Art. 11.
Ambito di applicazione
1. In attuazione della delega conferita dall'articolo 1 della legge
15 marzo 1997, n. 59, il presente titolo disciplina il conferimento
alle regioni ed agli enti locali, nonche', nei casi espressamente
previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e compiti
esercitati, nel settore dello sviluppo economico, da qualunque organo
o amministrazione dello Stato o da enti pubblici da questo
dipendenti.
2. Il settore sviluppo economico attiene, in particolare, oltre
alla materia "agricoltura e foreste", che resta disciplinata dal
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, alle materie
"artigianato", "industria", "energia", "miniere e risorse
geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo
ed industria alberghiera".
3. Il conferimento comprende anche gli atti di organizzazione e
ogni altro atto strumentale in rapporto di stretta connessione
all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda nota all'art. 3.
- Per gli estremi del decreto legislativo n. 143/1997 si
veda in nota all'art. 1.