Art. 7
                       Disciplina delle spese
1. Le spese da  sostenersi  in  applicazione  di  norme  di  legge  e
   regolamentari  o  di contratti di utenza con aziende erogatrici di
   beni e servizi sono  effettuate  senza  necessita'  di  specifiche
   autorizzazioni.
2.  Le  spese diverse da quelle indicate nel comma precedente formano
   oggetto  di  un  programma  coerente  con  le  indicazioni   della
   relazione illustrativa di cui all'art. 2, secondo comma.
3. Nell'ambito del programma di cui al precedente comma, per le spese
   superiori  ai  cinquecento  milioni  (IVA compresa) e' sentita una
   commissione consultiva, costituita con  ordinanza  del  presidente
   della  Corte  dei  conti  e  composta  da  un  consigliere,  da un
   dirigente e da un funzionario amministrativo. I  componenti  della
   commissione  durano  in  carica  un  triennio e non possono essere
   immediatamente confermati.
4. La commissione  verifica  la  regolarita'  delle  procedure  e  la
   convenienza di ciascuna spesa.