Art. 10.
            Enti stabili di prioritario interesse pubblico
            ad iniziativa privata o mista pubblicoprivata
  1. Gli enti stabili di prioritario interesse pubblico ad iniziativa
privata  o  mista  pubblicoprivata,  di  seguito  denominati  "teatri
stabili privati", sono  promossi da organismi che  abbiano un preciso
riferimento socio  culturale nel  territorio dove  essi operano  e si
caratterizzino  per un  progetto artistico  integrato di  produzione,
formazione, promozione,  ospitalita' e gestione di  esercizio, avente
prioritario interesse pubblico.
  2. Ai teatri stabili privati,  sono assegnati contributi annuali in
presenza dei seguenti requisiti:
  a)  esclusiva disponibilita'  di una  sala teatrale  di almeno  500
posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico
di spettacoli, ovvero in Sicilia e Sardegna, qualora non esista alcun
teatro  stabile  pubblico  o  privato, la  gestione  per  almeno  150
giornate di una  sala teatrale della quale l'ente  locale assicuri la
disponibilita';
  b)   direzione    artistica   ed   organizzativa    di   comprovata
qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne
le  prestazioni  artistiche e  organizzative  in  Italia nel  settore
teatrale;
  c) autonoma amministrazione;
  d) stabilita' biennale del nucleo  artistico, pari ad almeno il 30%
dell'intero organico  artistico e  stabilita' del rapporto  di lavoro
del personale amministrativo e tecnico.
  3.  Ai fini  dell'ammissione agli  interventi finanziari,  i teatri
stabili privati devono presentare un progetto biennale di produzione,
promozione  e  ospitalita',  con  caratteristiche  di  attendibilita'
finanziaria ed operativa. Il progetto, relativamente al secondo anno,
puo' limitarsi ad indicazioni di massima, purche' rientranti in linee
programmatiche  biennali.  Nell'ambito  di tale  progetto,  gli  enti
devono  raggiungere  annualmente  4.000  giornate  lavorative  e  100
giornate  recitative  di  spettacoli prodotti  direttamente,  di  cui
almeno il 50% rappresentati in sede.
  4.  I teatri  stabili privati  possono programmare  una qualificata
ospitalita'  in  sede, che,  comunque,  non  deve assumere  carattere
prevalente   rispetto   all'attivita'  produttiva,   complessivamente
realizzata nella  stagione teatrale. Essi devono  dimostrare adeguate
entrate  finanziarie, comunque  non inferiori  al 40%  del fabbisogno
complessivo, ed  hanno il  compito di porre  in essere  le iniziative
idonee   per  la   piena  valorizzazione   del  repertorio   italiano
contemporaneo  e per  favorire  la partecipazione  del pubblico  agli
spettacoli, realizzando cicli  di recite a prezzi  ridotti o speciali
condizioni di abbonamento.
  5.  Per l'ammissione  agli  interventi  finanziari, l'Autorita'  di
Governo competente  in materia di spettacolo,  sentita la Commissione
consultiva della prosa,  approva con decreto biennale,  un elenco dei
teatri stabili  privati, in  presenza dei  requisiti richiesti  e dei
risultati artistici ed organizzativi  conseguiti, con riguardo ad una
attivita' svolta per  almeno due anni secondo i  criteri indicati nei
commi  precedenti,  tenuto conto  del  programma  realizzato e  della
funzione socioculturale svolta sul territorio.
  6. Non puo'  essere riconosciuto in ogni regione piu'  di un teatro
stabile privato;  possono, comunque,  essere, confermati  quelli gia'
riconosciuti anche se in numero superiore ad uno per regione.