Art. 11.
             Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
 1.  L'organismo  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n.  421  (a),  ai  fini  della  trasparenza  e
rapidita'  del  procedimento, definisce, (( ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), )) i modelli e sistemi  informativi  utili  alla
interconnessione tra le amministrazioni pubbliche (b).
 2.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'articolo  18
del  decreto-legge  24  novembre  1990,  n.  344 (c), convertito, con
modificazioni, dalla  legge  23  gennaio  1991,  n.  21,  promuovono,
utilizzando  il  personale  degli  uffici  di cui all'articolo 12, la
costituzione   di   servizi   di    accesso    polifunzionale    alle
amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui
all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (d).
  (a)  La legge 23 ottobre 1992, n. 421, reca: "Delega al Governo per
la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia  di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale.".  Per il testo del relativo art. 2, comma 1,  si  veda
nota (d) all'art.  1.
  (b)  Comma cosi' modificato dall'art. 43 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80. Si riporta  il  testo  del  comma  1  prima  della
modifica:
   "1.  L'organismo  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera mm), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e  rapidita'
del  procedimento,  definisce,  ai  sensi  dell'art. 5, lettera b), i
modelli e sistemi informativi  utili  alla  interconnessione  tra  le
amministrazioni pubbliche.".
  (c)   Il   decreto-legge   24   novembre   1990,   n.   344,  reca:
"Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti  sui  miglioramenti
economici   relativi   al  periodo  contrattuale  1988-1990,  nonche'
disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.".  Si  trascrive
il testo del relativo art. 18:
  "Art.  18.  1.  Ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei
progetti per recuperare efficienza  e  produttivita'  nella  pubblica
amministrazione,  nella  provincia  di  Milano puo' essere costituito
mediante decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta   del   Ministro  per  la  funzione  pubblica,  un  comitato
metropolitano presieduto dal prefetto, composto dai  dirigenti  degli
uffici periferici dello Stato e integrato da due esperti nominati dal
Ministro per la funzione pubblica.
  2.  In  particolare,  il  comitato metropolitano, ai fini di cui al
comma 1, nell'ambito della quota parte dei finanziamenti assegnati ai
progetti con utilizzo dei fondi di cui all'art.  26  della  legge  11
marzo 1988, n. 67:
   a)  individua  le  cause  che  impediscono  il  rapido ed efficace
dispiegamento    dell'azione    amministrativa     verificando     la
funzionalita',   l'efficienza  e  la  produttivita'  delle  strutture
dell'amministrazione periferica dello Stato nella provincia;
   b) (abrogata);
   c) si avvale di centri specializzati pubblici o  a  partecipazione
pubblica,  o  di  enti o istituti privati particolarmente esperti nel
settore.
  3. I progetti, in materia di  organizzazione  e  miglioramento  dei
servizi,  possono  essere  anche a carattere integrato fra le diverse
amministrazioni statali, dalle quali dipendono gli uffici periferici.
  4.  Il   comitato   metropolitano,   sempre   ai   fini   predetti,
correlativamente  alla  durata di ciascun progetto, puo' assumere, in
via sperimentale, personale con contratto a termine, a tempo pieno  o
parziale,  entro un limite di spesa non superiore al cinque per cento
dei fondi assegnati per l'attuazione del progetto.  A  tal  fine  non
trova  applicazione  il disposto dell'art. 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56.
  5. Il Ministro per la funzione pubblica su richiesta  motivata  del
comitato   metropolitano,  puo'  autorizzare  una  deroga  al  limite
predetto.
  6.  L'assunzione  del  personale  avviene  mediante  ricorso   alle
graduatorie  degli idonei per concorsi banditi in ambito locale dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo.  Qualora
le  graduatorie  non  sussistano  oppure  siano esaurite, il comitato
metropolitano, entro i limiti indicati  nei  commi  4  e  5,  procede
all'assunzione  attraverso  selezione  dei  candidati in possesso dei
titoli  professionali  preventivamente   determinati   dallo   stesso
comitato  in  rapporto  alle  mansioni  richieste.    La selezione e'
effettuata   con   questionari   a   risposta   multipla   o    prove
tecnico-pratiche.  E'  garantita  in  ogni  caso  la  pubblicita' del
reclutamento.
  7. Per la realizzazione dei progetti il comitato metropolitano puo'
stabilire forme di incentivazione a favore del  personale  incaricato
dell'esecuzione del progetto medesimo, nel rispetto della quota parte
di  finanziamento  destinata  a  tale  scopo. Il riconoscimento degli
incentivi e' incompatibile con emolumenti fruiti dal  personale  agli
stessi fini ed aventi pari natura.
  8.  Per  l'elaborazione e l'attuazione dei progetti interagenti con
gli  uffici  periferici  statali,  il  comitato  metropolitano   puo'
raggiungere  intese  con  gli  enti  locali  e  con gli enti pubblici
nazionali o territoriali.
  9.  Le  attrezzature  ed  i  beni  acquisiti  ed   utilizzati   per
l'esecuzione  dei  progetti  possono  entrare  a  far  parte,  previa
verifica  di  funzionalita',  del  patrimonio   indisponibile   delle
amministrazioni interessate.
  10.   Il   comitato  metropolitano  riferisce  periodicamente  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica   sullo   svolgimento  delle  iniziative  intraprese  e  sui
risultati conseguiti.
  11. Le determinazioni del comitato metropolitano che, limitatamente
alla  provvista  di  beni  e  servizi  necessari  all'attuazione  dei
progetti,  possono  essere  assunte  anche  in  deroga  alle norme di
contabilita'
 dello  Stato,  vengono  adottate  con  decreto  del prefetto, previo
parere  favorevole  del  dirigente  dell'ufficio   o   degli   uffici
periferici dello Stato interessati.
  12.  Il  controllo  sui decreti adottati dal prefetto e' esercitato
dalla delegazione regionale della Corte dei conti".
  (d) La legge 11 marzo 1988,  n.  67,  reca:  "Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato.". Si
riporta il testo del relativo art. 26:
  "Art.  26.  1.  Per  il  finanziamento  dei  progetti   finalizzati
all'ampliamento   ed  al  miglioramento  dei  servizi,  dei  progetti
sperimentali  di  tipo   strumentale   e   per   obiettivi,   e   dei
progetti-pilota finalizzati al recupero della produttivita', previsti
rispettivamente  dagli  articoli  3,  12 e 13, decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, un apposito  fondo  di  lire  50
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
  2-8. (abrogati)".