Art. 8 Impegni di spesa 1. Gli atti comportanti spesa a carico del bilancio della Corte dei conti devono essere inoltrati, unicamente ai provvedimenti che autorizzano la spesa, al servizio del bilancio, affinche' provveda alla registrazione dell'impegno previa verifica della regolarita' della documentazione, della esatta imputazione e dell'esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio. 2. Il servizio del bilancio formula sugli atti non ritenuti regolari le necessarie osservazioni, dandone comunicazione al segretario generale. 3. Il servizio del bilancio non puo' comunque dar corso agli atti che comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio. 4. I servizi e gli uffici competenti devono comunicare al servizio del bilancio, oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale possano derivare impegni di spesa. Il servizio del bilancio annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati impegni provvisori, compresi i piani di assegnazione previsti dall'art. 11, primo comma, del presente regolamento. I servizi e gli uffici della Corte tengono in evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori e definitivi. Il servizio del bilancio rileva detti impegni in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli, utilizzando eventuali procedure automatizzate.