Art. 7 Disciplina delle spese 1. Le spese da sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessita' di specifiche autorizzazioni. 2. Le spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di un programma coerente con le indicazioni della relazione illustrativa di cui all'art. 2, secondo comma. 3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, per le spese superiori ai cinquecento milioni (IVA compresa) e' sentita una commissione consultiva, costituita con ordinanza del presidente della Corte dei conti e composta da un consigliere, da un dirigente e da un funzionario amministrativo. I componenti della commissione durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati. 4. La commissione verifica la regolarita' delle procedure e la convenienza di ciascuna spesa.