Art. 11. Enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. 1. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione, di seguito denominati "enti di ricerca teatrale", riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita' attivita' di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e della ricerca. La loro attivita' dove caratterizzarsi per finalita' pubblica del progetto artisticoculturale; particolare attenzione dedicata al rinnovamento del linguaggio teatrale ed alle nuove drammaturgie; sviluppo del metodo di ricerca anche in collaborazione con le Universita'; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle zone culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti. 2. Agli enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu', riconosciuti nel decreto di cui al comma 6, possono essere assegnati contributi annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuita' attivita' di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventu'. La loro attivita' deve caratterizzarsi per finalita' pubblica del progetto artisticoculturale; innovazione del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce di eta' del pubblico dei giovani; rapporto con il territorio, con particolare riferimento alle caratteristiche ambientali; collaborazione con le strutture scolastiche mirata alle finalita' pedagogiche ed alla formazione degli insegnanti. 3. Presupposti per l'ammissione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono: a) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio e ospitalita' con particolare riguardo a quello di qualificate compagnie specializzate nei rispettivi settori; b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le prestazioni artistiche ed organizzative in Italia. Il direttore artistico non puo' svolgere oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti; c) nucleo artistico stabile; d) sale direttamente gestite e idonee alle rappresentazioni in pubblico di spettacoli, di cui almeno una con capienza non inferiore a 200 posti, ridotta alla meta' per gli organismi operanti in Sicilia e Sardegna; e) apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati, che non costituiscano corrispettivo di recite, in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo; f) attivita' di laboratorio; g) attivita' minima di 100 giornate recitative, che non puo' essere inferiore a 50 giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la meta' rappresentati in sede, e 50 giornate recitative di spettacoli ospitati, delle quali non oltre la meta' realizzate da altri centri riconosciuti. 4. Per l'ammissione agli interventi finanziari, ogni biennio, considerati i risultati conseguiti, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sentita la Commissione consultiva della prosa, approva con proprio decreto un elenco degli enti di cui ai commi 1 e 2. Non puo' essere riconosciuto in ogni regione piu' di un soggetto di cui al comma 1 e piu' di un soggetto di cui al comma 2. Possono, comunque essere confermati quelli gia' riconosciuti, anche se in numero superiore ad uno per regione. Nelle citta' con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti e' ammesso il riconoscimento di due organismi per ciascun settore di attivita'. 5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi statali gli enti di cui ai commi 1 e 2 sono considerati per categorie separate.