Art. 8
                          Impegni di spesa
1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio della  Corte  dei
conti  devono  essere  inoltrati,  unicamente  ai  provvedimenti  che
autorizzano la spesa, al servizio del  bilancio,  affinche'  provveda
alla  registrazione  dell'impegno  previa  verifica della regolarita'
della documentazione, della esatta imputazione e  dell'esistenza  dei
fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
2.  Il servizio del bilancio formula sugli atti non ritenuti regolari
   le necessarie osservazioni, dandone  comunicazione  al  segretario
   generale.
3. Il servizio del bilancio non puo' comunque dar corso agli atti che
   comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio.
4.  I  servizi  e gli uffici competenti devono comunicare al servizio
   del bilancio, oltre agli atti di cui al primo  comma,  ogni  altro
   provvedimento  dal  quale  possano  derivare  impegni di spesa. Il
   servizio del bilancio annota nelle sue scritture  gli  impegni  in
   corso  di  assunzione,  denominati  impegni provvisori, compresi i
   piani di assegnazione previsti  dall'art.  11,  primo  comma,  del
   presente regolamento.
   I  servizi  e gli uffici della Corte tengono in evidenza, ciascuno
   per la parte di competenza, gli  impegni  di  spesa  provvisori  e
   definitivi.  Il servizio del bilancio rileva detti impegni in modo
   cronologico, distintamente  per  capitoli  e,  ove  esistano,  per
   articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.