei creditori della Corte dei conti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 578, 580, 583 e 584 del regolamento approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827 e negli articoli 576, 577, 579, 581 e 582 dello stesso regolamento, nel testo sostituito dall'art. 18 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367. A tale scopo, il fondo stanziato per il funzionamento della Corte dei conti sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei ministri e' trasferito al conto corrente speciale intestato alla Corte dei conti aperto presso la tesoreria centrale. 2. I mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento sono tratti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. 3. Ai fini del rimborso delle somme pagate, le tesorerie provinciali dello Stato trasmettono mensilmente, ai sensi dell'art. 580 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, al servizio del bilancio della Corte dei conti i titoli estinti, compresi gli ordinativi ed i buoni emessi sulle aperture di credito. Al rendiconto del funzionario delegato, in luogo degli ordinativi estinti, e' allegato un elenco analitico degli ordinativi medesimi, rilasciato sotto la responsabilita' del capo della sezione di tesoreria anche con strumenti informatici. L'elenco attesta espressamente, accanto agli estremi identificativi di ciascun titolo nell'ordine di prenotazione, l'avvenuto pagamento con quietanza del percettore. 4. Il direttore del servizio del bilancio, dopo aver annotato sulle proprie scritture i titoli estinti ed averne accertata la regolarita', ne da' formale comunicazione alla direzione generale del tesoro affinche' questa ne disponga il rimborso alla banca d'Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al primo comma.