Art. 9 Liquidazione delle spese 1. La liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell'esatto importo da pagare e nell'individuazione del soggetto creditore, e' effettuata sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto dei creditori della Corte dei conti. 2. La documentazione da unirsi ai titoli di pagamento della spesa per la provvista di materiale mobile affidato ai consegnatari deve essere prodotta in originale e deve recare, a corredo, lo scontrino di inventariazione, firmato dal consegnatario per i materiali assunti in carico o la dichiarazione di ricevuta per i materiali di immediato consumo. Copia autenticata della documentazione deve essere conservata presso l'ufficio che ha liquidato la spesa. 3. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al precedente comma e' consentita soltanto per imprescindibile necessita' e deve essere effettuata con forme e cautele tali da evitare possibili reiterazioni di pagamento.