Art. 11.
  Enti stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo
della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'.
  1. Agli enti  stabili di produzione, promozione  e ricerca teatrale
nel  campo  della sperimentazione,  di  seguito  denominati "enti  di
ricerca  teatrale",  riconosciuti nel  decreto  di  cui al  comma  6,
possono  essere  assegnati  contributi  annuali  qualora  gli  stessi
svolgano  con  carattere di  continuita'  attivita'  di produzione  e
promozione nel campo  della sperimentazione e della  ricerca. La loro
attivita' dove  caratterizzarsi per  finalita' pubblica  del progetto
artisticoculturale; particolare  attenzione dedicata  al rinnovamento
del  linguaggio teatrale  ed  alle nuove  drammaturgie; sviluppo  del
metodo  di  ricerca  anche  in  collaborazione  con  le  Universita';
rapporto  con il  territorio, con  particolare riferimento  alle zone
culturalmente carenti ovvero a contesti socialmente rilevanti.
  2. Agli enti  stabili di produzione, promozione  e ricerca teatrale
nel campo del teatro per  l'infanzia e la gioventu', riconosciuti nel
decreto  di  cui al  comma  6,  possono essere  assegnati  contributi
annuali,  qualora gli  stessi svolgano  con carattere  di continuita'
attivita' di  produzione, promozione e  ricerca nel campo  del teatro
per l'infanzia e la gioventu'. La loro attivita' deve caratterizzarsi
per finalita'  pubblica del progetto  artisticoculturale; innovazione
del linguaggio teatrale con particolare attenzione alle diverse fasce
di eta'  del pubblico  dei giovani; rapporto  con il  territorio, con
particolare    riferimento     alle    caratteristiche    ambientali;
collaborazione  con le  strutture scolastiche  mirata alle  finalita'
pedagogiche ed alla formazione degli insegnanti.
  3. Presupposti per l'ammissione dei soggetti  di cui ai commi 1 e 2
agli interventi finanziari previsti dal presente articolo sono:
  a) organico progetto annuale di produzione, promozione, laboratorio
e  ospitalita'  con  particolare  riguardo a  quello  di  qualificate
compagnie specializzate nei rispettivi settori;
  b) direzione artistica e organizzativa di comprovata qualificazione
professionale in esclusiva. Tale esclusivita' concerne le prestazioni
artistiche  ed organizzative  in Italia.  Il direttore  artistico non
puo' svolgere oltre la meta' delle regie degli spettacoli prodotti;
  c) nucleo artistico stabile;
  d)  sale direttamente  gestite  e idonee  alle rappresentazioni  in
pubblico di spettacoli, di cui  almeno una con capienza non inferiore
a 200 posti, ridotta alla meta' per gli organismi operanti in Sicilia
e Sardegna;
  e) apporti di  enti locali o di altri soggetti  pubblici o privati,
che  non  costituiscano  corrispettivo   di  recite,  in  misura  non
inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;
  f) attivita' di laboratorio;
  g) attivita' minima di 100 giornate recitative, che non puo' essere
inferiore a  50 giornate  recitative di  spettacoli prodotti,  di cui
almeno la  meta' rappresentati in  sede, e 50 giornate  recitative di
spettacoli ospitati,  delle quali  non oltre  la meta'  realizzate da
altri centri riconosciuti.
  4.  Per  l'ammissione  agli interventi  finanziari,  ogni  biennio,
considerati i risultati conseguiti, l'Autorita' di Governo competente
in  materia di  spettacolo, sentita  la Commissione  consultiva della
prosa, approva  con proprio decreto  un elenco  degli enti di  cui ai
commi 1 e 2. Non puo' essere  riconosciuto in ogni regione piu' di un
soggetto di cui al  comma 1 e piu' di un soggetto di  cui al comma 2.
Possono, comunque  essere confermati quelli gia'  riconosciuti, anche
se  in  numero  superiore  ad  uno  per  regione.  Nelle  citta'  con
popolazione  superiore   a  1.000.000  di  abitanti   e'  ammesso  il
riconoscimento di due organismi per ciascun settore di attivita'.
  5. Ai fini dell'assegnazione dei contributi statali gli enti di cui
ai commi 1 e 2 sono considerati per categorie separate.