Art. 11. Ambito di applicazione 1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo dipendenti. 2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie "artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera". 3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda nota all'art. 3. - Per gli estremi del decreto legislativo n. 143/1997 si veda in nota all'art. 1.