Art. 9
                      Liquidazione delle spese
1. La liquidazione  delle  spese,  consistente  nella  determinazione
   dell'esatto  importo  da pagare e nell'individuazione del soggetto
   creditore,  e'  effettuata  sulla  base  di  titoli  e   documenti
   comprovanti il diritto dei creditori della Corte dei conti.
2. La documentazione da unirsi ai titoli di pagamento della spesa per
   la  provvista  di  materiale  mobile affidato ai consegnatari deve
   essere  prodotta  in  originale  e  deve  recare,  a  corredo,  lo
   scontrino  di  inventariazione,  firmato  dal  consegnatario per i
   materiali assunti in carico o la dichiarazione di ricevuta  per  i
   materiali   di   immediato   consumo.   Copia   autenticata  della
   documentazione deve essere  conservata  presso  l'ufficio  che  ha
   liquidato la spesa.
3. L'emissione di duplicati della documentazione di cui al precedente
   comma e' consentita soltanto per imprescindibile necessita' e deve
   essere  effettuata  con  forme e cautele tali da evitare possibili
   reiterazioni di pagamento.